AS 2001 1785
Ordinanza sul sostegno a progetti di sensibilizzazione e prevenzione per i diritti umani e contro l'antisemitismo, il razzismo e la xenofobia (Ordinanza su progetti per i diritti umani e l'antirazzismo)
Ordinanza sul sostegno a progetti di sensibilizzazione e prevenzione per i diritti umani e contro l’antisemitismo, il razzismo e la xenofobia (Ordinanza su progetti per i diritti umani e l’antirazzismo)
del 27 giugno 2001
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 10 della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; e in applicazione dell’articolo 7 della Convenzione internazionale del 21 dicembre 19652 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale nonché dell’arti- colo 29 capoverso 1 della Convenzione del 20 novembre 19893 sui diritti del fan- ciullo, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina la concessione di contributi della Confederazione a progetti in favore della sensibilizzazione ai diritti umani e della prevenzione dell’antisemitismo, del razzismo e della xenofobia. 2 Il sostegno ai progetti è accordato nel settore scolastico e in quello formativo (bambini, giovani e adulti), nell’ambito della sensibilizzazione e della prevenzione nonché in quello della consulenza alle vittime e in caso di conflitto.
Art. 2 Concessione dei contributi e credito quadro
1 I contributi ai progetti sono concessi nel quadro dei crediti autorizzati.
2 Per gli anni 2001-2005, l’Assemblea federale ha stabilito un limite di spesa di 15 milioni di franchi.
Art. 3 Condizioni
1 I progetti sovvenzionati devono:
a. essere in grado di ottenere il più ampio impatto possibile e un effetto molti- plicativo;
RS 151.21
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Ordinanza su progetti per i diritti umani e l’antirazzismo RU 2001
b. garantire per quanto possibile la partecipazione dei diretti interessati; c. proporsi a lungo termine e nel rispetto del principio di sostenibilità; d. rendere possibile una valutazione dell’attuazione e dei risultati. 2 Il sostegno può prevedere anche contributi alla creazione e al consolidamento delle strutture necessarie.
3 I progetti possono essere gestiti da terzi o da enti federali insieme a terzi.
Art. 4 Ammontare dei contributi Nel quadro dei crediti autorizzati possono essere versati ogni anno: a. per progetti a breve scadenza fino a 50 000 franchi per progetto e comples- sivamente un sesto del contributo parziale annuo a disposizione; b. per progetti la cui durata è di vari anni fino a 500 000 franchi per progetto e complessivamente due terzi del contributo parziale annuo a disposizione; c. per progetti in ambito scolastico complessivamente un sesto del contributo parziale annuo a disposizione.
Art. 5 Versamento dei contributi A ogni progetto è attribuito di regola solo un contributo. In casi eccezionali motivati se ne possono accordare altri.
Sezione 2: Inoltro ed esame delle domande per progetti a favore dei diritti umani e dell’antirazzismo
Art. 6 Inoltro delle domande 1 Le domande di concessione di contributi devono essere inoltrate al Servizio per la lotta al razzismo (Servizio) presso la Segreteria generale del Dipartimento federale dell’interno (DFI).
2 Devono essere corredate dei documenti seguenti:
a. una descrizione del progetto; b. un budget; c. un piano di finanziamento comprese le indicazioni su eventuali contributi di terzi; d. un piano di valutazione.
3 Il Servizio può chiedere ulteriori documenti.
4 Esso può emanare direttive sull’inoltro delle domande.
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Art. 7 Esame delle domande da parte del Servizio 1 Il Servizio esamina se la domanda soddisfa le condizioni previste dall’articolo 3.
2 Se ritiene che la domanda non è soddisfacente, comunica al richiedente la possibi- lità di completarla.
Art. 8 Programma annuale e direttive del gruppo di lavoro interdipartimentale 1 Un gruppo di lavoro interdipartimentale (GLI), composto di rappresentanti del Di- partimento federale dell’interno (conduzione del gruppo), del Dipartimento federale degli affari esteri, del Dipartimento federale di giustizia e polizia e del Dipartimento federale dell’economia, elabora un programma annuale per la scelta delle domande di sovvenzionamento per progetti con importi compresi tra i 50 000 e i 500 000 franchi. 2 Inoltre emana direttive in merito al trattamento delle domande per progetti in am- bito scolastico. 3 Il gruppo di lavoro interdipartimentale consulta esperti all’interno e all’esterno del- l’amministrazione e chiede il parere del Gruppo di lavoro interdipartimentale Estre- mismo di destra, della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione e della Conferenza dei capi dei dipartimenti di giustizia e polizia.
Art. 9 Fondazione per la formazione e lo sviluppo 1 La Fondazione per la formazione e lo sviluppo è incaricata di esaminare le doman- de di contributo e di assistere e valutare i progetti nell’ambito scolastico. 2 Essa esamina le domande sulla base delle direttive del GLI e sotto il suo controllo. Trasmette le domande per decisione al Dipartimento federale dell’interno, unita- mente alla sua proposta.
Art. 10 Decisione
1 Il DFI decide in merito alla concessione di contributi.
2 Le decisioni per contributi da 50 000 a 500 000 franchi sono prese in base al pro- gramma annuale del GLI. 3 Le decisioni in merito a progetti nell’ambito scolastico sono prese in base alla pro- posta della Fondazione per la formazione e lo sviluppo. Decisioni non conformi a tale proposta devono essere motivate.
Sezione 3: Controlling e pubbliche relazioni
Art. 11 1 Il Servizio è responsabile dell’assistenza e del controllo dello svolgimento dei pro- getti, del loro coordinamento e valutazione e delle relative relazioni pubbliche.
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2 Il Servizio può versare i contributi a rate in base ai progressi conseguiti nel pro- getto. 3 Può coinvolgere nelle relazioni pubbliche le organizzazioni dei progetti e la Fon- dazione per la formazione e lo sviluppo. 4 Su richiesta, le organizzazioni dei progetti consentono al Servizio di consultare i documenti relativi ai progetti e forniscono le informazioni necessarie.
Sezione 4: Protezione giuridica e disposizioni finali
Art. 12 Protezione giuridica La protezione giuridica è disciplinata dalle disposizioni generali sulla procedura fe- derale.
Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2001.
27 giugno 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz