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AS 2002 1939

Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica)

Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica)

Modifica del 26 giugno 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:

Art. 24a Certificato di controllo 1 Le importazioni giusta gli articoli 23 e 24 devono essere corredate di un certificato di controllo. Se l’invio è suddiviso in diverse partite prima dello sdoganamento, per ogni partita risultante dalla suddivisione dev’essere rilasciato un certificato di con- trollo parziale. 2 Il Dipartimento può attenuare o sopprimere l’obbligo del certificato di controllo per importazioni provenienti dai Paesi di cui all’articolo 23.

3 Il Dipartimento può emanare prescrizioni d’esecuzione concernenti segnatamente

il certificato di controllo, il certificato di controllo parziale e la procedura.

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2002.

26 giugno 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 910.18

2002-1074 1939

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