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AS 2009 6361

AS 2009 6361

Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)

Modifica del 18 novembre 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l'importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 1 e 3 1 L’esportazione delle merci menzionate nell’allegato 2 deve avvenire in conformità delle norme fissate o riconosciute nel regolamento della Comunità europea di cui all’allegato 2. Essa sottostà al controllo della conformità. 3 L’Ufficio federale può adeguare l’allegato 2 allo stato in vigore del regolamento della Comunità europea e designare le merci interessate.

Art. 18a Liberazione del contingente di piantimi di alberi da frutta 1 Il contingente doganale n. 104 (piantimi di alberi da frutta) secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del 18 giugno 20082 sul libero scambio 1 è liberato in più parti scaglionate nel tempo. L’Ufficio federale può modificare l'inizio del periodo affin- ché non coincida con un giorno festivo ufficiale, un sabato o una domenica.

2 Ilcontingente doganale è liberato per l’importazione nella misura delle parti

seguenti:

Parte del contingente doganale Periodo per l’importazione all’aliquota di dazio del contingente

20 000 piante 1° febbraio – 31 dicembre

20 000 piante 2 marzo – 31 dicembre

10 000 piante 2 novembre – 31 dicembre

10 000 piante 29 novembre – 31 dicembre