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AS 2009 4737

Ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione

Ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione

Modifica del 16 settembre 2009

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 5 ottobre 20071 sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 1 1 Ha diritto a un contributo secondo l’articolo 57 capoverso 1 LRTV l’emittente le cui spese d’esercizio annue per la diffusione del programma e il trasporto del segnale d’emissione superano 0.57 franchi per utente.

II

Disposizione transitoria della modifica del 16 settembre 2009 Ha diritto a un contributo secondo l’articolo 57 capoverso 1 LRTV l’emittente titolare di una concessione secondo l’articolo 10 capoversi 1 e 3 della legge federale del 21 giugno 19912 sulla radiotelevisione le cui spese d’esercizio annue per la diffusione del programma e il trasporto del segnale d’emissione superano

0.75 franchi per utente di 15 anni e più.

III La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2009.

16 settembre 2009 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

1 RS 784.401.11 2 RU 1992 601

2009-1548 4737

Radiotelevisione. O del DATEC RU 2009

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