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AS 2008 6269

Ordinanza concernente l'estensione degli obblighi di informazione e del diritto di comunicazione di autorità, servizi e organizzazioni a tutela della sicurezza interna ed esterna

Ordinanza concernente l’estensione degli obblighi di informazione e del diritto di comunicazione di autorità, servizi e organizzazioni a tutela della sicurezza interna ed esterna

Proroga del 5 dicembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 novembre 20011 concernente l’estensione degli obblighi di infor- mazione e del diritto di comunicazione di autorità, servizi e organizzazioni a tutela della sicurezza interna ed esterna è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 4

4 La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2011.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

5 dicembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 120.1

2008-2580 6269

Estensione degli obblighi di informazione e del diritto di comunicazione RU 2008 di autorità, servizi e organizzazioni a tutela della sicurezza interna ed esterna

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