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AS 2011 307

Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Modifica del 1° ottobre 2010

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 20101, decreta:

I La legge federale del 4 ottobre 20022 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è modificata come segue:

Art. 2, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco), cpv. 1 lett. d

1 Gli aiuti finanziari possono essere concessi:

d. alle persone fisiche, ai Cantoni, ai Comuni e ad altre persone giuridiche per progetti a carattere innovativo nel settore della custodia di bambini in età prescolastica complementare alla famiglia.

Art. 3 cpv. 1 lett. a e 3 1 Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica: a. che sono gestite da persone fisiche, Cantoni, Comuni o da altre persone giu- ridiche; 3 Gli aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo possono essere concessi se:

a. il progetto ha valore di modello per lo sviluppo della custodia di bambini in età prescolastica complementare alla famiglia e contribuisce all’istituzione di posti di custodia per l’infanzia; b. il progetto beneficia di un sostegno finanziario erogato dai Cantoni o dai Comuni in cui viene realizzato; e c. i Cantoni o i Comuni che presentano una domanda di aiuti finanziari o parte- cipano al finanziamento di un progetto a carattere innovativo realizzato da terzi continuano a sostenere finanziariamente la custodia di bambini in età prescolastica complementare alla famiglia con un importo complessivo almeno equivalente a quello dell’anno civile precedente l’inizio del progetto.

2009-1989 307

Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. LF RU 2011

2bis Per progetti a carattere innovativo può essere impiegato al massimo il 15 per cento dei mezzi messi a disposizione mediante il credito d’impegno.

Art.5 Calcolo e durata degli aiuti finanziari 1 Gli aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parasco- lastica coprono al massimo un terzo delle spese d’investimento e di gestione. Non possono eccedere 5000 franchi per posto e per anno. 2 Gli aiuti finanziari alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne coprono al massimo un terzo delle spese della misura prevista all’articolo 3 capo- verso 2 lettera a o b. 3 Gli aiuti finanziari destinati a progetti a carattere innovativo coprono al massimo un terzo dei costi del progetto, valutazione compresa.

4 Gli aiuti finanziari sono concessi per tre anni al massimo.

Art.6 Domande di aiuti finanziari 1 Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). 2 Le strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica devono pre- sentare la loro domanda prima dell’apertura della struttura o dell’aumento dell’offerta. 3 Le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne devono presentare la loro domanda prima di iniziare l’attuazione della misura. 4 Le persone fisiche, i Cantoni, i Comuni e le altre persone giuridiche devono pre- sentare la loro domanda prima di avviare il progetto a carattere innovativo.

Art. 7 Concessione di aiuti finanziari 1 L’UFAS statuisce, con decisione formale, sulle domande presentate dalle strutture di custodia collettiva diurna, dalle strutture di custodia parascolastica e dalle strut- ture che coordinano la custodia in famiglie diurne; consulta preliminarmente l’auto- rità cantonale competente. 2 L’UFAS concede aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo sulla base di contratti di prestazioni. Per i progetti gestiti da una persona fisica, da un Comune o da un’altra persona giuridica, consulta preliminarmente l’autorità cantonale compe- tente.

Art. 10 cpv. 4 4 La durata di validità della presente legge è prorogata per l’ultima volta sino al 31 gennaio 2015.

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II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Entra in vigore il 1° febbraio 2011 con effetto sino al 31 gennaio 2015.

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2010 Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2010 La presidente: Pascale Bruderer Wyss La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

20 gennaio 20113. 2 Conformemente alla sua cifra II capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2011 con effetto sino al 31 gennaio 2015.

25 gennaio 2011 Cancelleria federale

3 FF 2010 5779

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