AS 2003 3971
Ordinanza concernente la guerra elettronica
Ordinanza concernente la condotta della guerra elettronica (OCGE)
del 15 ottobre 2003
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 99 capoverso 3 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM); visto l’articolo 13 in relazione con gli articoli 14 e 30 della legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), ordina:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1
1 La condotta della guerra elettronica comprende l’esplorazione radio permanente
eseguita dai servizi competenti del Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e la condotta della guerra elettronica dell’esercito.
2 La presente ordinanza disciplina:
a. l’impiego e il controllo dell’esplorazione radio permanente a favore della condotta in materia di politica di sicurezza; b. l’utilizzazione di mezzi della condotta della guerra elettronica per gli impie- ghi dell’esercito; c. la collaborazione tra gli organi della Confederazione e dei Cantoni in quanto mandanti e la CGE nonché l’esercito. Per «CGE» si intendono la Divisione della guerra elettronica e gli altri servizi del DDPS incaricati della condotta della guerra elettronica.
Sezione 2: Esplorazione radio permanente
Art. 2 Condizioni 1 L’esplorazione radio permanente può acquisire informazioni soltanto sulla base di mandati provenienti da mandanti autorizzati. 2 I mandati di esplorazione radio possono essere assegnati ed elaborati soltanto al fine di acquisire informazioni rilevanti in materia di politica di sicurezza.
RS 510.292
2003-1527 3971
Condotta della guerra elettronica RU 2003
3 Il capo del DDPS stabilisce i mandanti autorizzati ad assegnare mandati
all’esplorazione radio permanente. Tali mandanti devono disporre di sufficienti basi legali.
Art. 3 Collaborazione
1 La collaborazione tra i mandanti e la CGE persegue l’obiettivo di un impiego
dell’esplorazione radio efficiente dal punto di vista tecnico, organizzativo e del- l’esercizio nonché conforme al diritto ed efficace.
2 La collaborazione tra i mandanti e la CGE è disciplinata mediante convenzioni
quadro scritte. 3 Per i singoli mandati di esplorazione radio, il mandante conclude con la CGE una convenzione scritta sulle prestazioni. 4 I contatti in materia di servizi d’informazione tra la CGE e i servizi specializzati esteri avvengono per il tramite del Servizio informazioni strategico.
Art. 4 Compiti L’esplorazione radio permanente: a. acquisisce informazioni mediante il rilevamento, la sintetizzazione, la sele- zione e il trattamento di emissioni elettromagnetiche di sistemi di telecomu- nicazione all’estero e le trasmette ai mandanti; b. acquisisce le basi tecniche necessarie al riguardo ed effettua misurazioni e prove; c. segue l’evoluzione delle telecomunicazioni; d. può proporre al mandante l’aggiunta di nuovi oggetti dell’esplorazione radio ai mandati di esplorazione radio esistenti; e. può eseguire studi di fattibilità per nuovi mandati di esplorazione radio.
Art. 5 Limitazioni e sottoprodotti 1 I mandati di esplorazione radio si riferiscono esclusivamente a oggetti dell’esplora- zione radio all’estero e non possono comprendere utenti svizzeri. 2 Per principio, la CGE cancella tutte le informazioni rilevate involontariamente e riconosciute come concernenti utenti svizzeri. Essa può però elaborare e trasmettere al mandante interessato tali informazioni nella misura in cui sono importanti per l’esecuzione del mandato. Fondandosi sulle loro basi legali specifiche, la CGE e i mandanti disciplinano mediante convenzioni quadro l’elaborazione e la trasmissione di siffatte informazioni.
3 La CGE trasmette all’Ufficio federale di polizia i sottoprodotti conformemente
all’articolo 99 capoverso 2bis LM. Essa disciplina tale trasmissione d’intesa con i destinatari autorizzati.
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Condotta della guerra elettronica RU 2003
Art. 6 Elaborazione dei dati 1 Tutti i risultati dell’esplorazione radio derivanti dall’esecuzione di un mandato sono trasmessi al mandante. I risultati dell’esplorazione radio possono rimanere memorizzati presso la CGE al massimo per la durata di validità del mandato. 2 I dati di collegamento provenienti dall’attività di esplorazione radio utili all’iden- tificazione degli oggetti dell’esplorazione radio possono, se necessario, rimanere memorizzati presso la CGE. 3 La CGE informa, in forma generale, l’incaricato federale della protezione dei dati sulle collezioni di dati. Le basi tecniche non più utilizzate permanentemente e i dati tecnici, inclusi i dati di collegamento, sono messi a disposizione dell’Archivio federale. 4 La notifica delle collezioni di dati concernenti i risultati dell’esplorazione radio, il diritto di informazione e di accesso nonché l’archiviazione sono retti dalle disposi- zioni legali applicabili ai singoli mandanti.
Sezione 3: Condotta della guerra elettronica dell’esercito
Art. 7 Compiti 1 Nell’ambito della condotta della guerra elettronica dell’esercito, l’esplorazione radio acquisisce informazioni mediante il rilevamento, la sintetizzazione, la selezio- ne e il trattamento di emissioni elettromagnetiche di sistemi di telecomunicazione in Svizzera e all’estero e le trasmette ai mandanti. 2 Essa acquisisce le basi tecniche necessarie ed effettua le misurazioni e le prove necessarie. 3 Il capo dell’esercito disciplina le competenze per l’istruzione in materia di condotta della guerra elettronica.
Art. 8 Esplorazione radio in occasione di impieghi per il promovimento della pace 1 Nell’ambito degli impieghi per il promovimento della pace, l’esplorazione radio sostiene, nella pertinente rete informativa, la missione delle unità svizzere sul posto nonché il mandato della missione internazionale. L’esplorazione radio è effettuata conformemente agli accordi conclusi con gli Stati partecipanti.
2 I competenti servizi specializzati della Confederazione sostengono l’impiego.
Art. 9 Esplorazione radio in occasione di impieghi per la salvaguardia delle condizioni d’esistenza
1 Nell’ambito degli impieghi per la salvaguardia delle condizioni d’esistenza,
l’esplorazione radio è effettuata a favore della pertinente rete informativa oppure di altri mandanti autorizzati.
2 Essa è disciplinata nel quadro dell’autorizzazione dell’impiego.
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Art. 10 Disturbo elettronico 1 Il disturbo elettronico va impiegato con parsimonia, allo scopo di limitare il più possibile le conseguenze inevitabili per gli operatori delle telecomunicazioni titolari di una concessione. 2 Il Consiglio federale decide in merito all’impiego di mezzi di disturbo elettronici e alle pertinenti condizioni nell’ambito dei servizi di promovimento della pace. 3 Esso può ordinare la limitazione o l’interruzione del traffico delle telecomunica- zioni mediante disturbo elettronico nell’ambito degli impieghi per la salvaguardia delle condizioni d’esistenza.
Sezione 4: Utilizzo dell’infrastruttura della CGE per scopi tecnici
Art. 11 1 Ai fini della pianificazione e nell’ambito della vigilanza sull’utilizzazione delle frequenze, l’Ufficio federale delle comunicazioni può chiedere al DDPS l’impiego di mezzi d’esplorazione radio per il controllo dello spettro delle frequenze confor- memente all’articolo 26 della legge del 30 aprile 19973 sulle telecomunicazioni. 2 Nell’ambito delle sue possibilità tecniche e della sua disponibilità di personale, la CGE può accettare mandati per l’assistenza tecnica ad altre autorità della Confede- razione e dei Cantoni. La sorveglianza delle frequenze civili è svolta d’intesa con l’Ufficio federale delle comunicazioni. Gli impieghi e l’utilizzazione dei risultati dell’esplorazione radio si fondano sulle basi legali del mandante.
Sezione 5: Sicurezza
Art. 12 Classificazione e trasmissione dei risultati dell’esplorazione radio 1 La CGE classifica i risultati dell’esplorazione radio per proteggere le procedure d’esplorazione utilizzate.
2 Il mandante decide in merito alla trasmissione ulteriore a organi autorizzati.
Art. 13 Protezione delle persone, delle informazioni e delle opere La CGE adotta misure di protezione e di sicurezza per garantire la protezione delle persone, delle informazioni e delle opere nei suoi settori d’attività.
3 RS 784.10
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Sezione 6: Controllo dell’esplorazione radio permanente
Art. 14 Autocontrollo 1 I mandanti garantiscono la legalità e la proporzionalità di tutti i mandati di esplo- razione radio assegnati. Essi disciplinano la forma e l’assegnazione del mandato. 2 I mandanti e la CGE creano le premesse tecniche e organizzative per i controlli nei loro settori.
Art. 15 Istanza di controllo indipendente 1 L’istanza di controllo indipendente (ICI) è un’istanza di controllo interdipartimen- tale, interna all’amministrazione e indipendente. Essa verifica la legalità e la propor- zionalità dei mandati di esplorazione radio. A tale scopo tiene conto delle priorità stabilite sulla base delle necessità di informazioni delle istanze politiche.
2 L’ICI verifica:
a. ogni mandato; b. l’aggiunta di nuovi oggetti dell’esplorazione radio ai mandati esistenti; c. l’acquisizione dei risultati delle esplorazioni radio nonché la loro trasmissio- ne ed elaborazione ulteriore presso il mandante.
3 In base alla verifica, l’ICI può:
a. trasmettere raccomandazioni scritte al mandante e alla CGE; b. chiedere al dipartimento del mandante la sospensione di mandati di esplora- zione radio che non soddisfano o non soddisfano più i principi della legalità e della proporzionalità e presentare raccomandazioni sull’elaborazione ulte- riore o sulla cancellazione dei risultati già acquisiti.
4 L’ICI sottopone annualmente al capo del DDPS un rapporto all’attenzione della
Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza.
5 L’ICI garantisce la protezione delle informazioni ricevute conformemente alle
norme in vigore per i mandanti e la CGE.
Art. 16 Obbligo di notifica e di informazione 1 I mandanti notificano all’ICI l’assegnazione e la sospensione di ogni mandato di esplorazione radio. La CGE inizia l’esecuzione dei mandati indipendentemente dall’avvio dell’esame da parte dell’ICI.
2 Previa consultazione del mandante o della CGE, l’ICI riceve sul posto tutte le
informazioni dirette concernenti l’esplorazione radio permanente. Inoltre ottiene l’accesso alle installazioni e ai locali utilizzati per l’esplorazione radio permanente.
3 Le richieste e le decisioni di sospensione sono rese note al capo del DDPS.
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Art. 17 Collaborazione con organi di controllo interni ai dipartimenti 1 L’ICI e i competenti organi di controllo interni ai dipartimenti scambiano informa- zioni in merito alla pianificazione e all’esecuzione dell’attività di controllo concer- nente l’esplorazione radio permanente. 2 Gli organi di controllo interni ai dipartimenti mettono a disposizione dell’ICI i loro risultati concernenti l’esplorazione radio permanente.
Art. 18 Composizione e nomina dell’ICI 1 L’ICI è composta di 3 a 4 membri. Dispone delle necessarie competenze specifiche nella protezione dei diritti fondamentali, nell’esplorazione radio o nelle telecomuni- cazioni, nonché nella politica di sicurezza. Il DDPS non vi è rappresentato con la maggioranza dei membri e non ne assume la presidenza. 2 I membri dell’ICI eseguono il loro compito personalmente e non sono vincolati da istruzioni. Prima dell’entrata in carica, sono sottoposti a un controllo di sicurezza ampliato con audizione, conformemente all’ordinanza del 19 dicembre 20014 sui controlli di sicurezza relativi alle persone. 3 Previa consultazione dei dipartimenti competenti, il capo del DDPS sottopone alla Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza i nominativi dei dipendenti dell’amministrazione federale di cui propone la nomina nell’ICI. La Giunta nomina i membri dell’ICI per un periodo di quattro anni.
Sezione 7: Costi
Art. 19 La compensazione delle prestazioni della CGE a favore di terzi può avvenire con- formemente alla legislazione sulle finanze della Confederazione.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 20 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 27 giugno 20015 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue:
Art. 9a Esplorazione radio 1 Nell’ambito dei suoi compiti legali e delle sue competenze, il SAP può rilevare e valutare le emissioni elettromagnetiche di installazioni tecniche o di sistemi di telecomunicazione provenienti dall’estero.
4 RS 120.4 5 RS 120.2
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2 Le emissioni elettromagnetiche provenienti dalla Svizzera possono essere rilevate e valutate soltanto nella misura in cui non sono soggette al segreto delle telecomuni- cazioni. 3 Per l’esecuzione dell’esplorazione radio, il SAP può collaborare con terzi oppure incaricare terzi. 4 Le attività e i mandati nel quadro dell’esplorazione radio permanente nonché il loro controllo sono effettuati conformemente all’ordinanza del 15 ottobre 20036 concernente la condotta della guerra elettronica.
Art. 21 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2003.
15 ottobre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
6 RS 510.292; RU 2003 3971
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Allegato (art. 4 lett. d)
Oggetti e risultati dell’esplorazione radio, dati di collegamento
1. Oggetti dell’esplorazione radio sono:
a. i collegamenti radio; b. il traffico di radiocomunicazione; c. le persone fisiche e giuridiche; d. gli elementi d’indirizzo (segnatamente i numeri di chiamata). 2. I risultati dell’esplorazione radio sono i prodotti chiesti dal mandante risultanti dall’elaborazione di un mandato di esplorazione radio. 3. I dati di collegamento comprendono le informazioni sulle circostanze delle co- municazioni e non il contenuto delle comunicazioni.
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