AS 2007 471
Ordinanza sugli emolumenti della Biblioteca nazionale svizzera
Ordinanza sugli emolumenti della Biblioteca nazionale svizzera (OEm-BN)
del 31 gennaio 2007
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 18 dicembre 19921 sulla Biblioteca nazionale svizzera (LBNS), ordina:
Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni della Biblioteca nazionale svizzera (Biblioteca nazionale) e di tutte le istituzioni che le sono aggre- gate giusta l’articolo 13 capoverso 1 LBNS. 2 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.
Art. 2 Esenzione dagli emolumenti Le seguenti prestazioni sono esenti da emolumenti: a. il prestito di opere; b. le visite guidate alla Biblioteca nazionale; c. l’utilizzazione dell’Archivio svizzero di letteratura; d. la ricerca dalle postazioni di lavoro dotate di computer accessibili all’utenza della Biblioteca nazionale; e. l’utilizzazione della sala di lettura e delle riviste e delle altre opere esposte; f. la ricerca di titoli nel catalogo collettivo con riserva di possibile fatturazione delle spese; g. incarichi di documentazione e di ricerca che la Biblioteca nazionale assume in virtù dell’articolo 8 secondo periodo LBNS.
RS 432.219
2006-2327 471
Emolumenti della Biblioteca nazionale svizzera. O RU 2007
Art. 3 Riduzione e condono degli emolumenti La Biblioteca nazionale può ridurre o condonare gli emolumenti, se: a. la prestazione è poco dispendiosa; b. la persona assoggettata dispone di mezzi limitati; c. la prestazione è fornita prevalentemente nell’interesse pubblico.
Art. 4 Supplemento La Biblioteca nazionale può esigere un supplemento fino al 50 per cento dell’emo- lumento, se la prestazione, su richiesta, è fornita d’urgenza o al di fuori del normale orario di lavoro.
Art. 5 Adeguamento al rincaro Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può adeguare gli emolumenti al rincaro.
Art. 6 Consulenza, ricerche, lavori di laboratorio e di officina Per le seguenti prestazioni gli emolumenti sono calcolati in base al dispendio di tempo: a. informazioni e consulenze: 100 franchi all’ora; b. ricerche e perizie scientifiche: da 120 a 180 franchi all’ora, a seconda della competenza specifica richiesta; c. collaborazioni a esposizioni e altre manifestazioni nonché realizzazione ed edizione di pubblicazioni: 120 franchi all’ora; d. consulenze sul restauro, la conservazione e il deposito di libri, altri stampati e supporti informativi nonché su questioni biblioteconomiche in genere:
120 franchi all’ora;
e. lavori di laboratorio e di officina: 100 franchi all’ora; f. corsi specializzati di informatica e introduzione pratica al sistema informati- co della Biblioteca nazionale: 120 franchi all’ora.
Art. 7 Altre prestazioni Il DFI fissa gli emolumenti per le seguenti prestazioni: a. realizzazione e utilizzo di reprografie; b. stampe su carta realizzate dalle postazioni di lavoro dotate di computer accessibili all’utenza; c. visite guidate per conto di terzi; d. ricerche bibliografiche; e. servizio di notifica; f. richiami dopo la scadenza del termine di prestito;
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g. sostituzione di tessere d’utente e schede per computer andate perdute; h. entrate al Centro Dürrenmatt di Neuchâtel.
Art. 8 Utilizzazione a fini commerciali 1 Per la pubblicazione e diffusione di testi, materiale iconografico o documentario nonché di altri documenti della Biblioteca nazionale a fini commerciali vengono riscossi i seguenti emolumenti: a. per conferenze, audiovisivi e simili: da 40 a 120 franchi; b. per libri, quotidiani, riviste, periodici, documentazioni per la stampa, catalo- ghi e altri stampati: da 120 a 360 franchi; c. per oggetti in porcellana, materiali tessili, articoli souvenir e simili: da 120 a 360 franchi; d. per pubblicità televisiva, cinematografica e sul web: da 700 a 2100 franchi; e. per altri fini pubblicitari: da 300 a 900 franchi. 2 Entro i limiti previsti, la Biblioteca nazionale fissa l’emolumento in base agli interessi commerciali del fruitore. 3 Essa può rinunciare a riscuotere l’emolumento, se la pubblicazione o la diffusione è nel suo interesse. 4 Per la pubblicazione o diffusione in banche dati commerciali fissa l’emolumento in base alle circostanze concrete del singolo caso tenendo conto, oltre che delle dimen- sioni spaziali e temporali della diffusione, anche dell’interesse pubblico e dell’inte- resse del fruitore.
Art. 9 Entità della fruizione, indicazione della fonte, esemplari d’obbligo 1 In assenza di altri accordi, l’emolumento giusta l’articolo 8 copre solo l’utilizza- zione commerciale di un’edizione, una lingua e un tipo di supporto d’informazioni. 2 Al momento della pubblicazione o della diffusione è necessario indicare la fonte.
3 Di ogni stampato e supporto d’informazioni analogo devono essere consegnati
gratuitamente alla Biblioteca nazionale due esemplari d’obbligo. Se si tratta di opere molto costose le deve essere concesso uno sconto sul prezzo di vendita.
Art. 10 Abrogazione del diritto previgente L’ordinanza del 19 giugno 19953 concernente gli emolumenti della Biblioteca na- zionale svizzera è abrogata.
3 RU 1995 3508, 1998 1800, 2006 4705
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Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2007.
31 gennaio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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