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AS 2009 3459

Ordinanza sulle relazioni militari con persone e istanze estere

Ordinanza sulle relazioni militari con persone e istanze estere

Abrogazione del 25 giugno 2009

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ordina:

Articolo unico L’ordinanza del Dipartimento militare federale del 17 febbraio 19921 sulle relazioni militari con persone e istanze estere è abrogata con effetto al 1° agosto 2009.

25 giugno 2009 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer

1 RU 1992 817

2009-0878 3459

Relazioni militari con persone e istanze estere RU 2009

3460

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