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AS 2003 3989

Regolamento d'applicazione del 2 giugno 1995 dell'Accordo del 29 luglio 1991 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l'esercizio della pesca e la protezione dell'ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine tra i due Stati

Regolamento d’applicazione del 2 giugno 1995 dell’Accordo del 29 luglio 1991 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l’esercizio della pesca e la protezione dell’ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine tra i due Stati

RS 0.923.221; RU 1996 887

Traduzione1 Modifica

Adottata il 16 maggio 2002 Entrata in vigore il 15 giugno 2003

I Il regolamento d’applicazione del 2 giugno 19952 dell’Accordo del 22 luglio 1991 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l’esercizio della pesca e la protezione dell’ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine tra i due Stati è modificato come segue:

Art. 3 cpv. 2 2 Inoltre, per quanto concerne i metodi e gli attrezzi di pesca, vige la seguente rego- lamentazione:

Metodi e attrezzi di pesca Acque di prima categoria Acque di seconda categoria

Pastura: – con pesci vivi vietata, ad eccezione della autorizzata soltanto con le pesca al luccio e alle mede- specie presenti naturalmente sime condizioni che nelle nel Doubs, salvo che con le acque di seconda categoria specie menzionate all’articolo 4, e a condizione che l’amo sia fissato soltanto alla bocca dell’esca – con le esche naturali o vietata autorizzata, salvo che con artificiali seguenti: larva uova di pesce della mosca carnaria, vermi di terra o di farina, uova di pesce – con larve che non vivono vietata autorizzata, salvo che con nell’acqua, con formaggio e uova di pesce con tutti i derivati del latte

1 Dal testo originale francese (RU 2003 …).

2 RS 0.923.221

2003-0275 3989

Pesca e protezione dell’ambiente acquatico RU 2003 nel Doubs. Regolamento d’applicazione dell'Accordo con la Francia

II La presente modifica entra in vigore il 15 giugno 2003.

Regolamento d'applicazione del 2 giugno 1995 dell'Accordo del 29 luglio 1991 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l'esercizio della pesca e la protezione dell'ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine tra i due Stati | Lexipedia | Lexipedia