AS 2006 5241
Regolamento concernente la formazione pratica degli ingegneri forestali
Regolamento concernente la formazione pratica degli ingegneri forestali
Modifica del 30 novembre 2006
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:
I Il regolamento del 2 agosto 19941 concernente la formazione pratica degli ingegneri forestali è modificato come segue:
Titolo Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale
Ingresso Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, ...
Art. 1 cpv. 1 1 Il presente regolamento disciplina la formazione pratica forestale (pratica) dei diplomati universitari in ambito forestale che desiderano ottenere l’eleggibilità a capo di un ufficio di circondario forestale o a un’altra funzione superiore del servizio forestale pubblico federale o cantonale.
Art. 2 cpv. 1 lett. abis
1 I praticanti devono:
abis. conoscere altre attività in ambito forestale;
Art. 3 Durata e svolgimento della pratica 1 La pratica dura almeno 12 mesi e si divide in una parte obbligatoria e in una parte opzionale.
2 La parte obbligatoria dura almento tre mesi.
1 RS 921.211.1
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Formazione pratica degli ingegneri forestali RU 2006
3 La parte opzionale può essere suddivisa in blocchi, ognuno dei quali deve durare almeno tre mesi. 4 Nella durata della parte opzionale possono essere computati fino a sei mesi per le seguenti attività formative: a. tirocinio di selvicoltore; b. stage preliminare presso l’Alta scuola svizzera di agronomia di Zollikofen; c. pratica nell’ambito del corso di master in scienze ambientali con approfon- dimento in gestione forestale e paesaggistica presso il Politecnico federale di Zurigo (PFZ) o un corso di studi in ambito forestale presso un’università estera riconosciuta.
5 La domanda relativa al computo secondo il capoverso 4 deve essere presentata
insieme all’iscrizione provvisoria; la decisione spetta alla Commissione. 6 I corsi offerti (art. 10 cpv. 3) o raccomandati dalla Commissione sono inclusi nel computo della durata complessiva della pratica.
Art. 4 Ammissione
1 Sono ammessi alla pratica coloro che:
a. sono in possesso di un diploma di ingegnere forestale rilasciato dall’Alta scuola svizzera di agronomia di Zollikofen; b. hanno conseguito un bachelor in scienze ambientali con approfondimento in scienze forestali e del paesaggio presso il PFZ o che hanno concluso con successo la pratica professionale prescritta (30 crediti) nell’ambito del corso di master in scienze ambientali del PFZ; c. hanno conseguito 90 crediti (compresa la pratica professionale corrispon- dente a 30 crediti) nell’ambito del corso di master in scienze ambientali con un major in gestione forestale e paesaggistica presso il PFZ. 2 I relativi attestati devono essere inoltrati alla Commissione al più tardi un mese dopo l’inizio della pratica. 3 In base all’articolo 5 dell’ordinanza dell’11 settembre 19962 sulle scuole univer- sitarie professionali, il riconoscimento dell’equivalenza di diplomi esteri è affidato all’UFFT per quanto riguarda il settore delle scuole universitarie professionali, e alla Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere (CRUS) per quanto riguarda il settore universitario.
Art. 5 cpv. 2 2 La parte opzionale da assolvere può essere eseguita nel settore forestale o in un settore affine in Svizzera o all’estero.
2 RS 414.711
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Art. 6 cpv. 1 1 L’iscrizione provvisoria deve essere inoltrata alla Commissione almeno sei mesi prima dell’inizio della pratica. Successivamente la Commissione assegna il luogo della parte obbligatoria e designa un membro della Commissione quale esperto.
Art. 7 cpv. 1 lett. b, d, e
1 I praticanti devono:
b. una settimana dopo l’inizio della parte obbligatoria della pratica e di ogni blocco della parte opzionale ancora da eseguire, inoltrare all’esperto il piano cronologico e il piano particolareggiato del programma di formazione; d. redigere un rapporto finale sia sulla parte obbligatoria della pratica sia sui singoli blocchi della parte opzionale ancora da eseguire e allegarvi i progetti, le relazioni e le trattazioni su problemi particolari; e. inviare i rapporti finali vistati dagli insegnanti e gli allegati all’esperto almeno tre settimane dopo la fine sia della parte obbligatoria sia dei singoli blocchi della parte opzionale della pratica ancora da eseguire.
Art. 8 cpv. 3 3 La Commissione rilascia ai titolari del certificato di pratica anche un certificato di eleggibilità previa presentazione del diploma universitario in ambito forestale.
Art. 9 Composizione
1 La Commissione si compone di:
a. un rappresentante dell’Ufficio federale dell’ambiente (Ufficio federale); b. almeno cinque esperti; c. almeno un rappresentante di una scuola universitaria in ambito forestale.
2 Il rappresentante dell’Ufficio federale assume la presidenza.
3 La gestione della segreteria della Commissione è affidata all’Ufficio federale.
Art. 10 cpv. 4 Abrogato
Art. 12 cpv. 1 1 Può essere nominato quale esperto chi lavora come dirigente di un ufficio di cir- condario forestale o ricopre un’altra funzione superiore nel servizio forestale pubbli- co e ha già istruito praticanti oppure chi è attivo in un altro settore forestale e dispo- ne di elevate competenze professionali.
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Art. 14 cpv.1 1 I posti per la parte opzionale della pratica ancora da eseguire sono autorizzati dall’esperto su proposta del praticante se detti posti garantiscono il raggiungimento degli obiettivi della formazione.
Art. 15 cpv. 2 2 Nella prima settimana della parte obbligatoria e dei singoli blocchi previsti per la parte opzionale ancora da eseguire, gli insegnanti devono elaborare insieme ai praticanti il piano cronologico e i programmi particolareggiati di formazione.
Art. 17 Disposizione transitoria della modifica del 30 novembre 2006 Per i titolari di un diploma di ingegnere forestale del PFZ si applica il diritto previ- gente.
II La presente modifica entra in vigore il 12 dicembre 2006.
30 novembre 2006 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
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