AS 2010 4921
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
Modifica del 18 giugno 2010
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 26 giugno 20091; visto il parere del Consiglio federale dell’11 novembre 20092, decreta:
I La legge federale dell’11 aprile 18893 sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:
Art. 219 cpv. 4, prima classe lett. a, abis, ater
4 I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte
di quelli garantiti, sono collocati nell’ordine seguente sull’intera massa residuale del fallimento: Prima classe a. I crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro, sorti o divenuti esigibili nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento o successivamente, sino all’importo annuo massimo del guadagno assicurato secondo l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. abis. I crediti dei lavoratori per la cauzione fornita al datore di lavoro. ater. I crediti dei lavoratori derivanti da un piano sociale, sorti o divenuti esigibili nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento o successivamente.