AS 2002 2477
Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore
Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore
del 19 aprile 2002
Entrato in vigore il 1° luglio 20021
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1.01 Definizioni Nel presente regolamento: 1. il termine «naviglio» indica un battello per la navigazione interna o un appa- recchio galleggiante;
2. il termine «battello per la navigazione interna» indica un battello destinato
esclusivamente o prevalentemente alla navigazione interna;
3. il termine «apparecchio galleggiante» indica una costruzione galleggiante
provvista di attrezzature di lavoro, come gru, draghe, battipalo, elevatori;
4. il termine «naviglio sportivo» indica un battello diverso da un battello per
passeggeri, destinato a scopi sportivi o ricreativi; 5. il termine «battello per passeggeri» indica un battello costruito e predisposto per trasportare più di 12 passeggeri;
6. il termine «rimorchiatore» indica un battello costruito appositamente per ri-
morchiare;
7. il termine «rimorchiatore a spinta» indica un natante appositamente costruito
per spingere un convoglio;
8. il termine «naviglio delle autorità» indica un naviglio di lunghezza non su-
periore a 25 m che è impiegato nel quadro di compiti relativi alla sovranità;
9. il termine «naviglio dei servizi d’incendio» indica un naviglio di lunghezza
pari o superiore a 15 m, che è impiegato nel quadro dei servizi di soccorso;
10. il termine «lunghezza» indica la lunghezza massima dello scafo in metri,
esclusi timone e bompresso;
11. il termine «larghezza» indica la larghezza massima dello scafo in metri, mi-
surata dal lato esterno del fasciame (senza le ruote a pale, i parabordo e si- mili);
RS 747.224.221
1 Art. 1 dell’ordinanza del DATEC del 19 aprile 2002 sulla messa in vigore del
regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore (RS 747.224.221.1; RU 2002 2500).
2002-0892 2477
Rilascio delle patenti per il Reno superiore. R RU 2002
12. il termine «formazione accoppiata» indica una composizione di navigli ac-
coppiati lateralmente in modo rigido, di cui nessuno si trova davanti al navi- glio che assicura la propulsione dell’intera composizione;
13. il termine «equipaggio di coperta» indica l’equipaggio nautico, ad eccezione
del personale addetto alle macchine;
14. i termini «uomo di coperta», «marinaio leggero (mozzo)», «marinaio», «ma-
rinaio motorista», «barcaiolo», «timoniere», «conducente», «macchinista» indicano una persona che possiede la capacità corrispondente conforme- mente alle prescrizioni sull’equipaggio del regolamento del 18 maggio
19942 per l’ispezione dei battelli del Reno;
15. il termine «tempo di navigazione» indica il periodo trascorso a bordo di un
naviglio in rotta.
Art. 1.02 Campo d’applicazione Il presente regolamento disciplina l’obbligo della patente sul Reno tra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» – km 166.64) e Rheinfelden (ponte-strada – km 149.22) per i differenti tipi e dimensioni di navigli nonché le condizioni per l’ottenimento della patente per il Reno superiore.
Art. 1.03 Obbligo di una patente
1. Per condurre un naviglio sul Reno tra Basilea (ponte «Mittlere Rhein-
brücke» – km 166.64) e Rheinfelden (ponte-strada – km 149.22) occorre es- sere titolare di una patente per il Reno superiore, conformemente al presente regolamento, per il tipo e le dimensioni del naviglio interessato. 2. La grande o la piccola patente per il Reno superiore è rilasciata per il Reno tra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» – km 166.64) e l’avamporto a valle della conca di Augst (km 156.02) oppure per il Reno tra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» – km 166.64) e Rheinfelden (ponte-strada – km 149.22). La patente sportiva per il Reno superiore e la patente delle autorità per il Reno superiore sono rilasciate unicamente per il Reno tra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» – km 166.64) e Rheinfelden (ponte-strada – km 149.22).
3. Per condurre un naviglio tra l’avamporto della conca di Birsfelden ed il
ponte-strada di Rheinfelden è sufficiente a. un certificato valido di conduzione d’uno Stato rivierasco del Reno o del Belgio, b. un certificato di conduzione secondo gli articoli 1 e 2 della direttiva 91/672/CEE del 16 dicembre 19913 sul riconoscimento reciproco dei
2 RS 747.224.131. Il testo del regolamento del 18 maggio 1994 per l’ispezione dei battelli del Reno non è pubblicato né nella RU né nella RS. Copie possono essere chieste all’UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.
3 GU L 373 del 31.12.1991, p. 29.
2478
Rilascio delle patenti per il Reno superiore. R RU 2002
certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna o secondo l’articolo 1 pa- ragrafo 4 della direttiva 96/50/CE del 23 luglio 19964 riguardante l’armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati na- zionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna, secondo la loro versio- ne attuale e le restrizioni contenute e a condizione che il detentore ab- bia 21 anni almeno o c. un altro certificato valido di conduzione, riconosciuto equivalente dalla Direzione della navigazione sul Reno, Basilea (Rheinschifffahrtsdirek- tion, in seguito Direzione) come pure un attestato rilasciato dalla Direzione conformemente all’allega- to D, secondo il quale il detentore del certificato di conduzione ha percorso quattro volte nell’arco di due anni, in ogni direzione, la tratta tra l’avam- porto a valle e l’avamporto a monte della conca di Augst. 4. Per navigli di lunghezza inferiore a 15 m, ad eccezione dei battelli per pas- seggeri, dei rimorchiatori e dei rimorchiatori a spinta, è richiesto soltanto un certificato di capacità nautica che soddisfi le prescrizioni nazionali degli Stati rivieraschi del Reno e del Belgio per le vie di navigazione interna.
5. L’obbligo di una patente per navigli di lunghezza inferiore a 15 m che:
a. sono mossi unicamente mediante forza muscolare, b. navigano soltanto a vela o c. sono muniti di un apparecchio di propulsione la cui potenza non supera 3,68 kW è disciplinato esclusivamente dalle disposizioni della legge federale del 3 ottobre 19755 sulla navigazione interna o dalle prescrizioni nazionali degli Stati rivieraschi del Reno o del Belgio.
Art. 1.04 Tipi di patente
1. Sono patenti per il Reno superiore conformemente al presente regolamento:
a. la grande patente per il Reno superiore per condurre tutti i navigli; b. la piccola patente per il Reno superiore per condurre un naviglio di lunghezza inferiore a 35 m, diverso dai navigli che effettuano operazio- ni di rimorchio o di spinta o che assicurano la propulsione di una for- mazione accoppiata, o per condurre un naviglio destinato al trasporto di
12 passeggeri al massimo;
c. la patente sportiva per il Reno superiore per condurre un naviglio spor- tivo di una lunghezza inferiore a 25 m;
4 GU L 235 del 17.9.1996, p. 31.
5 RS 747.201
2479
Rilascio delle patenti per il Reno superiore. R RU 2002
d. la patente delle autorità per il Reno superiore per condurre navigli delle autorità e dei servizi d’incendio. 2. Le patenti di cui al numero 1 danno pure diritto a condurre i navigli di cui all’articolo 1.03 numero 4.
Capitolo 2: Requisiti per l’ottenimento della patente per il Reno superiore
Art. 2.01 Grande patente per il Reno superiore
1. Chi intende ottenere la grande patente per il Reno superiore deve avere al-
meno 21 anni ed essere idoneo. Deve inoltre provare di avere appartenuto a un equipaggio di coperta durante almeno quattro anni, di cui almeno due quale marinaio o marinaio motorista oppure almeno uno quale barcaiolo a bordo di un naviglio motorizzato nella navigazione interna. Il candidato deve pure essere titolare d’un certificato d’operatore radio ai sensi dell’allegato 5 dell’intesa regionale relativa al servizio radiotelefonico sulle idrovie.
2. È idoneo chi:
a. è fisicamente e psichicamente in grado di condurre un naviglio. L’ido- neità dev’essere attestata da un certificato medico come da allegati B1 e B2, rilasciato da un medico designato dalla Direzione. È pure valida la presentazione d’un certificato d’idoneità conformemente al regola- mento del 28 novembre 19966 concernente il rilascio delle patenti del Reno; b. non ha compiuto reati durante la navigazione, in base al comporta- mento che ha tenuto finora fa presagire la sicura condotta di un naviglio e può essere comandante di un equipaggio; c. è abilitato, vale a dire possiede le conoscenze e le capacità professionali necessarie, anche dal punto di vista nautico, nonché una conoscenza sufficiente dei regolamenti e dell’idrovia, in particolare del tratto per il quale la patente è domandata. Le condizioni sono da ritenersi adem- piute se il candidato ha superato con successo l’esame previsto a tale scopo.
3. Il tempo di navigazione dev’essere stato svolto su navigli per condurre i
quali sarebbero necessarie la grande o la piccola patente per il Reno superio- re oppure la grande o la piccola patente secondo il regolamento del 28 no- vembre 19967 concernente il rilascio delle patenti del Reno. 180 giorni di
6 RS 747.224.121. Il testo del regolamento del 28 novembre 1996 concernente il rilascio delle patenti del Reno non è pubblicato né nella RU né nella RS. Copie possono essere chieste all’UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna. 7 RS 747.224.121. Il testo del regolamento del 28 novembre 1996 concernente il rilascio delle patenti del Reno non è pubblicato né nella RU né nella RS. Copie possono essere chieste all’UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.
2480
Rilascio delle patenti per il Reno superiore. R RU 2002
navigazione effettivi nella navigazione interna corrispondono a un anno di navigazione. In un periodo di 365 giorni consecutivi possono essere consi- derati al massimo 180 giorni di navigazione. Sul tempo di navigazione ai sensi del numero 1, che non dev’essere svolto quale marinaio, marinaio motorista o barcaiolo, sono considerati: a. due anni al massimo di formazione, se la persona è titolare di un certifi- cato riconosciuto dalla Direzione che attesta l’avvenuta conclusione di una formazione professionale nel settore della navigazione interna con parti di formazione pratica; b. due anni al massimo di navigazione in mare quale membro di un equi- paggio di coperta, ove 250 giorni di navigazione in mare corrispondono a un anno di navigazione. 4. Inoltre il tratto per il quale la grande patente per il Reno superiore è doman- data, dev’essere percorso quale marinaio, marinaio motorista, barcaiolo o timoniere a bordo di navigli motorizzati per condurre i quali è necessaria la grande patente per il Reno superiore, per lo meno nel seguente modo: a. per il tratto fra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» - km 166.64) e l’avamporto a valle della conca di Augst (km 156.02) sedici volte nel corso degli ultimi dieci anni prima del ricevimento della domanda, di cui almeno tre volte in ciascuna direzione durante l’ultimo anno; b. per il tratto fra l’avamporto a valle della conca di Augst (km 156.02) e Rheinfelden (ponte-strada - km 149.22) quattro volte in ciascuna dire- zione durante gli ultimi due anni prima del ricevimento della domanda.
Art. 2.02 Piccola patente per il Reno superiore 1. Chi intende ottenere la piccola patente per il Reno superiore deve avere al- meno 21 anni ed essere idoneo. Deve inoltre provare almeno un anno di na- vigazione a bordo di un naviglio motorizzato nella navigazione interna quale marinaio o marinaio motorista.
2. È idoneo chi:
a. è fisicamente e psichicamente in grado di condurre un naviglio. L’ido- neità dev’essere attestata da un certificato medico come da allegati B1 e B2, rilasciato da un medico designato dalla Direzione. È pure valida la presentazione d’un certificato d’idoneità conformemente al regola- mento del 28 novembre 19968 concernente il rilascio delle patenti del Reno; b. non ha compiuto reati nella navigazione, in base al comportamento che ha tenuto finora fa presagire la sicura condotta di un naviglio e può es- sere comandante di un equipaggio;
8 RS 747.224.121. Il testo del regolamento del 28 novembre 1996 concernente il rilascio delle patenti del Reno non è pubblicato né nella RU né nella RS. Copie possono essere chieste all’UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.
2481
Rilascio delle patenti per il Reno superiore. R RU 2002
c. è abilitato, vale a dire che possiede le conoscenze e le capacità profes- sionali necessarie, anche dal punto di vista nautico, nonché una cono- scenza sufficiente dei regolamenti e dell’idrovia, in particolare del tratto per il quale la patente è domandata. Le condizioni sono da rite- nersi adempiute se il candidato ha superato con successo l’esame previ- sto a tale scopo.
3. Il tempo di navigazione dev’essere stato svolto su navigli per condurre i
quali sarebbero necessarie la grande o la piccola patente per il Reno superio- re oppure la grande o la piccola patente secondo il regolamento del 28 no- vembre 19969 concernente il rilascio delle patenti del Reno. 180 giorni di navigazione effettivi nella navigazione interna corrispondono a un anno di navigazione. 4. Inoltre il tratto per il quale la grande patente per il Reno superiore è doman- data, dev’essere percorso quale marinaio, marinaio motorista, barcaiolo o timoniere a bordo di navigli motorizzati per condurre i quali è necessaria la grande patente per il Reno superiore, per lo meno nel seguente modo: a. per il tratto fra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» - km 166.64) e l’avamporto a valle della conca di Augst (km 156.02) sedici volte nel corso degli ultimi dieci anni prima del ricevimento della domanda, di cui almeno tre volte in ciascuna direzione durante l’ultimo anno; b. per il tratto fra l’avamporto a valle della conca di Augst (km 156.02) e Rheinfelden (ponte-strada - km 149.22) quattro volte in ciascuna dire- zione durante gli ultimi due anni prima del ricevimento della domanda.
Art. 2.03 Patente sportiva per il Reno superiore 1. Chi intende ottenere la patente sportiva per il Reno superiore deve avere al- meno 18 anni ed essere idoneo.
2. È idoneo chi:
a. è fisicamente e psichicamente in grado di condurre un naviglio. L’ido- neità dev’essere attestata da un certificato medico come da allegati B1 e B2, rilasciato da un medico designato dalla Direzione. È pure valida la presentazione d’un certificato d’idoneità conformemente al regola- mento del 28 novembre 199610 concernente il rilascio delle patenti del Reno; b. non ha compiuto reati durante la navigazione e, in base al comporta- mento che ha tenuto finora, fa presagire la sicura condotta di un na- viglio;
9 RS 747.224.121. Il testo del regolamento del 28 novembre 1996 concernente il rilascio delle patenti del Reno non è pubblicato né nella RU né nella RS. Copie possono essere chieste all’UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna. 10 RS 747.224.121. Il testo del regolamento del 28 novembre 1996 concernente il rilascio delle patenti del Reno non è pubblicato né nella RU né nella RS. Copie possono essere chieste all’UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.
2482
Rilascio delle patenti per il Reno superiore. R RU 2002
c. è abilitato, vale a dire possiede le conoscenze e le capacità professionali necessarie, anche dal punto di vista nautico, nonché una conoscenza sufficiente dei regolamenti e dell’idrovia, in particolare del tratto per il quale la patente è domandata. Le condizioni sono da ritenersi adem- piute se il candidato ha superato con successo l’esame previsto a tale scopo.
3. Inoltre il tratto fra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» - km 166.64) e
Rheinfelden (ponte-strada - km 149.22) dev’essere stato percorso a bordo di un naviglio di una lunghezza di 15 m o più: a. almeno sedici volte nel corso degli ultimi dieci anni prima del ricevi- mento della domanda, di cui almeno tre volte in ciascuna direzione du- rante gli ultimi tre anni oppure, b. nel quadro di una formazione adeguata, almeno quattro volte in ciascu- na direzione durante l’ultimo anno prima del ricevimento della doman- da. 4. I tratti percorsi sono presi in considerazione solo se la persona in questione ha almeno 15 anni.
Art. 2.04 Patente delle autorità per il Reno superiore
1. Chi intende ottenere la patente delle autorità per il Reno superiore deve:
a. avere almeno 21 anni; b. appartenere a un’autorità di polizia o di dogana, a un’altra autorità op- pure a un servizio d’incendio svizzero riconosciuto; c. essere fisicamente e psichicamente in grado di condurre un naviglio. L’idoneità dev’essere attestata da un certificato medico come da allega- ti B1 e B2, rilasciato da un medico designato dalla Direzione; d. essere abilitato, vale a dire possedere le conoscenze e le capacità pro- fessionali necessarie, anche dal punto di vista nautico, nonché una co- noscenza sufficiente dei regolamenti e dell’idrovia, in particolare del tratto per il quale la patente è domandata. Le condizioni sono da rite- nersi adempiute se il candidato ha superato con successo l’esame previ- sto a tale scopo; e. avere praticato la navigazione interna per almeno tre anni, di cui 3 mesi almeno durante l’ultimo anno; f. avere percorso il tratto fra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» – km 166.64) e Rheinfelden (ponte-strada – km 149.22) a bordo di un navi- glio di una lunghezza di 15 m o più, almeno sedici volte nel corso degli ultimi dieci anni prima del ricevimento della domanda, di cui almeno tre volte in ciascuna direzione durante gli ultimi tre anni.
2. Il servizio da cui dipende deve avere rilasciato un’attestazione che confermi
l’esattezza delle indicazioni di cui al numero 1 lettere b, e ed f.
2483
Rilascio delle patenti per il Reno superiore. R RU 2002
Art. 2.05 Prova del tempo di navigazione e del tratto
1. Le percorrenze richieste sul Reno fra Basilea (ponte «Mittlere Rhein-
brücke» – km 166.64) e Rheinfelden (ponte-strada – km 149.22) e il tempo di navigazione devono essere provati mediante il libretto di servizio debita- mente compilato e verificato secondo il modulo dell’allegato F o mediante un libro di bordo debitamente compilato secondo il modulo dell’allegato E del regolamento per l’ispezione dei battelli del Reno del 18 maggio 199411.
2. Il tempo di navigazione può essere provato anche mediante un certificato di
capacità nautica conformemente all’articolo 3.05 numero 3 per il cui rilascio il tempo di navigazione è già stato provato.
3. Il tempo di navigazione in mare dev’essere provato mediante un libretto di
navigazione marittima.
4. Il periodo di frequenza di una scuola professionale di barcaiolo dev’essere
provato mediante un attestato di questa scuola.
5. I documenti di cui ai numeri 2–4 devono, qualora necessario, essere presen-
tati con traduzione ufficiale in tedesco, francese o olandese.
Capitolo 3: Procedura d’ammissione e d’esame
Art. 3.01 Commissione d’esame La Direzione costituisce una commissione d’esame. La commissione è composta di un presidente, dei membri della Direzione e di almeno un esaminatore che sia titola- re del tipo di patente domandato o della grande patente per il Reno superiore.
Art. 3.02 Domanda 1. Chi intende ottenere o estendere una patente per il Reno superiore deve pre- sentare alla Direzione una domanda di ammissione all’esame e per il rilascio della patente per il Reno superiore, contenente le seguenti indicazioni: a. nome(i) e cognome(i), data e luogo di nascita, indirizzo; b. tipo di patente che si intende ottenere; c. tratti del Reno per i quali si intende ottenere la patente per il Reno su- periore.
2. La domanda dev’essere corredata:
a. di una recente fotografia passaporto; b. di un certificato medico come da allegato B2 rilasciato da non oltre tre mesi. La prova dell’idoneità fisica e psichica può anche essere fornita sulla base d’un certificato di capacità riconosciuto dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno, al quale si applicano le esigenze
11 RS 747.224.131. Il testo del regolamento del 18 maggio 1994 per l’ispezione dei battelli del Reno non è pubblicato né nella RU né nella RS. Copie possono essere chieste all’UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.
2484
Rilascio delle patenti per il Reno superiore. R RU 2002
fissate dagli allegati B1 e B2 come pure dall’articolo 4.01 del regola- mento del 28 novembre 199612 concernente il rilascio delle patenti del Reno. Se permangono dubbi sull’idoneità, la Direzione può esigere la presentazione di ulteriori certificati di medici o di specialisti; c. qualora necessario, di una prova del tempo di navigazione e delle per- correnze; d. di una copia della carta d’identità o del passaporto. 3. I requisiti per l’idoneità di cui agli articoli 2.01 numero 2 lettera b, 2.02 nu- mero 2 lettera b o 2.03 numero 2 lettera b devono essere provati mediante: a. un estratto valido del casellario giudiziale oppure b. un documento valido equivalente. Persone domiciliate al di fuori del campo di applicazione del presente rego- lamento devono presentare il corrispondente documento rilasciato confor- memente al diritto vigente nel loro domicilio. I documenti non possono esse- re stati rilasciati da oltre sei mesi. 4. Se la grande o la piccola patente per il Reno superiore dev’essere estesa ad altri tratti, la domanda dev’essere corredata unicamente di una copia di que- sta patente e della prova delle percorrenze. Se una patente per il Reno superiore dev’essere estesa a un altro tipo di pa- tente per il Reno superiore, la Direzione può rinunciare all’ulteriore presen- tazione dei certificati di cui al numero 2 lettera b oppure del documento di cui al numero 3.
Art. 3.03 Ammissione 1. È ammesso all’esame chiunque soddisfi i requisiti di cui agli articoli 2.01,
2.02 o 2.03, esclusi gli articoli 2.01 numero 2 lettera c, 2.02 numero 2 lette-
ra c o 2.03 numero 2 lettera c, nonché adempia le condizioni di cui all’ar- ticolo 3.02. Anche se il certificato medico attesta solo un’idoneità limitata, è comunque possibile l’ammissione all’esame. In questo caso la Direzione può vincolare la patente per il Reno superiore a condizioni speciali che saranno annotate sulla patente al momento dell’emissione. Se l’idoneità è attestata con la presentazione d’un certificato valido secondo il regolamento del 28 novembre 199613 concernente il rilascio delle patenti del Reno e se detto certificato è vincolato a condizioni a causa di un’idoneità limitata, la validità della patente è soggetta a queste condizioni. Il rifiuto della patente dev’essere motivato. 2. Nel caso in cui una persona non soddisfi il requisito di cui agli articoli 2.01 numero 2 lettera b, 2.02 numero 2 lettera b o 2.03 numero 2 lettera b, la Di-
12 RS 747.224.121. Il testo del regolamento del 28 novembre 1996 concernente il rilascio delle patenti del Reno non è pubblicato né nella RU né nella RS. Copie possono essere chieste all’UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna. 13 RS 747.224.121. Il testo del regolamento del 28 novembre 1996 concernente il rilascio delle patenti del Reno non è pubblicato né nella RU né nella RS. Copie possono essere chieste all’UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.
2485
Rilascio delle patenti per il Reno superiore. R RU 2002
rezione può ordinare che non sia ammessa all’esame prima che sia trascorso un periodo di almeno un mese (termine di divieto).
Art. 3.04 Esame
1. In un esame davanti alla commissione d’esame, il candidato deve provare
che, conformemente al programma d’esame unificato dell’allegato C: a. dispone di una conoscenza sufficiente delle prescrizioni determinanti per condurre navigli, delle conoscenze nautiche e di tecnica navigatoria necessarie a una condotta sicura, delle conoscenze professionali e dei principi della prevenzione degli incidenti e che b. ha la necessaria conoscenza del tratto. 2. In virtù dei requisiti relativi al tempo di navigazione di cui agli articoli 2.01 numero 1 e 2.02 numero 1, per ottenere la grande e la piccola patente per il Reno superiore è necessario sostenere un esame teorico; per ottenere la pa- tente sportiva per il Reno superiore e la patente delle autorità per il Reno su- periore è necessario sostenere un esame teorico e un esame pratico.
3. Se l’esame non è superato, al candidato sono comunicati i motivi. La com-
missione d’esame può vincolare la partecipazione a un nuovo esame a con- dizioni speciali o normali, oppure accordare esenzioni in merito.
Art. 3.05 Dispense e agevolazioni
1. Chi ha superato un esame finale professionale può essere dispensato dal-
l’esame su conoscenze e capacità che sono state oggetto di un esame ricono- sciuto come equivalente dalla Direzione. 2. Il titolare di un certificato di capacità nautica ai sensi dell’articolo 1.03 nu- mero 3 può, se intende ottenere la patente sportiva per il Reno superiore, es- sere dispensato dall’esame concernente le conoscenze nautiche. 3. Il titolare di un certificato di capacità nautica rilasciato da uno Stato riviera- sco del Reno o dal Belgio oppure di un altro certificato di capacità valido per la condotta di navigli su altre idrovie e riconosciuto come equivalente dalla Direzione deve, se intende ottenere una patente per il Reno superiore, soddisfare le condizioni d’ammissione dell’articolo 3.03; in occasione dell’esame, tuttavia, deve provare unicamente di conoscere le prescrizioni e disposizioni valide fra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» - km 166.64) e Rheinfelden (ponte-strada - km 149.22) nonché di avere la necessaria cono- scenza del tratto. 4. Il titolare di una patente delle autorità per il Reno superiore ottiene, facen- done domanda e senza esame, una patente sportiva per il Reno superiore.
5. Il titolare di una patente per il Reno superiore può, se intende ottenere
un’altra patente per il Reno superiore giusta l’articolo 1.04 o nel caso di un’estensione a un altro tratto, essere dispensato dall’esame su quelle cono- scenze o capacità che sono state provate in occasione del rilascio della pa- tente per il Reno superiore di cui è titolare.
2486
Rilascio delle patenti per il Reno superiore. R RU 2002
Art. 3.06 Emissione ed estensione della patente per il Reno superiore
1. Se il candidato ha superato l’esame, la Direzione gli rilascia la corrispon-
dente patente per il Reno superiore secondo il modulo dell’allegato A. Essa reca impresso il seguente testo: «Grande patente per il Reno superiore», «Piccola patente per il Reno supe- riore», «Patente sportiva per il Reno superiore», o «Patente delle autorità per il Reno superiore». 2. Le condizioni speciali dell’articolo 3.03 numero 1 o le limitazioni di cui agli articoli 1.03 numero 2 e 5.02 numero 3 devono essere riportate sulla patente.
3. Nel caso di deterioramento o perdita della patente per il Reno superiore, la
Direzione rilascia al titolare che ne fa domanda un duplicato designato espressamente come tale. Il titolare deve rendere verosimile la perdita nei confronti della Direzione. Una patente deteriorata o ritrovata va consegnata o presentata alla Direzione affinché la annulli.
Art. 3.07 Spese L’esame, l’emissione, l’estensione ed il prolungamento della patente per il Reno superiore, come pure il rilascio d’un duplicato e lo scambio sono subordinati al pa- gamento di spese appropriate da parte del richiedente. L’ammontare delle spese è determinato dalla Direzione. Questa può riscuotere l’integralità o una parte delle spese a partire dalla presentazione della domanda.
Capitolo 4: Verifica e ritiro della patente per il Reno superiore
Art. 4.01 Controllo dell’idoneità
1. Il titolare della grande patente per il Reno superiore, della piccola patente
per il Reno superiore o della patente sportiva per il Reno superiore deve, dietro presentazione di un certificato medico come da allegato B2, rilasciato da non oltre tre mesi, rinnovare la prova dell’idoneità presso la Direzione: a. al compimento del 50° e fino al 65° anno d’età, ogni cinque anni; b. al compimento del 65° anno d’età, annualmente. La prova dell’idoneità può essere fornita anche a un’altra autorità compe- tente degli Stati rivieraschi o del Belgio. Quest’ultima inoltra i documenti alla Direzione. 2. Qualora, fatta salva la numero 1, abbia dubbi sull’idoneità del titolare di una patente per il Reno superiore, la Direzione può chiedere la presentazione di un certificato medico come da allegato B2 sull’attuale stato dell’idoneità. Le relative spese sono a carico del titolare soltanto se i sospetti della predetta autorità si rivelano fondati.
2487
Rilascio delle patenti per il Reno superiore. R RU 2002
3. Se dal certificato medico risulta unicamente un’idoneità limitata, la Direzio- ne può vincolare la patente a condizioni speciali, che saranno riportate sulla patente stessa. L’articolo 3.03 numero 1 4a frase è applicabile per analogia.
Art. 4.02 Sospensione della validità della patente per il Reno superiore
1. La validità della patente per il Reno superiore è sospesa:
a. su disposizione della Direzione per la durata del termine di sospensio- ne. Essa può emanare una simile disposizione per un periodo limitato qualora non siano date le condizioni per un ritiro della patente, ma sus- sistano dubbi sull’idoneità del titolare di una patente per il Reno supe- riore. Se tali dubbi sono fugati prima della scadenza della disposizione, quest’ultima dev’essere revocata; b. anche senza disposizione, qualora l’idoneità non sia nuovamente pro- vata entro tre mesi dopo i termini di rinnovo di cui all’articolo 4.01 numero 1 primo periodo, fino al rinnovo della prova dell’idoneità.
2. Nel caso del numero 1 lettera a, la patente per il Reno superiore va presen-
tata alla Direzione per la custodia ufficiale.
Art. 4.03 Ritiro della patente per il Reno superiore
1. Se il titolare della patente per il Reno superiore si rivela non idoneo alla
condotta di navigli ai sensi degli articoli 2.01, 2.02 o 2.03, la Direzione deve ritirargli la patente.
2. Se il titolare della patente per il Reno superiore non ha ottemperato ripetu-
tamente a una condizione speciale o a una limitazione di cui all’articolo 3.06 numero 2, la Direzione può ritirargli la patente. 3. La validità della patente per il Reno superiore si estingue con il ritiro. Una volta estinta la sua validità, la patente va consegnata o presentata senza in- dugio alla Direzione affinché la annulli.
4. Al momento del ritiro, la Direzione può stabilire che:
a. non può essere rilasciata una nuova patente per il Reno superiore prima che sia trascorso un periodo di almeno tre mesi o che b. il candidato a una nuova patente per il Reno superiore deve soddisfare determinate condizioni speciali per essere ammesso a un nuovo esame.
5. Una volta ricevuta la domanda di rilascio di una nuova patente per il Reno
superiore, la Direzione può rinunciare del tutto o in parte all’esame.
Art. 4.04 Confisca di patenti per il Reno superiore
1. In caso di seria presunzione del ritiro (art. 4.03) d’una patente per il Reno
superiore o della sospensione della sua validità (art. 4.02 n. 1 lett. a), la Di- rezione può ordinare la confisca provvisoria della patente.
2488
Rilascio delle patenti per il Reno superiore. R RU 2002
2. Una patente per il Reno superiore confiscata a titolo provvisorio deve essere
consegnata senza indugio alla Direzione, all’autorità tedesca competente o al tribunale competente con indicazione dei motivi della confisca.
3. Dopo essere stata informata della decisione di confisca, la Direzione decide
immediatamente in merito alla sospensione o al ritiro dalla patente per il Re- no superiore. Se la competenza rileva d’un tribunale, questo decide confor- memente alle prescrizioni nazionali. Fino ad una decisione secondo le pre- cedenti frasi 1 o 2, la decisione di confisca equivale ad una decisione in conformità all’articolo 4.02 numero 1 lettera a.
4. La confisca provvisoria della patente per il Reno superiore termina e la pa-
tente è restituita al titolare se il motivo della confisca decade o se non viene decisa la sospensione o il ritiro della patente per il Reno superiore.
Capitolo 5: Disposizioni transitorie
Art. 5.01 Validità delle patenti per il Reno superiore finora rilasciate
1. Le patenti per il Reno superiore rilasciate o rimaste in vigore in conformità
delle prescrizioni applicabili fino all’entrata in vigore del presente regola- mento, continuano a essere valide in conformità delle prescrizioni finora vi- genti fino al primo rinnovo del certificato dell’idoneità fisica e psichica. 2. Le disposizioni di cui all’articolo 4.01 sul controllo dell’idoneità vanno ap- plicate alle patenti per il Reno superiore conformemente al numero 1. Tutta- via, nella prova riguardante la capacità di distinguere i colori, il quoziente anomaloscopico può essere compreso fra 0,7 e 3,0. Chi, all’entrata in vigore del regolamento, ha già raggiunto l’età di cui all’articolo 4.01 numero 1 let- tera a, deve fare verificare la propria idoneità entro il prossimo termine di vi- sita medica. Al primo rinnovo della prova dell’idoneità è rilasciata una pa- tente secondo il modulo dell’allegato A.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 4.02 e 4.03 vanno applicate alle patenti
per il Reno superiore conformemente al numero 1.
Art. 5.02 Attribuzione dei tipi di patente
1. Le patenti per il Reno superiore valide conformemente all’articolo 5.01 nu-
mero 1 corrispondono alle patenti per il Reno superiore di cui all’artico- lo 1.04 numero 1 del presente regolamento come segue:
2489
Rilascio delle patenti per il Reno superiore. R RU 2002
Le seguenti patenti di barcaiolo corri- alle patenti per il Reno superiore per il Reno superiore valide secondo spon- di cui all’articolo 1.04 numero 1 del presente l’articolo 5.01 numero 1 dono regolamento
patente di barcaiolo → grande patente per il Reno superiore piccola patente → piccola patente per il Reno superiore patente di navigli di polizia → patente delle autorità per il Reno superiore patente di navigli di dogana → patente delle autorità per il Reno superiore patente di navigli dei servizi → patente delle autorità per il Reno d’incendio superiore patente sportiva → patente sportiva per il Reno superiore
2. Una patente di barcaiolo per il Reno superiore valida può essere permutata
nella corrispondente patente per il Reno superiore per il medesimo tratto, conformemente alla tabella di cui al numero 1.
3. a. Chi, entro il 1° luglio 2003, prova di aver condotto prima dell’entrata in
vigore del presente regolamento un naviglio sportivo di una lunghezza superiore ai 15 m ottiene su domanda e senza esame una patente sporti- va per il Reno superiore limitata alla condotta di navigli sportivi di un dislocamento fino a 15 m3. Per la prova è sufficiente l’attestazione rila- sciata da un’associazione sportiva riconosciuta dalla Direzione o affi- liata a una federazione sportiva riconosciuta. b. Chi, entro il 1° luglio 2003, prova di aver condotto prima dell’entrata in vigore del presente regolamento un altro naviglio d’una lunghezza su- periore ai 15 m, ottiene su domanda e senza esame una piccola patente per la condotta di navigli, il cui dislocamento è inferiore a 15 m3. Per la prova è sufficiente l’attestazione rilasciata dall’autorità competente per la tratta che sarà percorsa.
Art. 5.03 Computo dei tempi di navigazione I tempi di navigazione e le percorrenze effettuati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono computati conformemente alle prescrizioni finora vigenti.
2490
Rilascio delle patenti per il Reno superiore. R RU 2002
Allegato A (Modello) Modello della patente per il Reno superiore (emesso solo in tedesco) (85 mm × 54 mm - sfondo blu)
2491
Rilascio delle patenti per il Reno superiore. R RU 2002
Allegato B1 Requisiti minimi per l’idoneità dei candidati a una patente per il Reno superiore I. Vista
1. Acuità visiva diurna: uguale o superiore a 0,8 dall’occhio migliore,
con o senza ausilio ottico. È consentito l’uso di un occhio solo.
2. Acuità visiva crepuscolare: contrasto 1:2, verificare solo in caso di
dubbio.
3. Adattamento all’oscurità: verificare solo in caso di dubbio. Il risultato
non può divergere di oltre un log dalla curva normale.
4. Campo visivo: non sono consentite divergenze nel campo
visivo dell’occhio con la migliore acuità visiva. In caso di dubbio effettuare una prova perimetrica.
5. Capacità di distinguere i colori: è considerata sufficiente la capacità di
distinguere i colori di candidati che superano la prova Farnsworth Panel D15, la prova Ishihara secondo le tavole 12-14 o un’altra prova equivalente. In caso di dubbio, esame con un anomaloscopio; è indispensabile conseguire risultati equivalenti ai metodi di prova menzionati.
6. Motilità: libera motilità degli occhio, niente immagini
doppie. Ausilio ottico: anche in caso di utilizzo di ausili ottici (lenti a contatto, occhiali), devono essere soddisfatti i requisiti per l’acuità visiva e per il campo visivo.
II. Udito È considerato sufficiente l’udito dei candidati che percepiscono chiaramente, da ogni orecchio, con o senza apparecchio auditivo, la parola bisbigliata a una distanza di: – 3 m fino al compimento del 25° anno d’età, – 2 m dopo il compimento del 25° anno d’età. Se è presunta una sordità progressiva o in caso di dubbio deve essere effettuato un audiogramma (tonale e vocale). La perdita auditiva media dell’orecchio migliore non può superare i 40 dB per le frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz.
2492
Rilascio delle patenti per il Reno superiore. R RU 2002
III. Capacità di sollevare da soli un carico di 20 kg
IV. Non possono sussistere altri referti che escludono l’idoneità La presenza delle malattie o dei difetti fisici seguenti può dare adito a dubbio ri- guardo all’idoneità dei candidati alla conduzione di navigli:
1. malattie inerenti a disturbi della coscienza o dell’equilibrio;
2. malattie o danni del sistema nervoso centrale o periferico con sostanziali di- sturbi funzionali, in particolare malattie organiche del cervello o del midollo spinale e relativi postumi, disturbi funzionali conseguenti a traumi cranici o cerebrali, disturbi della circolazione sanguigna cerebrale;
3. psicopatie o malattie mentali;
4. diabete mellito con oscillazioni considerevoli, non regolabili, dei valori gli- cemici;
5. gravi disturbi delle ghiandole endocrine;
6. gravi malattie dei sistemi emopoietici;
7. asma bronchiale con attacchi;
8. malattie o alterazioni del cuore o del sistema circolatorio con limitazioni
delle prestazioni e della capacità di regolazione;
9. malattie o conseguenza di un infortunio che portano a considerevoli limita-
zioni della mobilità, a perdita o diminuzione della forza di un arto impor- tante per lo svolgimento dell’attività; 10. abuso cronico di alcool, dipendenza da sostanze stupefacenti o altre forme di dipendenza.
2493
Rilascio delle patenti per il Reno superiore. R RU 2002
Allegato B2 (Modello)
Servizio di medicina del lavoro Certificato medico concernente il controllo dell’idoneità di conduttore nella navigazione renana
Segnare con una crocetta ciò che conviene com- pletare Cognome, eventualmente cognome da nubile, nomi Data e luogo di nascita Certificati da I. Vista
1. Acuità visiva diurna
sinistra destra sinistra destra non corretta corretta
2. Acuità visiva crepuscolare1 Contrasto 1 : 2 sì no
3. Adattamento all’oscurità1 sì no
4. Campo visivo senza divergenze sì no
visita perimetrica1
5. Sufficiente capacità di distinguere i colori sì no
Prova con l’anomaloscopio1
6. Motilità sì no
Risultato del controllo sufficiente insufficiente II. Udito Apparecchio auditivo no sì Perdite auditive superiori a 40 dB sinistra no sì per le Frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz destra no sì Risultato della visita sufficiente insufficiente III. Capacità di sollevare un carico di 20 kg si no IV. Malattie o difetti fisici Sintomi di altre malattie o difetti fisici tali da escludere o limitare l’idoneità quale conduttore non sussistono sussistono Osservazioni (Indicazioni per condizioni speciali, vedi retro) Valutazione complessiva Quale conduttore idoneo non idoneo idoneità limitata (vedi IV) Luogo e data Firma/timbro
1 Da esaminare solo in caso di dubbio.
2494
Rilascio delle patenti per il Reno superiore. R RU 2002
Osservazioni concernenti la sezione IV - Malattie o difetti fisici
2495
Rilascio delle patenti per il Reno superiore. R RU 2002
Allegato C Programma d’esame unificato per l’ottenimento di una patente per il Reno superiore Osservazioni preliminari: Tipi di patente (colonne 4-7) A – Grande patente per il Reno superiore B – Piccola patente per il Reno superiore C – Patente sportiva per il Reno superiore D – Patente delle autorità per il Reno superiore Conoscenze richieste (colonna 3)
1 – Conoscenze approfondite
2 – Conoscenze di base
1 2 3 4 5 6 7
Numero Materia d’esame A B C D
1 Conoscenza dei regolamenti, dei promemoria
e dei manuali
1.1 Regolamento di polizia per la navigazione
sul Reno (comprese le prescrizioni temporanee) Capitoli 1–7, 15 1 x x x x Capitolo 8 1 x x Capitoli 9, 10, 12, 14 (per i tratti utilizzati) 1 x x x x Capitolo 11 1 x Allegati del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno
3. Designazione dei navigli 1 x x x x
6. Segnali sonori 1 x x x x
7. Segnaletica idrografica 1 x x x x
8. Designazione dell’idrovia 1 x x x x
10. Libretto di controllo degli oli usati 1 x x x x
Promemoria e manuali Radiotelefonia 2 x x x x Smaltimento dei rifiuti 2 x x x x
1.2 Ordinanza sulla messa in vigore del regolamento 1 x x x x
di polizia per la navigazione sul Reno tra Basilea e Rheinfelden
1.3 Norme di prevenzione delle collisioni 1 x x x
2496
Rilascio delle patenti per il Reno superiore. R RU 2002
1 2 3 4 5 6 7
Numero Materia d’esame A B C D
1.4 Regolamento per l’ispezione dei battelli del Reno
Struttura e contenuto 2 x x x x Contenuto del certificato di ispezione 2 x x x x Prescrizioni riguardanti l’equipaggio, capitolo 23 1 x x x
1.5 Regolamento per il trasporto di materie
pericolose sul Reno (ADNR) Struttura 2 x x x Documenti/direttive 2 x x x Indicazione della designazione prescritta 1 x x x con coni/luci blu Rilevazione delle prescrizioni d’esercizio 2 x x x
1.6 Regolamento di patente per il Reno superiore
Tipi di patente 2 x x x x Criteri applicabili al ritiro della patente e alla 1 x x x x sospensione della validità della patente
1.7 Prevenzione degli infortuni 2 x x x x
2 Tratto del Reno superiore
(in base a materiale cartografico)
2.1 Reno superiore 2 x x x x
(principali caratteristiche geografiche e idrologiche)
2.2 Conoscenza geografica dei tratti del Reno
utilizzati Descrizione della via navigabile risalente e 1 x x x x discendente Dimensioni della via navigabile 1 x x x x
3 Conoscenze professionali
(capacità nautiche, di tecnica d’esercizio navale, professionali)
3.1 Condotta del naviglio
Procedure di pilotaggio, caratteristiche di manovra- 2 x x x x bilità Funzione degli apparecchi di governo e della 2 x x x x propulsione Azione della corrente, del vento e del risucchio 2 x x x x Galleggiabilità, stabilità e loro applicazione pratica 2 x x x x Ancoraggio e ormeggio 2 x x x x
2497
Rilascio delle patenti per il Reno superiore. R RU 2002
1 2 3 4 5 6 7
Numero Materia d’esame A B C D
3.2 Conoscenza delle macchine
Costruzione e funzionamento dei motori, funzione 2 x x x x delle installazioni elettriche Servizio e controllo del loro funzionamento 2 x x x x Ancoraggio e ormeggio 2 x x x x
3.3 Carico e scarico
Determinazione del peso del carico tramite il certifi- 2 x x cato di taratura Utilizzazione della scala d’immersione 2 x x Ripartizione e sistemazione del carico 2 x x x
3.4 Comportamento in caso di circostanze particolari
Provvedimenti in caso di avaria, primi soccorsi, 2 x x x x chiusura di falle Impiego degli utensili di salvataggio 2 x x x x Trattamento dei rifiuiti e prevenzione 2 x x x x dell’inquinamento del Reno Informazione delle autorità competenti 2 x x x x Misure antincendio 2 x x x x
2498
Rilascio delle patenti per il Reno superiore. R RU 2002
Allegato D (Modello) Bestätigung der Rheinschifffahrtsdirektion Basel
Rheinschifffahrtsdirektion Basel
Die Rheinschifffahrtsdirektion Basel bestätigt hiermit, dass
Frau/Herr* (Name) (Vorname)
Geburtsdatum:
Geburtsort: Staat:
Inhaberin/Inhaber* des Grossen/Kleinen* Rheinpatents Nr.
Ausstellende Behörde
in am die Strecke zwischen der Einfahrt des unteren Vorhafens der Schleuse Augst und dem Oberhaupt der Schleuse Augst vier Mal in jeder Richtung innerhalb von zwei Jahren unter nachgewiesener Assistenz eines Hochrheinpatentinhabers befahren hat. Rheinschifffahrtsdirektion Basel
(Unterschrift/Stempel)
Basel,
Diese Bescheinigung ist auf der vorgenannten Strecke an Bord mitzuführen und nur zusammen mit einem gültigen Rheinpatent wirksam. (Gebühr: CHF 50.–)
* Nichtzutreffendes streichen
2499