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AS 2009 2025

Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari

Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr)

Modifica dell’11 maggio 2009

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr) è modificata come segue:

1bis L’indicazione secondo il capoverso 1 non è necessaria se la denominazione specifica della derrata alimentare contiene un’informazione chiara relativa all’ingre- diente corrispondente. 3 Gli ingredienti ai sensi dei capoversi 1 e 2 devono essere indicati anche se sono stati mescolati inavvertitamente in un’altra derrata alimentare o ne hanno contami- nato il contenuto, purché il loro tenore, riferito al prodotto finale, superi o possa superare le quantità seguenti: d. nel caso degli oli e grassi vegetali contenenti olio d’arachidi completamente raffinato: 1 g di olio di arachidi per chilogrammo o litro di derrata alimentare pronta al consumo; 8 Gli ingredienti ai sensi del capoverso 2 ed elencati nell’allegato 1 devono essere indicati sull’etichettatura di bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume. Questa indicazione è composta dalla parola «contiene» seguita dalla denominazione dell’ingrediente corrispondente.

Art. 22 cpv. 2 lett. i

2 Per la caratterizzazione del valore nutritivo sono considerati:

i. fibre alimentari: i polimeri di carboidrati composti da tre o più unità mono- meriche, che non sono né digeriti né assorbiti nell’intestino tenue umano e appartengono a una delle seguenti categorie:

1. polimeri di carboidrati commestibili naturalmente presenti negli alimenti,

1 RS 817.022.21

2008-2694 2025

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2. polimeri di carboidrati commestibili ottenuti da materie prime alimen-

tari mediante procedimenti fisici, enzimatici o chimici e che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da prove scientifiche universal- mentemente riconosciute,

3. polimeri di carboidrati sintetici commestibili che hanno un effetto fisio-

logico benefico dimostrato da prove scientifiche universalmentemente riconosciute.

Art. 26 Caratterizzazione del valore nutritivo per vitamine e sali minerali o altre sostanze essenziali o fisiologicamente utili 1 Nell’ambito della caratterizzazione del valore nutritivo di una derrata alimentare è consentito indicare il tenore di vitamine o sali minerali o altre sostanze secondo l’al- legato 1 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 sull’aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili alle derrate alimentari, se la derrata ne contiene in quantità significative. 2 Una derrata alimentare contiene quantità significative di sostanze secondo il capo- verso 1 se, alla fine del termine di conservabilità, il 15 per cento della dose giorna- liera ai sensi dell’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sull’ag- giunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari è contenuto: a. in 100 g o in 100 ml di derrata alimentare; oppure b. in una confezione contenente una sola porzione. 3 Per indicare il tenore di sostanze secondo il capoverso 1 vanno utilizzate le deno- minazioni di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sull’ag- giunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari. Inoltre, la percentuale della razione giornaliera consigliata va indicata con l’aiuto di un’imma- gine o di numeri.

1 Le indicazioni nutrizionali sono indicazioni di natura linguistica o grafica, compre- si elementi grafici o simboli di qualsiasi forma, che spiegano, suggeriscono o sottin- tendono che una derrata alimentare ha particolari proprietà nutrizionali benefiche dovute: b. alle sostanze nutritive o ad altre sostanze contenute nella derrata alimentare:

1. in una quantità significativa (art. 26 cpv. 2) o,

2. in mancanza di tali regole, in quantità tali da produrre, sulla base di

prove scientifiche universalmentemente riconosciute, l’effetto nutrizio- nale o fisiologico indicato; o c. al fatto che determinate sostanze nutritive o altre sostanze non sono conte- nute nella derrata alimentare o lo sono in proporzioni ridotte o accresciute.

2 RS 817.022.32

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Art. 32 cpv. 1

1 Il marchio d’identificazione deve essere applicato prima che il prodotto lasci

l’azienda di produzione.

Art. 34 Abrogato

II Gli allegati 1, 2, 3 (concerne soltanto il testo francese), 4, 7 e 8 (concerne soltanto il testo francese) sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III

Disposizione transitoria della modifica dell’11 maggio 2009 Le derrate alimentari che non soddisfano le modifiche della presente ordinanza dell’11 maggio 2009, possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto previgente fino al 31 ottobre 2011. Possono essere consegnate ai consumatori fino ad esaurimento delle scorte.

IV La presente modifica entra in vigore il 25 maggio 2009.

11 maggio 2009 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

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Allegato 1 (art. 8 cpv. 1 e 8)

Ingredienti che possono provocare allergie o altre reazioni indesiderate

I seguenti ingredienti e i prodotti da essi ottenuti possono provocare allergie o altre reazioni indesiderate e devono pertanto essere sempre menzionati nella caratterizza- zione (fatto salvo l’articolo 8 capoverso 7): 1. cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne: a. sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (a), b. maltodestrine a base di grano (a), c. sciroppi di glucosio a base d’orzo, d. cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di ori- gine agricola per liquori e altre bevande alcoliche;

2. crostacei e prodotti a base di crostacei;

3. uova e prodotti a base di uova;

4. pesce e prodotti a base di pesce, tranne:

a. gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi, b. gelatina o colla di pesce utilizzate come chiarificante nella birra e nel vino;

5. arachidi e prodotti a base di arachidi;

6. soia e prodotti a base di soia, tranne:

a. olio e grasso di soia completamente raffinato (a), b. tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia, c. oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia, d. estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia;

7. latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:

a. siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per bevande spiritose ed altre bevande alcoliche, b. lattitolo;

(a) E prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dalla European Food Safety Authority (EFSA) per il prodotto di base dal quale sono derivati.

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8. frutta a guscio (noci), cioè mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole

(Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacar- dium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per bevande spiritose e altre bevande alcoliche;

9. sedano e prodotti a base di sedano;

10. senape e prodotti a base di senape;

11. semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;

12. anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2;

13. lupini e prodotti a base di lupini;

14. molluschi e prodotti a base di molluschi.

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Allegato 2 (art. 6 cpv. 2)

Classi di ingredienti che è consentito indicare mediante la denominazione della classe in luogo della denominazione specifica

Denominazione della classe Denominazione

Oli raffinati, tranne l’olio d’oliva, e «Olio» o «grasso», completata da: grassi raffinati – «vegetale» o «animale» oppure – dall’indicazione della provenienza specifica vegetale o animale e da – «indurito», se l’olio o il grasso è indurito, o – «parzialmente indurito» se l’olio o il grasso è parzialmente indurito. Miscele di farine di due o più specie «Farina», seguita dalle specie di cereali di cereali da cui è ottenuta, elencate in ordine decrescente secondo la percentuale in peso. Amidi naturali e modificati per via fisica «Amido», completato dall’indicazione o enzimatica nonché amidi speciali della provenienza vegetale specifica, (purché non siano considerati additivi) qualora potesse contenere «glutine» (p. es. «glutine di amido di frumento»). Pesci di ogni specie, se la denomina- «Pesce» zione e la presentazione non fanno riferimento a una determinata specie di pesce Formaggi di ogni tipo, se la denomina- «Formaggio» zione e la presentazione non fanno riferimento a un determinato tipo di formaggio Spezie di ogni specie, se complessiva- «Spezia(e)» o «Miscela di spezie» mente non superano 2 per cento in massa della derrata alimentare Erbe aromatiche di ogni specie o loro «Erbe aromatiche» o «Miscela di erbe parti, se complessivamente non supe- aromatiche » rano il 2 per cento in massa della derrata alimentare Materie prime di ogni genere usate «Gomma base» nella fabbricazione della massa di base delle gomme da masticare

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Denominazione della classe Denominazione

Pane grattugiato di qualsiasi «Pane grattugiato» provenienza Saccarosio «Zucchero» Destrosio anidro e destrosio monoidrato «Destrosio» Sciroppo di glucosio e sciroppo «Sciroppo di glucosio» di glucosio essiccato Latte con qualsiasi tenore di grasso, «Latte» purché la denominazione e la presenta- zione non si riferiscano a un particolare tipo di latte Proteine del latte di ogni specie «Proteine del latte» (caseine, caseinati e proteine del latte) e loro miscele Burro di cacao di pressione, burro «Burro di cacao» di cacao d’expeller, burro di cacao raffinato Vini di ogni tipo «Vino» Succo di sambuco, succo di sambuco «Succo di frutto colorante» o «succo in polvere ecc., come colorante colorante di frutto» Succo di bietola rossa, succo di bietola «Succo di ortaggio colorante» o «succo rossa in polvere ecc., come colorante colorante di ortaggio»

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Allegato 4 (art. 28)

Fattori di conversione per il calcolo del valore energetico

Carboidrati (esclusi i polialcoli e il polidestrosio) 17 kJ/g corrispondono a 4 kcal/g Polialcoli 10 kJ/g corrispondono a 2,4 kcal/g Polidestrosio 4 kJ/g corrispondono a 1 kcal/g Proteine 17 kJ/g corrispondono a 4 kcal/g Grassi 37 kJ/g corrispondono a 9 kcal/g Alcol etilico 29 kJ/g corrispondono a 7 kcal/g Acidi organici 13 kJ/g corrispondono a 3 kcal/g Fruttooligosaccaridi 8 kJ/g corrispondono a 2 kcal/g Inulina 4 kJ/g corrispondono a 1 kcal/g Fibre 8 kJ/g corrispondono a 2 kcal/g Eritritolo 0 kJ/g corrispondono a 0 kcal/g

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Allegato 7

Indicazioni nutrizionali e condizioni per la loro applicazione

A basso contenuto calorico 1 L’indicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di: a. 170 kJ (40 kcal)/100 g nel caso dei solidi; o b. 80 kJ (20 kcal)/100 ml nel caso dei liquidi. 2 Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 17 kJ (4 kcal)/dose unitaria, equivalente a 6 g di saccarosio (circa un cucchiaino).

A ridotto contenuto calorico L’indicazione che una derrata alimentare è a ridotto contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il valore energetico (valore calorico) è ridotto di almeno il 30 per cento, con specificazione delle caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energe- tico totale della derrata alimentare.

Senza calorie 1 L’indicazione che una derrata alimentare è senza calorie e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il pro- dotto contiene non più di 17 kJ (4 kcal)/100 ml. 2 Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 1,7 kJ (0,4 kcal)/dose unitaria equivalente a 6 g di saccarosio (circa un cucchiaino).

A basso contenuto di grassi L’indicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di: a. 3 g di grassi/100 g nel caso dei solidi; o b. 1,5 g di grassi/100 ml (1,8 g di grassi per 100 ml nel caso del latte parzial- mente scremato) nel caso dei liquidi.

Senza grassi 1 L’indicazione che una derrata alimentare è senza grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di grassi su 100 g o 100 ml.

2 Le indicazioni con la dicitura «X % senza grassi» sono tuttavia proibite.

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A basso contenuto di grassi saturi 1 L’indicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammes- se solo se la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi contenuti nel prodotto non supera: a. 1,5 g/100 g nel caso dei solidi; o b. 0,75 g/100 ml nel caso dei liquidi. 2 In entrambi i casi la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi non può corrispondere a più del 10 per cento dell’apporto energetico.

A basso contenuto di transacidi grassi 1 L’indicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di transacidi grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi contenuti nel prodotto non supera: a. 1,5 g/100 g nel caso dei solidi; o b. 0,75 g/100 ml nel caso dei liquidi. 2 In entrambi i casi la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi non può corrispondere a più del 10 per cento dell’apporto energetico.

Senza grassi saturi L’indicazione che una derrata alimentare è senza grassi saturi e ogni altra indica- zione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi non supera 0,1 g per 100 g o

100 ml.

Senza transacidi grassi L’indicazione che una derrata alimentare è senza transacidi grassi e ogni altra indi- cazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi non supera 0,1 g per 100 g o

100 ml.

A basso contenuto di colesterolo L’indicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di colesterolo e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammes- se solo se il prodotto contiene non più di 20 mg di colesterolo per 100 g o 10 mg per

100 ml.

Senza colesterolo L’indicazione che una derrata alimentare è senza colesterolo e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di 5 mg di colesterolo per 100 g o per 100 ml.

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A basso contenuto di zuccheri L’indicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di: a. 5 g di sorte di zuccheri (mono- e disaccaridi) per 100 g nel caso dei solidi; o b. 2,5 g di sorte di zuccheri (mono- e disaccaridi) per 100 ml nel caso dei liquidi.

Senza zuccheri 1 L’indicazione che una derrata alimentare è senza zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di sorte di zuccheri (mono- e disaccaridi) per

100 g o 100 ml.

2 Un’indicazione come «preserva i denti» o «amico dei denti» è ammessa solo

quando la pertinente caratteristica è dimostrata mediante una perizia medico- dentaria.

Senza zuccheri aggiunti 1 L’indicazione che alla derrata alimentare non sono state aggiunte sorte di zuccheri (mono- e disaccaridi) e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o qualsiasi altra derrata alimentare utilizzata per le sue proprietà dolcifi- canti.

2 Se l’alimento contiene naturalmente sorte di zuccheri (mono- e disaccaridi),

sull’etichetta deve figurare l’indicazione seguente: «contiene naturalmente zuccheri» oppure «contiene naturalmente sorte di zuccheri».

A basso contenuto di sodio/sale 1 L’indicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammes- se solo se il prodotto contiene non più di 0,12 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml. 2 I condimenti in polvere, i condimenti e la senape da tavola sono considerati a basso contenuto di sodio o di sale quando il loro tenore di sodio o l’equivalente tenore di sale non supera 0,36 g per 100 g.

A bassissimo contenuto di sodio/sale 1 L’indicazione che una derrata alimentare è a bassissimo contenuto di sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,04 g di sodio, o un valore equiva- lente di sale, per 100 g o 100 ml. 2 Questa indicazione non può essere utilizzata per le acque minerali naturali o per altre acque.

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3 I condimenti in polvere, i condimenti e la senape da tavola sono considerati a

bassissimo tenore di sodio o di sale quando il loro tenore di sodio o l’equivalente tenore di sale non supera 0,12 g per 100 g.

Senza sodio o senza sale L’indicazione che una derrata alimentare è senza sodio o senza sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,005 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g.

Fonte di fibre L’indicazione che una derrata alimentare è fonte di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene: a. almeno 3 g di fibre per 100 g; o b. almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.

Ad alto contenuto di fibre L’indicazione che una derrata alimentare è ad alto contenuto di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 6g di fibre per 100 g nel caso dei solidi o almeno

3 g di fibre per 100 kcal.

Fonte di proteine L’indicazione che una derrata alimentare è fonte di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 12 per cento del valore energetico (valore calorico) complessivo della derrata alimentare è apportato da proteine.

Ad alto contenuto di proteine L’indicazione che una derrata alimentare è ad alto contenuto di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 20 per cento del valore energetico (valore calorico) complessivo della derrata alimentare è apportato da proteine.

Fonte di [nome della vitamina, del sale minerale o di un’altra sostanza di cui all’art. 26 cpv. 1] L’indicazione che una derrata alimentare è fonte di vitamine, di sali minerali o di un’altra sostanza di cui all’articolo 26 capoverso 1 e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto ne contiene almeno una quantità significativa e adempie le condizioni di cui all’arti- colo 26 capoverso 2.

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Ad alto contenuto di [nome della vitamina, del sale minerale o di un’altra sostanza di cui all’art. 26 cpv. 1] L’indicazione che una derrata alimentare è ad alto contenuto di vitamine, sali mine- rali o di un’altra sostanza di cui all’articolo 26 capoverso 1 e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno il doppio della succitata quantità significativa.

Contiene [nome della sostanza nutritiva o di altro tipo] L’indicazione che una derrata alimentare contiene una sostanza nutritiva o di altro tipo, per cui non sono stabilite condizioni specifiche nella presente ordinanza, e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consen- tite solo se il prodotto è conforme a tutte le disposizioni previste negli articoli 29c, 29e e 29i. Per le vitamine, i sali minerali e le altre sostanze si applicano le condi- zioni dell’indicazione «Fonte di».

A tasso accresciuto di una sostanza nutritiva L’indicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive, diverse dalle vitami- ne, dai sali minerali o da altre sostanze di cui all’articolo 26 capoverso 1, è stato accresciuto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consu- matore sono consentite solo se il prodotto è conforme alle condizioni stabilite per l’indicazione «Fonte di» e l’aumento del contenuto è pari ad almeno il 30 per cento rispetto a un prodotto simile.

A tasso ridotto di una sostanza nutritiva 1 L’indicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive è stato ridotto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consen- tite solo se la riduzione del contenuto è pari ad almeno il 30 per cento rispetto a un prodotto simile. 2 Per quanto concerne i micronutrienti è accettabile una differenza del 10 per cento rispetto alla dose giornaliera raccomandata secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20053 sull’aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari. 3 Per quanto concerne il sodio o il valore equivalente di sale è accettabile una diffe- renza del 25 per cento.

Leggero/Light 1 L’indicazione che un prodotto è «leggero» o «light» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono soggette alle stesse condi- zioni fissate per il termine «ridotto». 2 L’indicazione deve inoltre essere accompagnata da una specificazione delle carat- teristiche che rendono il prodotto «leggero» o «light».

3 RS 817.022.32

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Naturalmente/naturale Se una derrata alimentare soddisfa in natura le condizioni stabilite dal presente allegato per l’impiego di un’indicazione nutrizionale, il termine «naturalmente/ naturale» può essere inserito all’inizio dell’indicazione.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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