AS 2009 3459
Ordinanza sulle relazioni militari con persone e istanze estere
Ordinanza sulle relazioni militari con persone e istanze estere
Abrogazione del 25 giugno 2009
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ordina:
Articolo unico L’ordinanza del Dipartimento militare federale del 17 febbraio 19921 sulle relazioni militari con persone e istanze estere è abrogata con effetto al 1° agosto 2009.
25 giugno 2009 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer
1 RU 1992 817
2009-0878 3459
Relazioni militari con persone e istanze estere RU 2009
3460