AS 2005 2065
Protocollo che emenda l'Accordo sul finanziamento collettivo di taluni servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle Isole Färöer (1956)
Traduzione1
Protocollo che emenda l’Accordo sul finanziamento collettivo di taluni servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle Isole Färöer (1956)
Concluso a Montreal il 3 novembre 1982 Approvato dall’Assemblea federale il 4 giugno 19852 Strumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 12 settembre 1985 Entrato in vigore per la Svizzera il 17 novembre 1989
I Governi sottoscritti, Parti all’Accordo sul finanziamento collettivo di taluni servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle Isole Färöer, fatto a Ginevra il 25 settembre 19563 (detto qui di seguito «Accordo»), considerando auspicabile emendare l’Accordo, hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I Emendamenti all’Accordo
Art. 1 II titolo dell’Accordo è «Accordo sul finanziamento collettivo di taluni servizi di navigazione aerea in Groenlandia».
Art. 2 L’articolo V dell’Accordo è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
«Articolo V II costo totale dei servizi, calcolato in conformità degli allegati II e III al presente Accordo, non può superare 4 663 463 dollari degli Stati Uniti per anno civile. Il Consiglio può aumentare questo limite con il consenso di tutti i Governi contraenti o in applicazione alle disposizioni dell’articolo VI».
1 Dal testo originale francese (RO 2005 2065).
2 RU 2005 2063 3 RS 0.748.132.62; RU 1958 551
2005-0567 2065
Finanziamento collettivo di taluni servizi di navigazione aerea in Groenlandia e RU 2005
Art. 3 Nell’articolo VI, paragrafo 1, è soppresso il riferimento al paragrafo 2 dell’articolo VII ed è inserito un riferimento al paragrafo 6 dell’articolo VII.
Art. 4 L’articolo VII dell’Accordo è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
«Articolo VII 1. Riservate le disposizioni dell’articolo V e del paragrafo 2 dell’articolo VI, i Governi contraenti si impegnano a ripartire il novantacinque per cento delle spese reali approvate dei servizi, determinate conformemente alle disposizioni dell’articolo VII, in proporzione ai vantaggi aeronautici che ciascun Governo contraente trae dai servizi. Questa proporzione è determinata, per ciascun Governo contraente e per ogni anno civile, secondo il numero delle traversate complete effettuate durante detto anno dagli aeromobili civili di questo Governo sulle rotte che collegano l’Europa e l’America del Nord ed una qualsiasi parte delle quali passi a nord del parallelo 45° nord tra i meridiani 15° ovest e 50° ovest. Inoltre: a) un volo unicamente tra la Groenlandia ed il Canada, la Groenlandia e gli Stati Uniti d’America, la Groenlandia e l’Islanda o l’Islanda e l’Europa con- ta come un terzo di traversata; b) un volo unicamente tra la Groenlandia e l’Europa, l’Islanda ed il Canada, o l’Islanda e gli Stati Uniti d’America conta come due terzi di traversata; c) un volo con destinazione o in provenienza dall’Europa o dall’Islanda, che non superi la costa dell’America del Nord ma che superi il meridiano 30° ovest a nord del parallelo 45° nord conta come un terzo di traversata.
2. Ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo:
a) una traversata è contata anche se il decollo o l’atterraggio hanno avuto luogo in un punto situato fuori dei territori menzionati in detto paragrafo; b) l’«Europa» non comprende né l’Islanda né le Azzorre. 3. Al più tardi il 20 novembre di ogni anno, il Consiglio determina i contributi dei Governi contraenti, allo scopo di fornire le anticipazioni per l’anno successivo. Per il 1983 i contributi sono stabiliti secondo il numero delle traversate effettuate nel 1981, e secondo il novantacinque per cento delle spese preventivate per il 1983. Il contri- buto di ciascun Governo contraente è rettificato in funzione di qualsiasi differenza tra le somme che ha pagato all’organizzazione a titolo delle anticipazioni per il 1981, e la sua quota, pari al novantacinque per cento delle spese reali approvate per il 1981, determinata secondo il numero delle traversate effettuate nel 1981. Il contri- buto rettificato di ciascun Governo contraente è diminuito dell’ammontare della sua quota, determinata secondo il numero delle traversate effettuate nel 1981, di entrate preventivate provenienti dalle tasse per l’uso che devono essere versate nel 1983 alla Danimarca secondo l’articolo XIV dell’Accordo.
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4. Il metodo esposto nel paragrafo 3 del presente articolo si applica ai contributi per il 1984, con i cambiamenti di data che si impongono. 5. Per il 1985, il metodo esposto nel paragrafo 3 del presente articolo si applica col cambiamento di data che si impone e, inoltre, il contributo di ciascun Governo contraente è nuovamente rettificato in funzione di qualsiasi differenza fra la sua quota di entrate preventivate provenienti dalle tasse per l’uso corrispondenti al 1983, e la sua quota, determinata secondo il numero delle traversate effettuate nel 1983, delle entrate reali verificate provenienti dalle tasse per l’uso e versate alla Danimar- ca nel 1983. 6. Il metodo per il 1985 si applica per gli anni seguenti, con i cambiamenti di data che si impongono. 7. A partire dal 1° gennaio 1983, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno civile, ciascun Governo contraente paga all’organizzazione, mediante versamenti semestra- li, il contributo che gli è stato imputato a titolo delle anticipazioni per l’anno civile in corso, rettificato e diminuito conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3–6 del presente articolo. 8. In caso di abrogazione del presente Accordo, il Consiglio effettua le rettificazioni destinate a conseguire gli scopi del presente articolo e concernenti qualsiasi tempo per il quale, alla data dell’abrogazione del presente Accordo, i pagamenti non sono stati rettificati conformemente ai paragrafi 3–6 del presente articolo. 9. Ciascun Governo contraente fornisce al Segretario generale, il 1° maggio di ogni anno al più tardi, nella forma prescritta dal Segretario generale, informazioni com- plete sulle traversate effettuate durante l’anno civile precedente, alle quali si applica il presente articolo. 10. I Governi contraenti possono convenire che le informazioni di cui al paragrafo 9 del presente articolo siano fornite in loro nome al Segretario generale da un altro Governo».
Art. 5 Nell’articolo VIII dell’Accordo: a. il paragrafo 1 è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: «1. Il Governo della Danimarca sottopone al Segretario generale, il 15 settembre di ogni anno al più tardi, le previsioni delle spese attenenti ai servizi per l’anno civile successivo, espresse in corone danesi. Le previsioni sono stabilite conformemente alle disposizioni dell’articolo III ed agli Allegati II e III del presente Accordo». b. il paragrafo 4 è soppresso e sostituto dalle seguenti disposizioni: «4. Lo stato delle spese reali per ogni anno è sottoposto all’approvazione del Consi- glio».
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Art. 6 Nell’articolo IX dell’Accordo: a. il paragrafo 2 è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: «2. Il Consiglio, assicuratosi che le previsioni presentate dal Governo della Dani- marca secondo il paragrafo 1 dell’articolo VIII sono state stabilite conformemente alle disposizioni dell’articolo III ed agli allegati II e III al presente Accordo, autoriz- za il Segretario generale ad effettuare pagamenti al suddetto Governo, ogni trime- stre, al più tardi il primo giorno del secondo mese del trimestre. Questi pagamenti sono fondati sulle previsioni menzionate qui sopra e costituiscono delle anticipazio- ni, riservate le rettificazioni previste nel paragrafo 3 del presente articolo. La somma totale di questi pagamenti non può superare, per nessun anno, il limite stabilito conformemente alle disposizioni dell’articolo V. A partire dal 1° gennaio 1983, il Governo della Danimarca tratta, in quanto parte delle anticipazioni per l’anno in questione, tutte le entrate nette provenienti dalle tasse per l’uso riscosse presso tutti gli esercenti di aeromobili civili nell’ambito del sistema instaurato dall’articolo XIV, e consegnategli ciascun anno civile». b. nel paragrafo 3 sono soppresse le parole «a contare dall’anno 1957».
Art. 7 Nell’articolo XI dell’Accordo: a. il paragrafo 2 è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: «2. Ciascun Governo contraente effettua all’organizzazione i pagamenti, in corone danesi, previsti all’articolo VII. Qualora la regolamentazione del Governo che effettua tali pagamenti lo esiga, essi possono anche essere effettuati in dollari degli Stati Uniti. La procedura per determinare il corso del cambio applicabile per il pagamento in dollari degli Stati Uniti è determinata dal Consiglio in consultazione con i Governi interessati». b. II paragrafo 4 è soppresso.
Art. 8 Nell’articolo XIII dell’Accordo, il paragrafo 2 è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: «2. Riservate le disposizioni degli articoli V e VI, il Consiglio, d’intesa col Governo della Danimarca, può includere nell’ambito del presente Accordo dei servizi che si aggiungono a quelli specificati nell’allegato I, come pure nuove spese in capitale attenenti a questi servizi, purché sia adempiuta una delle seguenti condizioni: a) la somma totale di queste spese è limitata ciascun anno al 3,5 per cento approvato all’articolo V; ovvero b) i servizi sono stati approvati da tutti i Governi contraenti; ovvero
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c) i servizi sono stati approvati dai Governi contraenti per i quali il totale dei contributi è almeno pari al novanta per cento della somma complessiva dei contributi stabiliti conformemente alle disposizioni dell’articolo VII para- grafi 3–6, cui sono applicabili le disposizioni dell’articolo VI».
Art. 9 L’articolo XIV dell’Accordo è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
«Articolo XIV II Governo della Danimarca attua un sistema di tasse per l’uso dei servizi forniti a tutti gli aeromobili civili che effettuino traversate secondo l’articolo VII. Queste tasse per l’uso sono calcolate secondo quanto disposto nell’allegato III al presente Accordo. I redditi netti provenienti da queste tasse sono dedotti dai pagamenti dovuti al Governo della Danimarca conformemente alle disposizioni del presente Accordo. A meno che il Consiglio non lo consenta, il Governo della Danimarca non riscuote alcuna tassa supplementare per l’uso di un qualunque servizio da parte di utenti che non siano cittadini danesi.»
Art. 10 Nell’articolo XXVI dell’Accordo: a) il paragrafo 1 è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: «1. I Governi contraenti o il Consiglio possono fare qualsiasi proposta di emenda- mento al presente Accordo. La proposta è comunicata per scritto al Segretario gene- rale, che la trasmette a tutti i Governi contraenti, chiedendo loro che lo informino formalmente se la accettano o no. 2. L’adozione di un emendamento richiede il consenso dei due terzi di tutti i Gover- ni contraenti, i cui contributi complessivi per l’anno in corso siano almeno pari al novanta per cento.
3. L’emendamento così adottato entra in vigore per tutti i Governi contraenti il
1° gennaio dell’anno successivo a quello durante il quale il Segretario generale ha ricevuto l’accettazione ufficiale dell’emendamento, comunicata per scritto, dei Governi contraenti responsabili per almeno il novantotto per cento dei contributi per l’anno in corso. 4. Il Segretario generale invia copie certificate conformi di ciascun emendamento adottato a tutti i Governi contraenti, e notifica loro ogni accettazione e la data di entrata in vigore di ogni emendamento.» b) il paragrafo 2 è soppresso; c) il paragrafo 3 è rinumerato 5.
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Capitolo II Emendamento all’Allegato III
Art. 11 Una nuova sezione III, appendice del presente Protocollo, è aggiunta all’allegato III dell’Accordo.
Capitolo III Disposizioni protocollari
Art. 12 L’Accordo ed il presente Protocollo sono letti, interpretati ed applicati come un unico e stesso strumento.
Art. 13 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Governi parti all’Accordo (detti qui di seguito «Le presenti Parti») fino al 15 novembre 1982 presso la sede dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale. Dopo tale data, è aperto all’adesione dei Governi in questione.
2. Il presente Protocollo è subordinato all’accettazione dei Governi firmatari.
3. Gli strumenti di accettazione o di adesione vanno depositati presso il Segretario generale quanto prima possibile.
Art. 14 1. Il presente Protocollo entra in vigore il sessantesimo giorno dopo la data in cui gli strumenti di accettazione o di adesione sono stati depositati da tutte le presenti Parti. 2. Nonostante quanto precede, il presente Protocollo è applicato provvisoriamente a partire dal 1° gennaio 1983, ad eccezione dell’articolo 10.
Art. 15 1. Il presente Protocollo è anche aperto all’adesione di tutti i Governi non compresi nelle presenti Parti. 2. Questa adesione è effettuata mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale. 3. Se lo strumento di adesione è depositato prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo, il Governo che lo deposita applica provvisoriamente il presente Protocol- lo a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo al deposito. Se è depositato dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, lo strumento prenderà effetto il 1° gen- naio dell’anno successivo al deposito.
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4. Questa adesione è considerata un’adesione all’Accordo emendato dal presente
Protocollo.
Art. 16 II Segretario generale invia copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti i Governi firmatari ed aderenti, e notifica loro: a) tutte le firme del presente Protocollo; b) il deposito di ogni strumento di accettazione o di adesione; e c) la data in cui il presente Protocollo entra in vigore, conformemente alle disposizioni dell’articolo 14.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il pre- sente Protocollo, in nome dei loro rispettivi Governi.
Fatto a Montreal il terzo giorno del mese di novembre dell’anno millenove- centoottantadue in un esemplare unico che sarà depositato presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, in francese, inglese e spagnolo, i tre testi facenti egualmente fede.
(Seguono le firme)
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Appendice
Nuova sezione III dell’allegato III del presente Accordo:
«Sezione III Tasse d’uso
1. Conformemente all’articolo XIV del presente Accordo, per quanto riguarda i
servizi finanziati collettivamente il Consiglio determina, il 20 novembre 1982 al più tardi, un’unica tassa per l’uso per ogni traversata di aeromobile civile effettuata durante l’anno civile 1983. Tale tassa è calcolata dividendo per il numero totale di traversate effettuate nel 1981 il novantacinque per cento dei costi preventivati ap- provati, espressi in corone danesi, imputabili all’aviazione civile nel 1983 (definiti nel paragrafo 6 qui di seguito), maggiorati di una rettificazione a titolo dei disavanzi di copertura o diminuiti di una rettificazione a titolo delle eccedenze di copertura nel 1981 (calcolati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3–5 qui di seguito); la somma è arrotondata alla più vicina corona danese. 2. Allorché le date di cui sopra sono state modificate come si conviene, le disposi- zioni del paragrafo 1 qui sopra regolano il calcolo della tassa per l’uso riscossa per ogni traversata di aeromobile civile effettuata durante l’anno civile 1984 e gli anni seguenti. 3. L’eccedenza o il disavanzo di copertura di cui al paragrafo 1 qui sopra corrispon- de alla differenza tra la somma che può essere riscossa per un anno qualsiasi (para- grafo 4 qui di seguito) ed il totale delle somme fatturate agli utenti per questo stesso anno (paragrafo 5 qui di seguito). 4. La somma che può essere riscossa nel 1981 (per il calcolo della tassa per l’uso del 1983) equivale all’ottanta per cento del novantacinque per cento delle spese approvate imputabili all’aviazione civile nel 1981, diminuite dell’eccedenza di copertura del 1979. Nel 1982, tale somma equivale al novantacinque per cento delle spese approvate imputabili all’aviazione civile nel 1982, diminuite dell’eccedenza di copertura del 1980. Per il 1983 e gli anni successivi, la somma che può essere riscossa equivale al novantacinque per cento delle spese approvate imputabili all’aviazione civile per l’anno in questione, diminuite dell’eccedenza di copertura o maggiorate del disavanzo di copertura registrato due anni prima. 5. Per il calcolo delle tasse per l’uso per il 1983, le somme fatturate agli utenti nel 1981 (necessarie per determinare se nel 1981 vi sia stata un’eccedenza o un disavan- zo di copertura) sono calcolate moltiplicando per il numero di traversate effettuate nel 1981 la parte delle tasse per l’uso, espressa in lire sterline, riscossa nel 1981
secondo il presente Accordo, e convertendo poi il prodotto così ottenuto in corone danesi ai corsi di cambio convenuti per il 1981. Per gli anni successivi, le somme fatturate agli utenti sono calcolate nello stesso modo, con i cambiamenti di data che si impongono.
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6. Per il calcolo delle tasse per l’uso, sono imputabili all’aviazione civile inter- nazionale le seguenti percentuali dei costi finanziati collettivamente (ossia il novan- tacinque per cento del totale dei costi): a) 30 per cento dei costi dei servizi meteorologici (osservazioni sinottiche in superficie ed in altitudine) e dei corrispondenti servizi di telecomunicazioni meteorologiche; b) 100 per cento dei costi dei servizi di telecomunicazioni aeronautiche e via cavo (MET/COM escluse); c) 90 per cento dei costi del radiofaro non direzionale (NDB) di Prins Christian Sund.»
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Campo d’applicazione dell’accordo emendato dal protocollo il 5 aprile 20054 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)
Australiaa 5 marzo 1959 A 5 marzo 1959 Belgioa 15 aprile 1970 15 aprile 1970 Canadaa 18 gennaio 1957 6 giugno 1958 Cubaa 1° ottobre 1970 A 1° ottobre 1970 Danimarcaa 18 dicembre 1957 6 giugno 1958 Egitto 6 aprile 1994 A 1° gennaio 1995 Finlandiaa 28 dicembre 1972 A 28 dicembre 1972 Franciaa 20 novembre 1962 20 novembre 1962 Germaniaa 15 ottobre 1957 6 giugno 1958 Giapponea 28 marzo 1963 A 28 marzo 1963 Irlandaa 3 giugno 1960 A 3 giugno 1960 Islandaa 18 febbraio 1957 6 giugno 1958 Italiaa 7 febbraio 1958 6 giugno 1958 Kuwait 7 aprile 1987 A 17 novembre 1989 Norvegiaa 10 maggio 1957 6 giugno 1958 Paesi Bassia 6 giugno 1958 6 giugno 1958 Regno Unitoa 18 ottobre 1957 6 giugno 1958 Russia 31 agosto 1988 A 17 novembre 1989 Singapore 27 maggio 2004 A 1° gennaio 2005 Slovacchia 20 marzo 1995 S 1° gennaio 1993 Stati Unitia 8 febbraio 1957 6 giugno 1958 Sveziaa 10 maggio 1957 6 giugno 1958 Svizzeraa 16 maggio 1958 6 giugno 1958 a L’accordo emendato da questo protocollo è entrato in vigore per questo Stato partecipante il 17 novembre 1989.
Ritiro dall’accordo Il 13 dicembre 1994 la Repubblica ceca5 si è ritirata dall’accordo emendato da questo protocollo con effetto dal 1° gennaio 1995.