AS 2006 1163
Decisione n. 2/2006 del Comitato misto CE-Svizzera che modifica le tabelle I, II, IV c) e l'appendice della tabella IV del protocollo n. 2
Testo originale
Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che modifica l’Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati Decisione n. 2/2006 che modifica le tabelle I, II, IV c) e l’appendice della tabella IV del Protocollo n. 2
Adottata il 31 gennaio 2006 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 2006
Il Comitato misto, visti l’Accordo firmato a Bruxelles il 22 luglio 19721, stipulato tra la Confederazio- ne Svizzera, da un lato, e la Comunità economica europea, dall’altro, denominato qui di seguito «l’Accordo», modificato dall’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea recante modifiche delle disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, e il rispettivo Proto- collo n. 23, in particolare l’articolo 7, considerato che il libero accesso reciproco al mercato dell’alcole etilico non denatu- rato va realizzato mediante l’aggiunta dell’alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol al codice SA n. 2208.90 della tabella I e della tabella IV c) del Protocollo n. 2; considerato che nella tariffa doganale svizzera i prodotti contenenti grasso non sono classificati alla voce di tariffa 1901.2099 e che è pertanto opportuno adattare la composizione standard di detta voce di tariffa nell’appendice della tabella IV elimi- nando il tenore in burro e sostituendolo parzialmente con un tenore più elevato di farina di frumento; considerato che le bevande contenenti componenti del latte devono essere oggetto di provvedimenti di compensazione dei prezzi e pertanto elencati nella tabella I del Protocollo n. 2 e che a seguito della modifica della tabella I va modificata anche la tabella II del Protocollo n. 2. Poiché per la Svizzera non vengono applicati dazi sulle importazioni preferenziali, tali prodotti vanno elencati anche nella tabella IV c) del Protocollo n. 2, decide:
2006-0450 1163
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Decisione 2/2006 RU 2006
Art. 1 La tabella I, la tabella II, la tabella IV c) e l’appendice della tabella IV del Protocollo n. 2 sono modificate come indicato negli Allegati I–IV della presente decisione.
Art. 2 La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2006.
Fatto a Bruxelles il 31 gennaio 2006.
Per il Comitato misto: Il Presidente, Bernhard Marfurt
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Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Decisione 2/2006 RU 2006
Allegato I Modifica della tabella I
Codice SA Denominazione dei prodotti
0403 a
2106 immutato
2202 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009 .90 – altre: ex.90 – – contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402 2208 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione: .90 – altri: ex.90 – – diversi dal succo d’uva concentrato con aggiunta di alcole
3501 immutato
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Allegato II Modifica della tabella II
Codice SA Denominazione dei prodotti
501 a
2201 immutato
2202 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009 .10 – Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzate .90 – altre: ex.90 – – diverse dai succhi di frutta o di ortaggi o legumi diluiti con acqua o gassati e diverse da quelle contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402 2203 a
2209 immutato
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Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Decisione 2/2006 RU 2006
Allegato III La tabella IV c) è sostituita dalla seguente:
c) Il dazio doganale per i prodotti elencati nella tabella che segue è pari a zero.
Voce tariffaria svizzera Osservazioni
1901.9099 1904.9020 1905.9040 2103.2000 ex 2103.9000 Diverse dal «chutney» di mango liquido 2104.1000 2106.9010 2106.9024 2106.9029 2106.9030 2106.9040 2106.9099 ex 2202.9090 Contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402 2208.9010 2208.9099
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Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Decisione 2/2006 RU 2006
Allegato IV Modifica dell’appendice della tabella IV:
La composizione standard della voce di tariffa n. 1901.2099 dell’appendice della tabella IV è sostituita dalla seguente:
Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale tenero polvere in polvere
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
1901.2099 90 20
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