AS 2012 117
Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (con all.)
Traduzione1
Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
Conclusa a Bruxelles il 15 giugno 2011 Strumento di accettazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 2011 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2012
L’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, la Confederazione Svizzera, in appresso denominati «gli Stati AELS», la Repubblica algerina democratica e popolare, la Repubblica Araba d’Egitto, lo Stato di Israele, il Regno hashemita di Giordania, la Repubblica del Libano, il Regno del Marocco, l’Organizzazione per la liberazione della Palestina a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, la Repubblica araba siriana, la Repubblica Tunisina, la Repubblica di Turchia, in appresso denominati «i partecipanti al processo di Barcellona», la Repubblica di Albania, la Bosnia ed Erzegovina, la Repubblica di Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro, la Repubblica di Serbia, nonché il Kosovo (ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite), in appresso denominati «i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associa- zione dell’Unione europea», il Regno di Danimarca per quanto riguarda le Isole Færøer, in appresso denominate «le Isole Færøer», in appresso denominate insieme le «Parti contraenti»,
RS 0.946.31
1 Dal testo originale inglese.
2011-1485 117
Norme di origine preferenziali paneuromediterranee. Conv. regionale RU 2012
considerando il sistema paneuromediterraneo di cumulo dell’origine, che è costituito da una rete di accordi di libero scambio e che stabilisce norme di origine identiche che consentono di applicare il cumulo diagonale, considerando la possibilità di un ampliamento futuro della zona geografica di cumulo diagonale ai Paesi e territori limitrofi, considerando le difficoltà nella gestione dell’attuale rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine tra i Paesi o i territori della zona paneuromediterranea, è auspica- bile che i sistemi bilaterali vigenti sulle norme di origine siano trasposti in un quadro multilaterale, fatti salvi i principi stabiliti nei singoli accordi pertinenti o in altri accordi bilaterali pertinenti, considerando che qualsiasi modifica di un protocollo sulle norme di origine esistente tra due Paesi partner della zona paneuromediterranea comporta un’identica modifica di tutti i protocolli applicabili nella zona, considerando che le norme di origine dovranno essere modificate per meglio rispon- dere alla realtà economica, considerando l’idea di basare il cumulo dell’origine su uno strumento giuridico unico che assumerebbe la forma di una convenzione regionale relativa alle norme di origine preferenziali, cui gli accordi di libero scambio individuali vigenti tra i Paesi della zona farebbero riferimento, considerando che la convenzione regionale di seguito esposta non comporta nel complesso una situazione meno favorevole rispetto a quella che esisteva nella prece- dente relazione di libero scambio tra i partner che applicano il cumulo paneuropeo o paneuromediterraneo, considerando che l’idea di una convenzione regionale sulle norme di origine prefe- renziali per la zona paneuromediterranea ha ricevuto il sostegno dei ministri euro- mediterranei del commercio durante il loro incontro a Lisbona il 21 ottobre 2007, considerando che uno degli obiettivi principali alla base della stipula di una conven- zione regionale unica è orientarsi verso l’applicazione di norme di origine identiche ai fini del cumulo dell’origine per le merci scambiate fra tutte le Parti contraenti, hanno deciso di stipulare la seguente Convenzione:
Parte I Disposizioni generali
Art. 1 1. La presente Convenzione stabilisce disposizioni sull’origine delle merci scam- biate nell’ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le Parti contraenti.
2. La nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa
corrispondenti sono definiti nelle appendici della presente Convenzione.
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L’appendice I stabilisce norme generali relative alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa. L’appendice II fissa disposizioni particolari applicabili tra determinate Parti contra- enti e che derogano alle disposizioni di cui all’appendice I.
3. Sono Parti contraenti della presente Convenzione:
– l’Unione europea; – gli Stati dell’AELS elencati nel preambolo; – il Regno di Danimarca per quanto riguarda le Isole Faerøer; – i partecipanti al processo di Barcellona elencati nel preambolo; – i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea elencati nel preambolo. Per quanto riguarda l’Unione europea, la presente Convenzione si applica al territo- rio in cui si applica il trattato sull’Unione europea, come stabilito nell’articolo 52 del trattato e nell’articolo 355 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Art. 2 Ai fini della presente Convenzione: 1) per «Parte contraente» si intendono quelle elencate all’articolo l, para- grafo 3; 2) per «terzi» si intende qualsiasi Paese o territorio limitrofo che non è una Parte contraente; 3) per «accordo pertinente» si intende un accordo di libero scambio fra due o più Parti contraenti che fa riferimento alla presente Convenzione.
Parte II Il comitato misto
Art. 3 1. È istituito un comitato misto nel quale sono rappresentate le Parti contraenti. 2. Il comitato misto decide all’unanimità, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5, paragrafo 4. 3. Il comitato misto si riunisce in caso di necessità e almeno una volta all’anno. Ciascuna Parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione. 4. Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno, che contiene, fra l’altro, disposizioni riguardanti l’organizzazione delle riunioni nonché la nomina e la durata in carica del presidente. 5. Il comitato misto può decidere di istituire qualsiasi sottocomitato o gruppo di lavoro che possa assisterlo nell’esercizio delle sue funzioni.
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Art. 4 1. Il comitato misto ha la responsabilità di gestire la presente Convenzione e di garantirne la corretta attuazione. A tal fine è periodicamente informato dalle Parti contraenti in merito alle loro esperienze nell’applicazione della presente Conven- zione. Il comitato misto formula raccomandazioni e, nei casi previsti dal paragrafo 3, adotta decisioni. 2. In particolare, il comitato misto formula raccomandazioni alle Parti contraenti in merito a: a) note esplicative e orientamenti per l’applicazione uniforme della presente Convenzione; b) ogni altra misura utile alla sua applicazione.
3. Il comitato misto adotta mediante decisione:
a) modifiche alla presente Convenzione, incluse le appendici; b) inviti a terzi ad aderire alla presente Convenzione in conformità all’arti- colo 5; c) le misure transitorie necessarie in caso di adesione di nuove Parti contraenti. Le decisioni di cui al presente paragrafo sono applicate dalle Parti contraenti in conformità delle rispettive legislazioni. 4. Se il rappresentante di una Parte contraente nel comitato misto accetta una deci- sione con riserva dell’osservanza delle proprie norme costituzionali, la decisione entra in vigore, se essa non precisa una data, il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dello scioglimento della riserva.
Parte III Adesione di terzi
Art. 5 1. I terzi possono diventare Parti contraenti della presente Convenzione purché tra il Paese o il territorio candidato e almeno una delle Parti contraenti sia in vigore un accordo di libero scambio che preveda norme di origine preferenziali.
2. La parte terza presenta al depositario una domanda scritta di adesione.
3. Il depositario presenta la domanda al comitato misto per esame.
4. La decisione del comitato misto con cui si invitano terzi ad aderire alla presente Convenzione, dev’essere inviata al depositario, che, entro due mesi, la trasmette, insieme al testo della Convenzione in vigore a tale data, alla parte terza che ha presentato la domanda. Una sola Parte contraente non può opporsi a tale decisione. 5. La parte terza invitata a diventare Parte contraente della presente Convenzione deposita a tal fine uno strumento di adesione presso il depositario. Allo strumento è acclusa una traduzione della Convenzione nella o nelle lingue ufficiali della parte terza che aderisce.
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6. L’adesione ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione. 7. Il depositario notifica a tutte le Parti contraenti la data di deposito dello strumento di adesione e la data in cui l’adesione ha effetto. 8. Anche le raccomandazioni e le decisioni del comitato misto di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, adottate nel periodo compreso fra la data di presentazione della domanda di cui al paragrafo 2 del presente articolo e la data in cui l’adesione ha effetto sono comunicate tramite il depositario alla parte terza che aderisce. Una dichiarazione di accettazione di tali atti è inserita nello strumento di adesione o in uno strumento separato depositato presso il depositario entro sei mesi dalla comu- nicazione. Qualora la dichiarazione non sia presentata entro tale termine, l’adesione è considerata non valida. 9. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 4, la parte terza interessata può essere rappresentata da osservatori nel comitato misto, nei sottocomitati e nei gruppi di lavoro.
Parte IV Disposizioni varie e disposizioni finali
Art. 6 Ciascuna Parte contraente adotta misure appropriate per garantire un’efficace appli- cazione della presente Convenzione, tenendo conto della necessità di pervenire a soluzioni reciprocamente soddisfacenti dei problemi che potranno derivare dalla sua applicazione.
Art. 7 Le Parti contraenti si tengono reciprocamente informate, tramite il depositario, delle misure che esse adottano per l’attuazione della presente Convenzione.
Art. 8 Le appendici della presente Convenzione costituiscono parte integrante della stessa.
Art. 9 Ogni Parte contraente può recedere dalla presente Convenzione con un preavviso scritto di dodici mesi comunicato al depositario, che provvede a informarne tutte le altre Parti contraenti.
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Art. 10 1. La presente Convenzione entra in vigore il 1 gennaio 2011 per le Parti contraenti che, a tale data, hanno depositato il loro strumento di accettazione presso il deposita- rio, a condizione che almeno due Parti contraenti abbiano depositato il loro stru- mento di accettazione presso il depositario entro il 31 dicembre 2010. 2. Se la presente Convenzione non entra in vigore il 1º gennaio 2011, essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell’ultimo stru- mento di accettazione da parte di almeno due Parti contraenti. 3. Per quanto riguarda qualsiasi altra Parte contraente diversa da quelle di cui ai paragrafi 1 e 2, la presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito del proprio strumento di accettazione. 4. Il depositario notifica alle Parti contraenti la data del deposito dello strumento di accettazione di ciascuna Parte contraente e la data di entrata in vigore della presente Convenzione mediante pubblicazione di tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C).
Art. 11 Il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea è depositario della pre- sente Convenzione.
(Seguono le firme)
Campo d’applicazione il 19 dicembre 2011 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Liechtenstein 28 novembre 2011 1° gennaio 2012 Norvegia 9 novembre 2011 1° gennaio 2012 Svizzera 28 novembre 2011 1° gennaio 2012
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Appendice I
Definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa
Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Definizioni
Titolo II Definizione della nozione di «prodotti originari» Art. 2 Prescrizioni generali Art. 3 Cumulo dell’origine Art. 4 Prodotti interamente ottenuti Art. 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati Art. 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Art. 7 Unità di riferimento Art. 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Art. 9 Assortimenti Art. 10 Elementi neutri
Titolo III Requisiti territoriali Art. 11 Principio di territorialità Art. 12 Trasporto diretto Art. 13 Esposizioni
Titolo IV Restituzione o esenzione Art. 14 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
Titolo V Prova dell’origine Art. 15 Prescrizioni generali Art. 16 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED Art. 17 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED Art. 18 Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED Art. 19 Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza Art. 20 Contabilità separata Art. 21 Condizioni per il rilascio di una dichiarazione di origine o di una dichiarazione di origine EUR-MED Art. 22 Esportatore autorizzato Art. 23 Validità della prova dell’origine Art. 24 Presentazione della prova dell’origine
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Art. 25 Importazioni con spedizioni scaglionate Art. 26 Esonero dalla prova dell’origine Art. 27 Documenti giustificativi Art. 28 Conservazione della prova dell’origine, della dichiarazione del fornitore e dei documenti giustificativi Art. 29 Discordanze ed errori formali Art. 30 Importi espressi in euro
Titolo VI Metodi di cooperazione amministrativa Art. 31 Cooperazione amministrativa Art. 32 Verifica delle prove dell’origine Art. 33 Composizione delle controversie Art. 34 Sanzioni Art. 35 Zone franche
Elenco degli allegati Allegato I: Note introduttive all’elenco dell’allegato II Allegato II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sotto- posti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario Allegato IIIa: Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1 Allegato IIIb: Modello del certificato di circolazione delle merci EUR-MED e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR-MED Allegato IVa: Testo della dichiarazione di origine Allegato IVb: Testo della dichiarazione di origine EUR-MED Allegato V: Elenco delle Parti contraenti che non applicano disposizioni sulla restituzione parziale di cui all’articolo 14, paragrafo 7 della presente appendice
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Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione si intende per: a) «fabbricazione», qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche; b) «materiale», qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione di un prodotto; c) «prodotto», un prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione; d) «merci», sia i materiali che i prodotti; e) «valore in dogana», il valore determinato conformemente all’Accordo rela- tivo all’applicazione dell’articolo VII dell’Accordo generale del 19942 sulle tariffe doganali e sul commercio; f) «prezzo franco fabbrica», il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nella Parte contraente nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte in- terne che siano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto; g) «valore dei materiali», il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né veri- ficabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Parte contraente esportatrice; h) «valore dei materiali originari», il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g); i) «valore aggiunto», la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario delle altre Parti contra- enti con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i mate- riali nella Parte contraente esportatrice; j) «capitoli» e «voci», i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nella presente Convenzione «sistema armonizzato»3 o «SA»; k) «classificato», il riferimento alla classificazione di un prodotto o di un mate- riale in una determinata voce;
2 RS 0.632.231.3 3 RS 0.632.11
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l) «spedizione», i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura; m) «territori», comprensivi delle acque territoriali; n) «autorità doganali della Parte contraente» per l’Unione europea, qualsiasi autorità doganale degli Stati membri dell’Unione europea.
Titolo II Definizione della nozione di «prodotti originari»
Art. 2 Prescrizioni generali 1. Ai fini dell’applicazione dell’accordo pertinente i seguenti prodotti si conside- rano originari di una Parte contraente quando sono esportati in un’altra Parte contra- ente: a) i prodotti interamente ottenuti nella Parte contraente ai sensi dell’articolo 4; b) i prodotti ottenuti nella Parte contraente utilizzando materiali non intera- mente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Parte contraente di lavorazioni o trasformazioni sufficienti in conformità dell’articolo 5; c) le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del pro- tocollo n. 4 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo4. Tali merci sono considerate originarie dell’Unione europea, dell’Islanda, del Liechtenstein5 o della Norvegia («parti SEE») quando sono esportate, rispettivamente, dall’Unione europea, dall’Islanda, dal Liechtenstein o dalla Norvegia in una Parte contraente diversa dalle Parti contraenti del SEE. 2. L’applicazione del paragrafo 1, lettera c), è subordinata all’esistenza di accordi di libero scambio tra la Parte contraente importatrice e le Parti contraenti del SEE.
Art. 3 Cumulo dell’origine 1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Parte contra- ente esportatrice quando sono esportati in un’altra Parte contraente i prodotti fabbri- cati all’interno della prima utilizzando materiali originari della Svizzera (compreso il Liechtenstein6), dell’Islanda, della Norvegia, della Turchia o dell’Unione europea, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nella Parte contraente esportatrice a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui
4 FF 1992 IV 380 5 In considerazione dell’Unione doganale tra Liechtenstein e Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera. 6 Il Principato del Liechtenstein ha un’unione doganale con la Svizzera ed è una delle Parti contraenti dell’Accordo sullo Spazio economico europeo.
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all’articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 2. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Parte contra- ente esportatrice quando sono esportati in un’altra Parte contraente i prodotti fabbri- cati all’interno della prima utilizzando materiali originari delle Isole Faerøer o di qualsiasi partecipante al processo di Barcellona, esclusa la Turchia, o qualsiasi altra Parte contraente diversa da quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a condi- zione che tali materiali siano stati sottoposti nella Parte contraente esportatrice a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all’articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 3. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all’interno della Parte con- traente esportatrice non vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 6, il prodotto ottenuto è considerato originario della Parte contraente esportatrice soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di una delle altre Parti contraenti di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario della Parte contraente che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nella Parte contraente esportatrice. 4. I prodotti originari delle Parti contraenti di cui ai paragrafi 1 e 2, che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Parte contraente esportatrice, conservano la loro origine quando vengono esportati in una delle altri Parti contra- enti. 5. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che: a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio7 sia in vigore tra le Parti contraenti che partecipano all’acquisizione del carattere origina- rio e la Parte contraente di destinazione; b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l’applica- zione di norme di origine identiche a quelle previste dalla presente Conven- zione; nonché c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) e
nelle Parti contraenti che sono parte degli accordi pertinenti, secondo le rispettive procedure, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l’applicazione del cumulo. Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell’avviso pubbli- cato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C). Le Parti contraenti forniscono alle altre Parti contraenti che sono parte degli accordi pertinenti, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi stipulati con le altre Parti contraenti di cui ai paragrafi 1 e 2, comprese le date di entrata in vigore.
7 RS 0.632.21
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Art. 4 Prodotti interamente ottenuti 1. I seguenti prodotti si considerano interamente ottenuti in una Parte contraente quando sono esportati in un’altra Parte contraente: a) i prodotti minerari estratti dal suolo o dal fondo marino della Parte contra- ente esportatrice; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati e allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Parte contraente esportatrice, con le sue navi; g) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire sol- tanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che pos- sono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino ubicato fuori delle sue acque territoriali, purché essa eserciti a fini di sfruttamento diritti esclusivi su tale suolo o sottosuolo; k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle let- tere a)–j). 2. Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, let- tere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: a) che sono immatricolate o registrate nella Parte contraente esportatrice; b) che battono bandiera della Parte contraente esportatrice; c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini della Parte contraente esportatrice o ad una società la cui sede principale è situata nella Parte contraente esportatrice, il cui dirigente o i cui dirigenti, il presi- dente del consiglio di amministrazione o di vigilanza nonché la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini della Parte contraente esportatrice e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a respon- sabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene alla Parte contraente esportatrice o a enti pubblici o a cittadini di detta Parte contraente; d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini della Parte contraente esportatrice, nonché
e) il cui equipaggio è composto, per almeno il 75 per cento, da cittadini della Parte contraente esportatrice. 3. Ai fini del paragrafo 2, lettere a) e b), quando la Parte contraente è l’Unione europea, si intende uno Stato membro dell’Unione europea.
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Art. 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fini dell’articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabili- te nell’elenco dell’allegato II. Dette condizioni stabiliscono la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acqui- sito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell’elenco è impie- gato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione. 2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell’elenco dell’allegato II, non devono essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto possono essere ugualmente utilizzati a condizione che: a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; b) in virtù del presente paragrafo non si superi alcuna delle percentuali indicate nell’elenco con riguardo al valore massimo dei materiali non originari. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50–63 del sistema armonizzato.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell’articolo 6.
Art. 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell’articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni: a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; b) la scomposizione e la composizione di confezioni; c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; e) semplici operazioni di pittura e lucidatura; f) la mondatura, l’imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso; g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e ver- dura; i) l’affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
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j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli); k) le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento; l) l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi; m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; n) la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza; o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; p) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a)–n); q) la macellazione degli animali.
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un
determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Parte contraente esportatrice su quel prodotto.
Art. 7 Unità di riferimento 1. L’unità di riferimento per l’applicazione delle disposizioni della presente Con- venzione è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero com- plesso costituisce l’unità di riferimento; b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro iden- tici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell’applicare le disposizioni della presente Convenzione. 2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l’imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classifi- cazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determina- zione dell’origine.
Art. 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la mac- china, l’apparecchio o il veicolo in questione.
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Art. 9 Assortimenti Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.
Art. 10 Elementi neutri Per determinare se un prodotto è originario non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione: a) energia e combustibile; b) impianti e attrezzature; c) macchine e utensili; d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.
Titolo III Requisiti territoriali
Art. 11 Principio di territorialità 1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all’acquisizione del carattere di pro- dotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Parte contraente esportatrice, fatto salvo il disposto dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell’arti- colo 3 e del paragrafo 3 del presente articolo.
2. Le merci originarie esportate da una Parte contraente verso un altro Paese e
successivamente reimportate devono essere considerate non originarie, fatto salvo l’articolo 3, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente: a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle neces- sarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel Paese in questione o nel corso dell’esportazione. 3. L’acquisizione del carattere di prodotto originario in conformità alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effet- tuata al di fuori della Parte contraente esportatrice sui materiali esportati da quest’ultima e successivamente reimportati, purché: a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Parte contraente esporta- trice o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 6 prima della loro esportazione; e
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b) si possa dimostrare alle autorità doganali che: i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati, e ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Parte contraente e- sportatrice con l’applicazione del presente articolo non supera il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si chie- de il riconoscimento del carattere originario. 4. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 3, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della Parte contraente esportatrice. Tutta- via, se all’elenco dell’allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della Parte contraente esportatrice e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di tale Parte contraente con l’applicazione del presente articolo non superano la percen- tuale indicata. 5. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si inten- dono tutti i costi accumulati al di fuori della Parte contraente esportatrice, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti. 6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell’elenco dell’allegato II o che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all’articolo 5, paragrafo 2. 7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50–63 del sistema armonizzato. 8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Parte contraente esportatrice sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell’ambito di un sistema analogo.
Art. 12 Trasporto diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dall’accordo pertinente si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti della presente Convenzione trasportati diretta- mente da una Parte contraente all’altra o attraverso i territori delle Parti contraenti in cui è in vigore il cumulo ai sensi dell’articolo 3. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri terri- tori, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condi- zione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del Paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli delle Parti contraenti che fungono da esportatore e importatore. 2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 è fornita alle autorità doganali della Parte contraente importatrice presentando:
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a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dalla Parte contraente esportatri- ce fino all’uscita dal Paese di transito; o b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del Paese di transito conte- nente: i) un’esatta descrizione dei prodotti, ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel Paese di transito; oppure c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.
Art. 13 Esposizioni 1. I prodotti originari spediti per un’esposizione in un Paese diverso da quelli di cui all’articolo 3 con cui si applica il cumulo e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati in una Parte contraente beneficiano, all’importazione, delle disposizioni dell’accordo pertinente, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfa- cente che: a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una Parte contraente verso il Paese dell’esposizione e ve li ha esposti; b) l’esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in un’altra Parte contraente; c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell’esposizione o subito dopo nello stato in cui erano stati inviati all’esposizione; e d) dal momento in cui sono stati inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa. 2. Alle autorità doganali della Parte contraente importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell’origine rilasciata o compilata confor- memente alle disposizioni del titolo V, con l’indicazione della denominazione e dell’indirizzo dell’esposizione. All’occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui i prodotti sono stati esposti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
Titolo IV Restituzione o esenzione
Art. 14 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi 1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari di una Parte contraente per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine in
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base alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Parte contraente esporta- trice, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili nella Parte contraente esportatrice ai materiali utilizzati nella fabbricazione, se tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applicano, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno. 3. L’esportatore di prodotti coperti da una prova dell’origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale, tutti i docu- menti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in que- stione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell’articolo 8 e agli assortimenti definiti a norma dell’articolo 9, se tali articoli sono non originari. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1–4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l’accordo pertinente. 6. a) Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica negli scambi bilaterali tra una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, para- grafo 1, e una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, esclusi Israele, le Isole Faerøer e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, se i prodotti sono considerati originari della Parte contraente esportatrice o importatrice senza applicare il cumulo con i materiali originari di una o più Parti contraenti di cui all’articolo 3. b) Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica negli scambi bilaterali tra Egitto, Giordania, Marocco e Tunisia, se i prodotti sono considerati originari di uno di questi Paesi senza applicare il cumulo con i
materiali originari di una delle altre Parti contraenti di cui all’articolo 3. 7. In deroga al paragrafo 1, la Parte contraente esportatrice può applicare, eccetto per i prodotti che rientrano nei capitoli 1–24 del sistema armonizzato, la restituzione o l’esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente applicabili ai materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari in confor- mità delle seguenti disposizioni: a) è prelevato un dazio doganale applicando un’aliquota del 4 per cento per i prodotti dei capitoli 25–49 e 64–97 del sistema armonizzato, oppure un’eventuale aliquota meno elevata in vigore nella Parte contraente esporta- trice; b) è prelevato un dazio doganale applicando un’aliquota del 8 per cento per i prodotti dei capitoli 50–63 del sistema armonizzato, oppure un’eventuale aliquota meno elevata in vigore nella Parte contraente esportatrice.
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Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicate dalle Parti contraenti elencate nell’allegato V. 8. Le disposizioni del paragrafo 7 si applicano fino al 31 dicembre 2012 e possono essere rivedute di comune accordo.
Titolo V Prova dell’origine
Art. 15 Prescrizioni generali 1. I prodotti originari di una delle Parti contraenti beneficiano, all’importazione nelle altre Parti contraenti, delle disposizioni degli accordi pertinenti su presenta- zione di una delle seguenti prove dell’origine: a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell’allegato IIIa; b) un certificato di circolazione delle merci EUR-MED, il cui modello figura nell’allegato IIIb; c) nei casi di cui all’articolo 21, paragrafo 1, una dichiarazione (in appresso denominata «dichiarazione di origine» o «dichiarazione di origine EUR- MED») rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione. Il testo delle dichiarazioni di origine è riportato negli allegati IVa e IVb. 2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all’articolo 26 i prodotti originari ai sensi della presente Convenzione beneficiano delle disposizioni degli accordi pertinenti senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell’origine di cui al para- grafo 1 del presente articolo.
Art. 16 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED
1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle
autorità doganali della Parte contraente esportatrice su richiesta scritta compilata dall’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo l’esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certifi- cato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e il formulario di domanda, i cui facsimile figurano negli allegati IIIa e IIIb. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l’accordo pertinente e conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese d’esportazione. Se i formulari vengono compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell’apposita casella senza spaziature tra le righe. Se lo spazio della casella non è completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l’ultima riga e si sbarra la parte non riempita.
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3. L’esportatore che chiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della Parte contraente esportatrice in cui viene rilasciato il certifi- cato di circolazione EUR.1 o EUR-MED, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’adempimento degli altri obblighi di cui alla presente Convenzione. 4. Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità doganali della Parte contraente esportatrice rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 nei seguenti casi: a) se i prodotti sono esportati da una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, in una delle altre Parti contraenti di cui all’articolo 3, para- grafo 1, e: i) i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del- la Parte contraente esportatrice, della Parte contraente importatrice o di una delle altre Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali ori- ginari di una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e soddisfano gli altri obblighi della presente Convenzione, oppure ii) i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, e soddisfano gli altri requisiti della presente Convenzione, purché nel Paese di origine siano stati rila- sciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR- MED; b) se i prodotti sono esportati da una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, in una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, o da una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, in una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e: i) i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del- la Parte contraente esportatrice o della Parte contraente importatrice, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di una delle altre Parti contraenti, e soddisfano gli altri obblighi della presente Con- venzione, oppure ii) i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle
altre Parti contraenti di cui all’articolo 3 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di una delle Par- ti contraenti di cui all’articolo 3, e soddisfano gli altri obblighi della presente Convenzione, purché nel Paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED; c) se i prodotti sono esportati da una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, in una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e i) i prodotti in questione possono essere considerati originari della Parte contraente esportatrice o della Parte contraente importatrice, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di una delle altre Parti
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contraenti, e soddisfano gli altri obblighi della presente Convenzione, oppure ii) i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle altre Parti contraenti di cui all’articolo 3 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di una delle Par- ti contraenti di cui all’articolo 3, e soddisfano gli altri obblighi della presente Convenzione, purché nel Paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED. 5. Il certificato di circolazione delle merci EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali della Parte contraente esportatrice se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Parte contraente esportatrice, della Parte contraente importatrice o di una delle altre Parti contraenti di cui all’articolo 3 con le quali si applica il cumulo e soddisfano gli obblighi della presente Convenzione, nei seguenti casi: a) se i prodotti sono esportati da una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, in una delle altre Parti contraenti di cui all’articolo 3, para- grafo 1, e i) è stato applicato il cumulo con i materiali originari di almeno una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, a condizione che un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED siano stati rilasciati nel Paese di origine, oppure ii) i prodotti possono essere utilizzati nella Parte contraente importatrice come materiali nell’ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare dalla Parte contraente importatrice in una delle Parti con- traenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, oppure iii) i prodotti possono essere riesportati dalla Parte contraente importatrice in una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2; b) se i prodotti sono esportati da una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, in una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, o da una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, in una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e i) è stato applicato il cumulo con i materiali originari di almeno una delle altre Parti contraenti di cui all’articolo 3, a condizione che un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED siano stati rila- sciati nel Paese di origine, oppure
ii) i prodotti possono essere utilizzati nella Parte contraente importatrice come materiali nell’ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare dalla Parte contraente importatrice in una delle altre Parti contraenti di cui all’articolo 3, oppure iii) i prodotti possono essere riesportati dalla Parte contraente importatrice in una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3; c) se i prodotti sono esportati da una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, in una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e:
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i) è stato applicato il cumulo con i materiali originari di almeno una delle altre Parti contraenti di cui all’articolo 3, a condizione che un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED siano stati rila- sciati nel Paese di origine, oppure ii) i prodotti possono essere utilizzati nella Parte contraente importatrice come materiali nell’ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare dalla Parte contraente importatrice in una delle altre Parti contraenti di cui all’articolo 3, oppure iii) i prodotti possono essere riesportati dalla Parte contraente importatrice in una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3. 6. Nella casella 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR-MED figura una delle seguenti dichiarazioni in inglese: a) se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con i materiali originari di almeno una delle Parti contraenti: «CUMULATION APPLIED WITH … (nome del Paese/dei Paesi)» b) se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di almeno una delle Parti contraenti: «NO CUMULATION APPLIED». 7. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l’osservanza degli altri requisiti di cui alla presente Convenzione. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati, verificando in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 8. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED è indicata nella casella 11 del certificato.
9. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle
autorità doganali e tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.
Art. 17 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED 1. In deroga all’articolo 16, paragrafo 9, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omis- sioni involontarie o circostanze particolari; oppure b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è stato rilasciato, ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici.
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2. Fatto salvo l’articolo 16, paragrafo 9, un certificato di circolazione delle merci EUR-MED può essere rilasciato dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce e per i quali al momento dell’esportazione è stato rilasciato un certificato di circola- zione delle merci EUR.1, purché si possa dimostrare alle autorità doganali che sono soddisfatti gli obblighi di cui all’articolo 16, paragrafo 5. 3. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2, l’esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED nonché i motivi della sua richiesta. 4. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED solo dopo aver verificato che le indicazioni conte- nute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispon- dente.
5. I certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori devono
recare la seguente dicitura in inglese: «ISSUED RETROSPECTIVELY». I certificati di circolazione EUR-MED rilasciati a posteriori in applicazione del paragrafo 2 recano la seguente dicitura in inglese: «ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No …) [data e luogo del rila- scio]». 6. Le diciture di cui al paragrafo 5 figurano nella casella 7 del certificato di circola- zione delle merci EUR.1 o EUR-MED.
Art. 18 Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, l’esportatore può richiedere alle autorità doganali che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d’esportazione in loro possesso.
2. I duplicati così rilasciati devono recare la seguente dicitura in inglese:
«DUPLICATE». 3. La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED. 4. Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED originale, è valido a decorrere da tale data.
Art. 19 Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in una Parte contraente, si può sostituire l’originale della prova dell’origine con uno o più certifi- cati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED al fine di inviare tutti i prodotti,
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o parte di essi, altrove in tale Parte contraente. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sostitutivi sono rilasciati dall’ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Art. 20 Separazione contabile 1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l’uso del cosiddetto metodo della «separazione contabile» (in appresso denominato «il metodo»). 2. Il metodo deve garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte. 3. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.
4. Il metodo è applicato e l’applicazione è registrata conformemente ai principi
contabili generali in vigore nel Paese in cui il prodotto è stato fabbricato. 5. Il beneficiario del metodo può emettere prove dell’origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti. 6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l’autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nella presente Convenzione.
Art. 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine o di una dichiarazione di origine EUR-MED
1. Le dichiarazioni di origine e le dichiarazioni di origine EUR-MED di cui
all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), possono essere compilate: a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 22; oppure b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6000 EUR. 2. Fatto salvo il paragrafo 3, una dichiarazione di origine può essere compilata nei seguenti casi: a) se i prodotti sono esportati da una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, in una delle altre Parti contraenti di cui all’articolo 3, para- grafo 1, e: i) i prodotti in questione possono essere considerati originari della Parte contraente esportatrice, della Parte contraente importatrice o di una delle altre Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali origi-
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nari di una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e soddisfano gli altri obblighi della presente Convenzione, oppure ii) i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, e soddisfano gli altri obblighi della presente Convenzione, purché nel Paese di origine siano stati rila- sciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR- MED; b) se i prodotti sono esportati da una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, in una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, o da una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, in una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e i) i prodotti in questione possono essere considerati originari della Parte contraente esportatrice o della Parte contraente importatrice, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di una delle altre Parti contraenti, e soddisfano gli altri obblighi della presente Convenzione, oppure ii) i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle altre Parti contraenti di cui all’articolo 3 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di una delle Par- ti contraenti di cui all’articolo 3, e soddisfano gli altri obblighi della presente Convenzione, purché nel Paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED; c) se i prodotti sono esportati da una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, in una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e i) i prodotti in questione possono essere considerati originari della Parte contraente esportatrice o della Parte contraente importatrice, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di una delle altre Parti contraenti, e soddisfano gli altri obblighi della presente Convenzione, oppure ii) i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle altre Parti contraenti di cui all’articolo 3 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di una delle Par- ti contraenti di cui all’articolo 3, e soddisfano gli altri obblighi della
presente Convenzione, purché nel Paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED.
3. La dichiarazione di origine EUR-MED può essere compilata se i prodotti in
questione possono essere considerati originari della Parte contraente esportatrice, della Parte contraente importatrice o di una delle altre Parti contraenti di cui all’articolo 3 con le quali si applica il cumulo e soddisfano gli obblighi della presen- te Convenzione, nei seguenti casi: a) se i prodotti sono esportati da una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, in una delle altre Parti contraenti di cui all’articolo 3, para- grafo 1, e
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i) è stato applicato il cumulo con i materiali originari di almeno una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, a condizione che un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED siano stati rilasciati nel Paese di origine, oppure ii) i prodotti possono essere utilizzati nella Parte contraente importatrice come materiali nell’ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare dalla Parte contraente importatrice in una delle Parti con- traenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, oppure iii) prodotti possono essere riesportati dalla Parte contraente importatrice in una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2; b) se i prodotti sono esportati da una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, in una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, o da una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, in una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e i) è stato applicato il cumulo con i materiali originari di almeno una delle altre Parti contraenti di cui all’articolo 3, a condizione che un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED siano stati rila- sciati nel Paese di origine, oppure ii) i prodotti possono essere utilizzati nella Parte contraente importatrice come materiali nell’ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare dalla Parte contraente importatrice in una delle altre Parti contraenti di cui all’articolo 3, oppure iii) i prodotti possono essere riesportati dalla Parte contraente importatrice in una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3; c) se i prodotti sono esportati da una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, in una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e i) è stato applicato il cumulo con i materiali originari di almeno una delle altre Parti contraenti di cui all’articolo 3, a condizione che un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED siano stati rila- sciati nel Paese di origine, oppure ii) i prodotti possono essere utilizzati nella Parte contraente importatrice come materiali nell’ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare dalla Parte contraente importatrice in una delle altre Parti contraenti di cui all’articolo 3, oppure iii) i prodotti possono essere riesportati dalla Parte contraente importatrice
in una delle Parti contraenti di cui all’articolo 3.
4. Le dichiarazioni di origine EUR-MED contengono una delle seguenti menzioni
in inglese: a) se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con i materiali originari di almeno una delle Parti contraenti: «CUMULATION APPLIED WITH … (nome del Paese/dei Paesi)»
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b) se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con i ma- teriali originari di almeno una delle Parti contraenti: «NO CUMULATION APPLIED».
5. L’esportatore che compila una dichiarazione di origine o una dichiarazione di
origine EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale della Parte contraente esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’adempimento degli altri obblighi di cui alla presente Convenzione.
6. La dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED è compilata
dall’esportatore scrivendo a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura negli allegati IVa e IVb, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in detti allegati e conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese d’esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
7. Le dichiarazioni di origine e le dichiarazioni di origine EUR-MED recano la
firma manoscritta originale dell’esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni all’autorità doganale della Parte contraente esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
8. La dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED può essere
compilata dall’esportatore al momento dell’esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel Paese d’importazione entro due anni dall’importazione dei prodotti cui si riferisce.
Art. 22 Esportatore autorizzato
1. Le autorità doganali della Parte contraente esportatrice possono autorizzare
qualsiasi esportatore (in appresso denominato «esportatore autorizzato»), che effettui frequenti spedizioni di prodotti in conformità della presente Convenzione a compila- re dichiarazioni di origine o dichiarazioni di origine EUR-MED indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L’esportatore che richiede tale autorizzazione offre alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l’accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l’osservanza degli altri obblighi della presente Convenzione. 2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate. 3. Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di auto- rizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione di origine o sulla dichiarazione di origine EUR-MED. 4. Le autorità doganali controllano l’uso dell’autorizzazione da parte dell’esporta- tore autorizzato.
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5. Le autorità doganali possono ritirare l’autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell’autorizzazione.
Art. 23 Validità della prova dell’origine 1. La prova dell’origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nella Parte contraente esportatrice ed è presentata entro detto termine alle autorità doga- nali della Parte contraente importatrice. 2. Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali della Parte contraente importatrice dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale quan- do l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. 3. Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali della Parte contraente importatrice possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
Art. 24 Presentazione della prova dell’origine Le prove dell’origine sono presentate alle autorità doganali della Parte contraente importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale Paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell’origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell’importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l’applicazione dell’accordo pertinente.
Art. 25 Importazioni con spedizioni scaglionate Quando, su richiesta dell’importatore e fatte salve le condizioni stabilite dalle auto- rità doganali della Parte contraente importatrice, sono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione parziale.
Art. 26 Esonero dalla prova dell’origine
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova
dell’origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qual- siasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti agli obblighi della presente Convenzione e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio a essa allegato.
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2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che
presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale. 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni o 1200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Art. 27 Documenti giustificativi I documenti di cui all’articolo 16, paragrafo 3, e all’articolo 21, paragrafo 5, utilizza- ti per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o EUR- MED o da una dichiarazione di origine o da una dichiarazione di origine EUR-MED possono essere considerati prodotti originari di una Parte contraente e soddisfano gli altri obblighi della presente Convenzione, possono consistere, tra l’altro, in: 1) una prova diretta delle operazioni effettuate dall’esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabi- lità interna; 2) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rila- sciati o compilati nella Parte contraente interessata, se tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; 3) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Parte contraente interessata, rilasciati o compilati in tale Parte contraente, se tali documenti sono utilizzati conformemente al di- ritto interno; 4) certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED o dichiarazioni di origine o dichiarazioni di origine EUR-MED comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nelle Parti contraenti conforme- mente alla presente Convenzione; 5) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Parte contraente interessata in applicazione dell’articolo 11 da cui risulti che sono stati soddisfatti gli obblighi di tale articolo.
Art. 28 Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi 1. L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conserva per almeno tre anni i documenti di cui all’articolo 16, paragrafo 3.
2. L’esportatore che compila una dichiarazione di origine o una dichiarazione di
origine EUR-MED conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e i documenti di cui all’articolo 21, paragrafo 5. 3. Le autorità doganali della Parte contraente esportatrice che rilasciano un certifi- cato di circolazione EUR.1 o EUR-MED conservano per almeno tre anni il formula- rio di domanda di cui all’articolo 16, paragrafo 2.
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4. Le autorità doganali della Parte contraente importatrice conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED, le dichiarazioni di origine e le dichiarazioni di origine EUR-MED loro presentati.
Art. 29 Discordanze ed errori formali 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell’origine e quelle contenute nei documenti presentati all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità della prova dell’origine se viene regolarmente accertato che tale docu- mento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova
dell’origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
Art. 30 Importi espressi in euro 1. Per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall’euro, gli importi espressi nelle monete nazionali delle Parti contraenti, equiva- lenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascun Paese interessato. 2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 26, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell’importo fissato dal Paese interessato. 3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalo- re in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavora- tivo del mese di ottobre. Questi importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo. La Commis- sione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i Paesi interessati.
4. Un Paese può arrotondare per eccesso o per difetto l’importo risultante dalla
conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L’importo arrotondato non può differire di più del 5 per cento dal risultato della conversione. Un Paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro purché, all’atto dell’adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell’importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduca in un aumento inferiore al 15 per cento del controvalore in moneta nazionale. Il controva- lore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso. 5. Gli importi espressi in euro sono riveduti dal comitato misto su richiesta di una qualsiasi Parte contraente. Nel procedere a detta revisione il comitato misto tiene conto dell’opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabi- liti. A tal fine esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.
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Titolo VI Metodi di cooperazione amministrativa
Art. 31 Cooperazione amministrativa 1. Le autorità doganali delle Parti contraenti si trasmettono a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e EUR-MED nonché gli indirizzi delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certifi- cati, delle dichiarazioni di origine e delle dichiarazioni di origine EUR-MED. 2. Al fine di garantire la corretta applicazione della presente Convenzione, le Parti contraenti si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED, delle dichiarazioni di origine e delle dichiarazioni di origine EUR-MED e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Art. 32 Controllo delle prove dell’origine 1. Il controllo a posteriori delle prove dell’origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della Parte contraente importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri obblighi di cui alla presente Convenzione. 2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali della Parte contra- ente importatrice rispediscono alle autorità doganali della Parte contraente esporta- trice il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustifi- cano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine. 3. Il controllo è effettuato dalle autorità doganali della Parte contraente esportatrice. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsia- si controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. 4. Se le autorità doganali della Parte contraente importatrice decidono di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Dai risultati si deve poter evincere chiaramente se i documenti siano autentici, se i prodotti in questione possano essere considerati originari di una delle Parti contraenti e se soddisfino gli altri obblighi della presente Convenzione. 6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o
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l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
Art. 33 Composizione delle controversie Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all’articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte all’organismo bilaterale istituito dall’accordo pertinente. Le controversie, diverse da quelle riguardanti le procedure di controllo di cui all’articolo 32, inerenti all’interpretazione della presente Conven- zione sono sottoposte al comitato misto. La composizione delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali della Parte contraente importatrice ha comunque luogo secondo la legislazione di tale Paese.
Art. 34 Sanzioni Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assogget- tato a sanzioni.
Art. 35 Zone franche 1. Le Parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipola- zioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento. 2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari di una Parte contraente impor- tati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alla presente Convenzione.
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Allegato I
Note introduttive all’elenco dell’allegato II Nota 1 L’elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni necessarie affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 5 della presente appendice.
Nota 2
2.1 Le prime due colonne dell’elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima
colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne cor- risponde una norma nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le norme delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
2.2 Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il nume-
ro di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna
2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4
si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
2.3 Quando nell’elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti
classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4.
2.4 Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma
sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l’esportatore può scegliere di appli- care la norma della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d’origine, si deve applicare la norma della colonna 3.
Nota 3 3.1 Le disposizioni dell’articolo 5 della presente appendice relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbri- cazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove tali prodotti sono utilizzati o in un altro stabilimento di una Parte contraente. Esempio Un motore della voce 8407, per il quale la norma impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 per cento del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.
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Se la forgiatura è stata effettuata nell’Unione europea a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto origi- nario conformemente alla norma dell’elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipen- dentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento indu- striale o in un altro stabilimento nell’Unione europea. Nell’addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati non si tiene quindi conto del valore del lingotto non originario.
3.2 La norma dell’elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima
richiesta; anche l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l’esecuzione di lavora- zioni o trasformazioni inferiori al minimo richiesto non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l’impiego di un materiale non o- riginario a un certo stadio di lavorazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l’impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
3.3 Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza
l’espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque sal- ve le limitazioni eventualmente indicate nella norma stessa. Tuttavia, quando una norma utilizza l’espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utiliz- zare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa desi- gnazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell’elenco.
3.4 Quando una norma dell’elenco specifica che un prodotto può essere fabbri-
cato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l’uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente. Esempio La norma per i tessuti di cui alle voci 5208–5212 autorizza l’impiego di fibre naturali e anche di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano uti- lizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.
3.5 Se una norma dell’elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a
partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l’impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili). Esempio La norma per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specifi- camente l’uso di cereali e loro derivati, non impedisce l’uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.
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Tuttavia ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell’elenco, possono essere pro- dotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente. Esempio Nel caso di un capo di abbigliamento dell’ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la norma prescrive che per tale categoria l’unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normal- mente ottenuti da filati. In tal caso il materiale di partenza dovrebbe nor- malmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.
3.6 Se una norma dell’elenco autorizza l’impiego di materiali non originari
indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non origina- ri impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indi- cate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.
Nota 4 4.1 Nell’elenco con l’espressione «fibre naturali» s’intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla fila- tura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l’espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altri- menti preparate, ma non filate.
4.2 Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0511, la seta delle
voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101–5105, le fibre di cotone delle voci 5201–5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301–5305.
4.3 Nell’elenco le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali
per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classifi- cati nei capitoli 50–63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta. 4.4 Nell’elenco per «fibre sintetiche o artificiali in fiocco» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci 5501– 5507.
Nota 5
5.1 Se per un dato prodotto dell’elenco si fa riferimento alla presente nota, le
condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessi- le di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti glo- balmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4). 5.2 Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai pro- dotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.
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Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: – seta, – lana, – peli grossolani di animali, – peli fini di animali, – crine di cavallo, – cotone, – materiali per la produzione della carta e carta, – lino, – canapa, – iuta e altre fibre tessili liberiane, – sisal e altre fibre tessili del genere Agave, – cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali, – filamenti sintetici, – filamenti artificiali, – filamenti conduttori elettrici, – fibre sintetiche in fiocco di polipropilene, – fibre sintetiche in fiocco di poliestere, – fibre sintetiche in fiocco di poliammide, – fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile, – fibre sintetiche in fiocco di poliammide, – fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene, – fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene, – fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile, – altre fibre sintetiche in fiocco, – fibre artificiali in fiocco di viscosa, – altre fibre artificiali in fiocco, – filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, – filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti, – prodotti della voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione en- tra un nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incolla- tura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica, – altri prodotti della voce 5605.
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Esempio Un filato della voce 5205, ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506, è un filato misto. Si possono quindi utilizzare fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili), purché il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del filato. Esempio Un tessuto di lana della voce 5112, ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509, è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di ori- gine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né petti- nate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del tessuto. Esempio Una superficie tessile «tufted» della voce 5802, ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210, è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti. Esempio Se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe ovviamente un prodotto misto, poiché si tratta di due mate- riali tessili di base diversi.
5.3 Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano
segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 per cento per tali filati.
5.4 Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di
un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a
5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica», la tolle-
ranza per tale nastro è del 30 per cento.
Nota 6
6.1 Quando nell’elenco viene fatto riferimento alla presente nota, si possono
utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddi- sfano la norma indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l’8 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto.
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6.2 Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei
capitoli 50–63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili. Esempio Se una norma dell’elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l’utilizzazione di filati, ciò non vieta l’uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli 50–63. Per lo stesso motivo ciò non vieta neppure l’uso di chiusure lampo, anche se queste normalmente contengono materiali tessili.
6.3 Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei
materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei mate- riali non classificati nei capitoli 50–63.
Nota 7
7.1 I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex
2902 e ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato, all’oleum o all’anidride solforica; neu- tralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; i) isomerizzazione. 7.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato, all’oleum o all’anidride solforica; neu- tralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; i) isomerizzazione;
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j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell’85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T); k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un pro- cesso diverso dalla semplice filtrazione; l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all’idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l’idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250°C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all’idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l’«hydrofini- shing» o la decolorazione); m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosfe- rica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 per cento a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86; n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza; o) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall’ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizza- zione frazionata.
7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le
operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferi- scono l’origine.
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Allegato II
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1) (2) (3) o (4)
Capitolo 1 Animali vivi Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere intera- mente ottenuti
Capitolo 2 Carni e frattaglie commestibili Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 3 Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 acquatici utilizzati sono interamente ottenuti
ex Capitolo 4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 naturale; prodotti commestibili di origine anima- utilizzati sono interamente ottenuti le, non nominati né compresi altrove; esclusi:
0403 Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir Fabbricazione in cui:
e altri tipi di latte e creme fermentati o acidifica- – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono ti, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o interamente ottenuti, di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatiz- – tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, zanti, di frutta o cacao di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utiliz- zati sono originari, e – il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizza- ti non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
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(1) (2) (3) o (4)
ex Capitolo 5 Prodotti di origine animale, non nominati né Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 compresi altrove; esclusi: utilizzati sono interamente ottenuti ex 0502 Setole di maiale o di cinghiale, preparate Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale
Capitolo 6 Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, Fabbricazione in cui: radici e affini; fiori recisi e piante ornamentali – tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti e – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il
50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 7 Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mange- Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 recci utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 8 Frutta commestibili; scorze di agrumi o di Fabbricazione in cui: meloni – tutta la frutta utilizzata è interamente ottenuta, e – il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizza- ti non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 9 Caffè, tè, mate e spezie; esclusi: Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti 0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione
0902 Tè, anche aromatizzato Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 0910 Miscugli di spezie Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
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(1) (2) (3) o (4)
Capitolo 10 Cereali Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti
ex Capitolo 11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, fecole; inulina; glutine di frumento; esclusi: radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti ex 1106 Farine, semolini e polveri dei legumi da granella Essiccazione e macinazione di legumi della voce secchi della voce 0713, sgranati 0708
Capitolo 12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diver- Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 si; piante industriali o medicinali; paglie e utilizzati sono interamente ottenuti foraggi 1301 Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della oleoresine (per esempio: balsami), naturali voce 1301 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1302 Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche,
pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modifi- cati: – Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti modificati non modificati – Altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 14 Materie da intreccio ed altri prodotti di origine Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 vegetale, non nominati né compresi altrove utilizzati sono interamente ottenuti
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(1) (2) (3) o (4)
ex Capitolo 15 Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, scissione; grassi alimentari lavorati; cere di esclusi quelli della stessa voce del prodotto origine animale o vegetale; esclusi:
1501 Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di
volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: – Grassi di ossa o grassi di cascami Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 o le ossa della voce 0506 – Altri Fabbricazione a partire da carni o frattaglie comme- stibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207
1502 Grassi di animali delle specie bovina, ovina o
caprina, diversi da quelli della voce 1503: – Grassi di ossa o grassi di cascami Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 o le ossa della voce 0506 – Altri Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti
1504 Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mam-
miferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – Frazioni solide Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 – Altri Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti ex 1505 Lanolina raffinata Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505
1506 Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche
raffinati, ma non modificati chimicamente:
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(1) (2) (3) o (4)
– Frazioni solide Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 – Altri Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti da 1507 a Oli vegetali e loro frazioni: – Olio di soia, di arachide, di palma, di cocco Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di esclusi quelli della stessa voce del prodotto abrasin) e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli de- stinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana – Frazioni solide, escluse quelle dell’olio di Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci jojoba 1507–1515 – Altri Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti
1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, Fabbricazione in cui:
parzialmente o totalmente idrogenati, interesteri- – tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono ficati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, interamente ottenuti e ma non altrimenti preparati – tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati mate- riali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513
1517 Margarina; miscele o preparazioni alimentari di Fabbricazione in cui:
grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di – tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi interamente ottenuti, e dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni – tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente della voce 1516 ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati mate- riali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513
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Capitolo 16 Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di Fabbricazione: molluschi o di altri invertebrati acquatici - a partire da animali del capitolo 1, e/o - in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti
ex Capitolo 17 Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 1701 Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del chimicamente puro, allo stato solido, con aggiun- capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo ta di aromatizzanti o di coloranti franco fabbrica del prodotto
1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il
glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succe- danei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: – Maltosio o fruttosio chimicamente puri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 – Altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del di aromatizzanti o di coloranti capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – Altri Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari ex 1703 Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffina- Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del zione dello zucchero, con aggiunta di aromatiz- capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo zanti o di coloranti franco fabbrica del prodotto
1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao Fabbricazione:
(compreso il cioccolato bianco) – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
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(1) (2) (3) o (4)
– in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 18 Cacao e sue preparazioni Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari di
farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci 0401–0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: – Estratti di malto Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 – Altri Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1902 Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o
di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne,
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gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: – contenenti, in peso, 20 % o meno di carni, di Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti – contenenti, in peso, più di 20 % di carni, di Fabbricazione in cui: frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi – tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti, e – tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti 1903 Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli esclusa la fecola di patate della voce 1108 perlacei, scarti di setacciature o forme simili
1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o Fabbricazione:
tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi (diversi dal granturco) in grani o in forma di quelli della voce 1806, fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le – in cui tutti i cereali e la farina (esclusi il frumento farine, le semole e i semolini), precotti o altri- duro e il granturco Zea indurata e i loro derivati) menti preparati, non nominati né compresi utilizzati sono interamente ottenuti, e altrove – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, esclusi quelli del capitolo 11 capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
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(1) (2) (3) o (4)
ex capitolo 20 Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la altre parti di piante, esclusi: frutta utilizzati sono interamente ottenuti ex 2001 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecole esclusi quelli della stessa voce del prodotto uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico ex 2004 ed Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, ex 2005 preparate o conservate, ma non nell’aceto o acido esclusi quelli della stessa voce del prodotto acetico 2006 Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del parti di piante, cotte negli zuccheri o candite capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) franco fabbrica del prodotto
2007 Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di Fabbricazione:
frutta, ottenute mediante cottura, anche con – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2008 – Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o Fabbricazione in cui il valore di tutta la frutta a di alcole guscio e semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e 1202–1207 utilizzati ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, cuori di palma; granturco esclusi quelli della stessa voce del prodotto – Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a Fabbricazione: guscio) cotte ma non in acqua o al vapore, – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi senza aggiunta di zuccheri, congelate quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
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(1) (2) (3) o (4)
2009 Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di Fabbricazione:
ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri quelli della stessa voce del prodotto, e dolcificanti – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 21 Preparazioni alimentari diverse, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
2101 Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di Fabbricazione:
mate e preparazioni a base di questi prodotti o a – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri quelli della stessa voce del prodotto, e succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, – in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente essenze e concentrati ottenuta
2103 Preparazioni per salse e salse preparate; condi-
menti composti; farina di senapa e senapa prepa- rata: – Preparazioni per salse e salse preparate; Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, condimenti composti esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare farina di senapa o senapa preparata – Farina di senapa e senapa preparata: Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce ex 2104 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, minestre o brodi, preparati esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci 2002–2005
2106 Preparazioni alimentari non nominate né com- Fabbricazione:
prese altrove – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
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(1) (2) (3) o (4)
– in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 22 Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi: Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui tutta l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti
2202 Acque, comprese le acque minerali e le acque Fabbricazione:
gassate, con aggiunta di zucchero o di altri – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande quelli della stessa voce del prodotto, non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 ortaggi della voce 2009 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) so- no originari
2207 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolo- Fabbricazione:
metrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi quelli delle voci 2207 o 2208, e titolo – in cui tutta l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume
2208 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolo- Fabbricazione:
metrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi liquori ed altre bevande contenenti alcole di quelli delle voci 2207 o 2208, e distillazione
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(1) (2) (3) o (4)
– in cui tutta l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume
ex Capitolo 23 Residui e cascami delle industrie alimentari; Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, alimenti preparati per gli animali; esclusi: esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 2301 Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 forma di pellets, di pesci o di crostacei, di mollu- utilizzati sono interamente ottenuti schi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana ex 2303 Residui della fabbricazione degli amidi di Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è granturco (escluse le acque di macerazione interamente ottenuto concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso ex 2306 Panelli e altri residui solidi dell’estrazione Fabbricazione in cui tutti le olive utilizzate sono dell’olio di oliva, con tenore di olio d’oliva interamente ottenute superiore a 3 %
2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per Fabbricazione in cui:
l’alimentazione degli animali – tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e – tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti
ex Capitolo 24 Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 esclusi: utilizzati sono interamente ottenuti 2402 Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso dei sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco tabacchi greggi o non lavorati o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari
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(1) (2) (3) o (4)
ex 2403 Tabacco da fumo Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso dei tabacchi greggi o non lavorati o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari
ex Capitolo 25 Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 2504 Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazio- purificata e frantumata ne e frantumazione della grafite cristallina greggia ex 2515 Marmi, semplicemente segati o altrimenti taglia- Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi ti, in blocchi o in lastre di forma quadrata o (anche precedentemente segati) di spessore superiore rettangolare, di spessore uguale o inferiore a a 25 cm
25 cm
ex 2516 Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre Segamento, o altra operazione di taglio, della pietra da taglio o da costruzione, semplicemente segati (anche precedentemente segata) di spessore superiore o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di a 25 cm forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm ex 2518 Dolomite calcinata Calcinazione della dolomite non calcinata ex 2519 Carbonato di magnesio naturale (magnesite), Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, frantumato, riposto in recipienti ermetici, e esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia essere utilizzato. calcinata a morte (sinterizzata) ex 2520 Gessi specialmente preparati per l’odontoiatria Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2524 Fibre di amianto naturali Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)
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(1) (2) (3) o (4)
ex 2525 Mica in polvere Triturazione della mica o dei cascami di mica ex 2530 Terre coloranti, calcinate o polverizzate Calcinazione o triturazione di terre coloranti
Capitolo 26 Minerali, scorie e ceneri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex Capitolo 27 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, della loro distillazione; sostanze bituminose; cere esclusi quelli della stessa voce del prodotto minerali; esclusi: ex 2707 Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi tratta- peso, i costituenti non aromatici, analoghi agli oli menti specifici(1) minerali provenienti dalla distillazione dei o catrami di carbon fossile ottenuti ad alta tempe- Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati ratura, distillanti più del 65 % del loro volume devono essere classificati in una voce diversa da fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa di benzolo), destinati ad essere utilizzati come voce del prodotto possono essere utilizzati a condi- carburanti o come combustibili zione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2709 Oli greggi di minerali bituminosi Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi 2710 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi tratta- dagli oli greggi; preparazioni non nominate né menti specifici(2) comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più o di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati quali tali oli costituiscono il componente base; devono essere classificati in una voce diversa da residui di oli quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condi- zione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
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(1) (2) (3) o (4)
2711 Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi tratta- menti specifici(2) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condi- zione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2712 Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristal- Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi tratta- lina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera menti specifici(2) di torba, altre cere minerali e prodotti simili o ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati anche colorati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condi- zione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2713 Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi tratta- residui degli oli di petrolio o di minerali bitumi- menti specifici(1) nosi o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condi- zione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2714 Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bitumi- Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi tratta- nosi; asfaltiti e rocce asfaltiche menti specifici(1) o
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(1) (2) (3) o (4)
Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condi- zione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2715 Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi tratta- naturali, di bitume di petrolio, di catrame minera- menti specifici(1) le o di pece di catrame minerale (per esempio: o mastici bituminosi, «cut-backs») Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condi- zione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 28 Prodotti chimici inorganici; composti inorganici Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, Fabbricazione in cui il valore di tutti i od organici di metalli preziosi, di elementi esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali utilizzati non ecceda il 40 % radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, materiali della stessa voce del prodotto possono del prezzo franco fabbrica del prodotto esclusi: essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2805 «Mischmetall» Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2811 Triossido di zolfo Fabbricazione a partire da diossido di zolfo Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
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(1) (2) (3) o (4)
ex 2833 Solfato di alluminio Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2840 Perborato di sodio Fabbricazione a partire da tetraborato di disodio Fabbricazione in cui il valore di tutti i pentaidrato materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2852 – Composti del mercurio di eteri interni e loro Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Fabbricazione in cui il valore di tutti i derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 materiali utilizzati non ecceda il 40 % utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco del prezzo franco fabbrica del prodotto fabbrica del prodotto – Composti del mercurio di acidi nucleici e loro Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Fabbricazione in cui il valore di tutti i sali, di costituzione chimica definita o no; altri Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, materiali utilizzati non ecceda il 40 % composti eterociclici 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il del prezzo franco fabbrica del prodotto
20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 29 Prodotti chimici organici, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, Fabbricazione in cui il valore di tutti i esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali utilizzati non ecceda il 40 % materiali della stessa voce del prodotto possono del prezzo franco fabbrica del prodotto essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2901 Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi tratta- come combustibili menti specifici(1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condi- zione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
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ex 2902 Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi tratta- azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad menti specifici(1) essere utilizzati come carburanti o come combu- o stibili Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condi- zione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2905 Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, Fabbricazione in cui il valore di tutti i etanolo inclusi altri materiali della voce 2905. Si possono materiali utilizzati non ecceda il 40 % tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce del prezzo franco fabbrica del prodotto purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. 2915 Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Fabbricazione in cui il valore di tutti i anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 materiali utilizzati non ecceda il 40 % derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo del prezzo franco fabbrica del prodotto franco fabbrica del prodotto ex 2932 – Eteri interni e loro derivati alogenati, solfona- Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Fabbricazione in cui il valore di tutti i ti, nitrati o nitrosi Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 materiali utilizzati non ecceda il 40 % utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco del prezzo franco fabbrica del prodotto fabbrica del prodotto – Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce Fabbricazione in cui il valore di tutti i derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2933 Composti eterociclici con uno o più eteroatomi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Fabbricazione in cui il valore di tutti i di solo azoto Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 materiali utilizzati non ecceda il 40 %
e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo del prezzo franco fabbrica del prodotto franco fabbrica del prodotto
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2934 Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Fabbricazione in cui il valore di tutti i definita o no; altri composti eterociclici Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, materiali utilizzati non ecceda il 40 % 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del del prezzo franco fabbrica del prodotto prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2939 Concentrati di paglia di papavero contenenti, in Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali peso, 50 % o più di alcaloidi utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 30 Prodotti farmaceutici, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3002 Sangue umano; sangue animale preparato per usi
terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri speci- fici, altre frazioni del sangue, prodotti immuno- logici modificati, anche ottenuti mediante proce- dimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: – Prodotti costituiti da due o più elementi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, mescolati per uso terapeutico o profilattico inclusi altri materiali della voce 3002. Possono oppure da prodotti non mescolati per la stessa tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o stessa designazione del prodotto purché il loro valore condizionati per la vendita al minuto totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. – Altri – Sangue umano Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla
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stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. – Sangue animale preparato per usi terapeu- Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, tici o profilattici inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. – Frazioni di sangue diverse da sieri specifi- Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, ci, emoglobina, globuline del sangue e sie- inclusi altri materiali della voce 3002. Possono ro-globuline tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. – Emoglobina, globuline del sangue e siero- Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, globuline inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. – Altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
3003 e 3004 Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002,
3005 o 3006):
– ottenuti a partire da amicacina della voce Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce,
2941 esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia,
materiali delle voci 3003 e 3004 possono essere
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utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodot- to – Altri Fabbricazione:
a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, ma- teriali delle voci 3003 o 3004 possono essere uti- lizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto, e
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto ex 3006 – Rifiuti farmaceutici di cui alla nota 4 k) di L’origine del prodotto nella sua classificazione questo capitolo originaria deve essere conservata – Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria, riassorbibili o non riassorbi- bili – di plastica Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del Fabbricazione in cui il valore di tutti i capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo materiali utilizzati non ecceda il 25 % franco fabbrica del prodotto(5) del prezzo franco fabbrica del prodotto – in tessuto Fabbricazione a partire da (7): – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, – non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o – materiali chimici o paste tessili – Dispositivi per stomia Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
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ex capitolo 31 Concimi, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, Fabbricazione in cui il valore di tutti i esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali utilizzati non ecceda il 40 % materiali della stessa voce del prodotto possono essere del prezzo franco fabbrica del prodotto utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3105 Concimi minerali o chimici contenenti due o tre Fabbricazione: Fabbricazione in cui il valore di tutti i degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi materiali utilizzati non ecceda il 40 % potassio; altri concimi; prodotti di questo capito- quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, ma- del prezzo franco fabbrica del prodotto lo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in teriali della stessa voce del prodotto possono esse- imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a re utilizzati a condizione che il loro valore totale 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del – nitrato di sodio prodotto, e – calciocianamide – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non – solfato di potassio ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del pro- – solfato di potassio e di magnesio dotto
ex Capitolo 32 Estratti per concia o per tinta; tannini e loro Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, Fabbricazione in cui il valore di tutti i derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali utilizzati non ecceda il 40 % pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi: materiali della stessa voce del prodotto possono del prezzo franco fabbrica del prodotto essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3201 Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati Fabbricazione a partire da estratti per concia di Fabbricazione in cui il valore di tutti i origine vegetale materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3205 Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, Fabbricazione in cui il valore di tutti i coloranti, previste nella nota 3 di questo capi- esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Tuttavia, materiali utilizzati non ecceda il 40 % tolo(3) materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a del prezzo franco fabbrica del prodotto condizione che il loro valore totale non ecceda il
20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
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(1) (2) (3) o (4)
ex Capitolo 33 Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, Fabbricazione in cui il valore di tutti i o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali utilizzati non ecceda il 40 % esclusi: materiali della stessa voce del prodotto possono del prezzo franco fabbrica del prodotto essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3301 Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, Fabbricazione in cui il valore di tutti i detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oloresine compresi i materiali di un «gruppo»(4) diverso di materiali utilizzati non ecceda il 40 % d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essen- questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso del prezzo franco fabbrica del prodotto ziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei gruppo del prodotto possono essere utilizzati a prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o condizione che il loro valore totale non ecceda il macerazione; sottoprodotti terpenici residuali 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali
ex Capitolo 34 Saponi, agenti organici di superficie, preparazio- Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, Fabbricazione in cui il valore di tutti i ni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali utilizzati non ecceda il 40 % artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e materiali della stessa voce del prodotto possono del prezzo franco fabbrica del prodotto lucidare, candele e prodotti simili, paste per essere utilizzati a condizione che il loro valore totale modelli; «cere per l’odontoiatria» e composizioni non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del per l’odontoiatria a base di gesso; esclusi: prodotto ex 3403 Preparazioni lubrificanti contenenti meno di Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi tratta-
70 % in peso di oli di petrolio o di minerali menti specifici(1)
bituminosi o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condi- zione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
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(1) (2) (3) o (4)
3404 Cere artificiali e cere preparate:
– a base di paraffina, di cere di petrolio o di Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, minerali bituminosi, di residui paraffinici esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – altre Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, Fabbricazione in cui il valore di tutti i esclusi: materiali utilizzati non ecceda il 40 % – gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della del prezzo franco fabbrica del prodotto voce 1516, – gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, e – i materiali della voce 3404 Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il
20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 35 Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, Fabbricazione in cui il valore di tutti i di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi: esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali utilizzati non ecceda il 40 % materiali della stessa voce del prodotto possono del prezzo franco fabbrica del prodotto essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505 Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per
esempio: amidi e fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: – Eteri ed esteri di amidi o di fecole Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, Fabbricazione in cui il valore di tutti i compresi gli altri materiali della voce 3505 materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
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(1) (2) (3) o (4)
– altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, Fabbricazione in cui il valore di tutti i esclusi quelli della voce 1108 materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3507 Enzimi preparati non nominati né compresi Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali altrove utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 36 Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammi- Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, Fabbricazione in cui il valore di tutti i feri; leghe piroforiche; sostanze infiammabili esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali utilizzati non ecceda il 40 % materiali della stessa voce del prodotto possono del prezzo franco fabbrica del prodotto essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37 Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, Fabbricazione in cui il valore di tutti i esclusi: esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali utilizzati non ecceda il 40 % materiali della stessa voce del prodotto possono del prezzo franco fabbrica del prodotto essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701 Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibiliz-
zate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografi- che piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibi- lizzate, non impressionate, anche in caricatori: – Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, Fabbricazione in cui il valore di tutti i fotografia a colori (policromia), in caricatori esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali utilizzati non ecceda il 40 % materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a del prezzo franco fabbrica del prodotto condizione che il loro valore totale non ecceda il
30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
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(1) (2) (3) o (4)
– altre Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, Fabbricazione in cui il valore di tutti i esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali utilizzati non ecceda il 40 % materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere del prezzo franco fabbrica del prodotto utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodot- to. 3702 Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impres- Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, Fabbricazione in cui il valore di tutti i sionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702 materiali utilizzati non ecceda il 40 % dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a del prezzo franco fabbrica del prodotto sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibi- lizzate, non impressionate 3704 Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotogra- Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, Fabbricazione in cui il valore di tutti i fici, impressionati ma non sviluppati esclusi quelli delle voci 3701–3704 materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 38 Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, Fabbricazione in cui il valore di tutti i esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali utilizzati non ecceda il 40 % materiali della stessa voce del prodotto possono del prezzo franco fabbrica del prodotto essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3801 – Grafite colloidale in sospensione in olio e Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali grafite semicolloidale; paste di carbonio per utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco elettrodi fabbrica del prodotto – Grafite in forma di pasta, costituita da una Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della Fabbricazione in cui il valore di tutti i miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e voce 3403 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo materiali utilizzati non ecceda il 40 % di oli minerali franco fabbrica del prodotto del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3803 Tallol raffinato Raffinazione di tallol greggio Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
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(1) (2) (3) o (4)
ex 3805 Essenza di trementina al solfato, depurata Depurazione consistente nella distillazione o nella Fabbricazione in cui il valore di tutti i raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, materiali utilizzati non ecceda il 40 % greggia del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3806 «Gomme-esteri» Fabbricazione a partire da acidi resinici Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3807 Pece nera (pece di catrame di legno) Distillazione del catrame di legno Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3808 Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali inibitori di germinazione e regolatori di crescita utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco per piante, disinfettanti e prodotti simili presenta- fabbrica del prodotto ti in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide 3809 Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime fabbrica del prodotto preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nomina- ti né compresi altrove 3810 Preparazioni per il decapaggio dei metalli; prepa- Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali razioni disossidanti per saldare o brasare ed altre utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatu- fabbrica del prodotto ra dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazio- ni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempi- mento di elettrodi o di bacchette per saldatura
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3811 Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazio-
ne, additivi peptizzanti, preparazioni per miglio- rare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: – Additivi preparati per oli lubrificanti, conte- Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della nenti oli di petrolio o di minerali bituminosi voce 3811 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3812 Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazio- Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali ne»; plastificanti composti per gomma o materie utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco plastiche, non nominati né compresi altrove; fabbrica del prodotto preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche 3813 Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali granate e bombe estintrici utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3814 Solventi e diluenti organici composti, non Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali nominati né compresi altrove; preparazioni per utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco togliere pitture o vernici fabbrica del prodotto 3818 Elementi chimici drogati per essere utilizzati in Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco analoghe; composti chimici drogati per essere fabbrica del prodotto utilizzati in elettronica
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(1) (2) (3) o (4)
3819 Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi prepa- Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali rati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di fabbrica del prodotto petrolio o di minerali bituminosi 3820 Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali sbrinamento utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3821 Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali conservazione dei microrganismi (compresi i utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco virus e gli organismi simili) o delle cellule fabbrica del prodotto vegetali, umane o animali 3822 Reattivi per diagnostica o da laboratorio su Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco laboratorio preparati, anche presentati su suppor- fabbrica del prodotto to, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati
3823 Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli
acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali – Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, acidi di raffinazione esclusi quelli della stessa voce del prodotto – Alcoli grassi industriali Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823
3824 Leganti preparati per forme o per anime da
fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:
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(1) (2) (3) o (4)
– I seguenti prodotti di questa voce: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, Fabbricazione in cui il valore di tutti i – Leganti preparati per forme o per anime da esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali utilizzati non ecceda il 40 % fonderia, a partire da prodotti resinosi natu- materiali della stessa voce del prodotto possono del prezzo franco fabbrica del prodotto rali essere utilizzati a condizione che il loro valore totale – Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del e loro esteri prodotto – Sorbitolo diverso da quello della voce 2905 – Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d’ammonio o d’etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali – Scambiatori di ioni – Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche – Ossidi di ferro alcalinizzati per la depura- zione dei gas – Acque ammoniacali e masse depuranti e- saurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante – Acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri – Olio di flemma e olio di Dippel – Miscele di sali aventi differenti anioni – Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto – altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 3901 a Materie plastiche in forme primarie, cascami,
3915 ritagli e avanzi di materie plastiche; esclusi i
prodotti delle voci ex 3907 e 3912, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:
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(1) (2) (3) o (4)
– Prodotti addizionali omopolimerizzati nei Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i quali la parte di un monomero rappresenta – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 25 % oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto polimero – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto(5) – altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del Fabbricazione in cui il valore di tutti i capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo materiali utilizzati non ecceda il 25 % franco fabbrica del prodotto(5) del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3907 – Copolimeri ottenuti da policarbonati e copo- Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, limeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto(5) – Poliestere Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) 3912 Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della né compresi altrove, in forme primarie stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 3916 a Semilavorati e lavori di plastica; escluse le voci
3921 ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per le
quali valgono le regole seguenti: – Prodotti piatti, non solamente lavorati in Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del Fabbricazione in cui il valore di tutti i superficie o tagliati in forma diversa da quella capitolo 39 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo materiali utilizzati non ecceda il 25 % quadrata o rettangolare; altri prodotti, non franco fabbrica del prodotto del prezzo franco fabbrica del prodotto semplicemente lavorati in superficie
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– altri: – Prodotti addizionali omopolimerizzati nei Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i quali la parte di un monomero rappresenta – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 25 % oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto polimero – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto(5) – altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del Fabbricazione in cui il valore di tutti i capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo materiali utilizzati non ecceda il 25 % franco fabbrica del prodotto(5) del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3916 ed Profilati e tubi Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i ex 3917 – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 25 % 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3920 – Lastre o pellicole ionomere Fabbricazione a partire da un sale parziale di termo- Fabbricazione in cui il valore di tutti i plastica, che è un copolimero d’etilene e dell’acido materiali utilizzati non ecceda il 25 % metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni del prezzo franco fabbrica del prodotto metallici, principalmente di zinco e sodio – Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della di polietilene stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3921 Fogli di plastica, metallizzati Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamen- Fabbricazione in cui il valore di tutti i te trasparenti di spessore inferiore a 23 micron(6) materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 3922 a Articoli di plastica Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali
3926 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco
fabbrica del prodotto
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(1) (2) (3) o (4)
ex Capitolo 40 Gomma e lavori di gomma, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 4001 Lastre «crêpe» di gomma per suole Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale 4005 Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali primarie o in lastre, fogli o nastri utilizzati, esclusa la gomma naturale, non ecceda il
50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
4012 Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme
piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:
Pneumatici rigenerati, gomme piene o Rigenerazione di pneumatici usati semipiene, di gomma
altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012 ex 4017 Lavori di gomma indurita Fabbricazione a partire da gomma indurita
ex Capitolo 41 Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 4102 Pelli gregge di ovini, depilate o senza vello Slanatura di pelli di pecora o di agnello da 4104 a Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, Riconciatura di cuoio e pelli preconciati
4106 conciati o in crosta, anche spaccati, ma non o
altrimenti preparati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 4107, 4112 e Cuoi preparati dopo la concia o dopo Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, 4113 l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depila- esclusi quelli delle voci 4104–4113 ti, anche spaccati, diversi da quelli della voce
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(1) (2) (3) o (4)
ex 4114 Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli Fabbricazione a partire da materiali delle voci 4104– metallizzati 4106, 4107, 4112 o 4113 a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 42 Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e esclusi quelli della stessa voce del prodotto contenitori simili; lavori di budella
ex Capitolo 43 Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artifi- Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, ciali; esclusi: esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 4302 Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: – Tavole, croci e manufatti simili Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confe- zione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite – altri Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria concia- te o preparate, non riunite 4303 Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria concia- oggetti di pelli da pellicceria te o preparate, non riunite, della voce 4302
ex Capitolo 44 Legno, carbone di legna e lavori di legno, Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 4403 Legno semplicemente squadrato Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato ex 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di sfogliato, piallato, levigato o incollato con testa giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
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(1) (2) (3) o (4)
ex 4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o ottenuti mediante tranciatura di legno stratifi- incollatura con giunture di testa cato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa ex 4409 Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: – Levigato o incollato con giunture di testa Levigatura o incollatura con giunture di testa – Liste e modanature Fabbricazione di liste e modanature da ex 4410 a Liste e modanature, per cornici, per la decora- Fabbricazione di liste e modanature ex 4413 zione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili ex 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un simili, di legno uso determinato ex 4416 Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato e loro parti, di legno sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato ex 4418 – Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, per costruzioni, di legno esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno – Liste e modanature Fabbricazione di liste e modanature ex 4421 Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, per calzature escluso il legno in fuscelli della voce 4409
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(1) (2) (3) o (4)
ex Capitolo 45 Sughero e lavori di sughero, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 4503 Lavori di sughero naturale Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501
Capitolo 46 Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
Capitolo 47 Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosi- Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, che; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex Capitolo 48 Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, carta o di cartone, esclusi: esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 4811 Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o Fabbricazione a partire da materiali per la fabbrica- quadrettati zione della carta del capitolo 47 4816 Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra Fabbricazione a partire da materiali per la fabbrica- carta per riproduzione di copie (diverse da quelle zione della carta del capitolo 47 della voce 4809), matrici complete per duplicato- ri e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole
4817 Buste, biglietti postali, cartoline postali non Fabbricazione:
illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di quelli della stessa voce del prodotto, e carta o di cartone, contenenti un assortimento di – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non prodotti cartotecnici per corrispondenza ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto ex 4818 Carta igienica Fabbricazione a partire da materiali per la fabbrica- zione della carta del capitolo 47
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(1) (2) (3) o (4)
ex 4819 Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imbal- Fabbricazione: laggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi di strati di fibre di cellulosa quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto ex 4820 Blocchi di carta da lettere Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 4823 Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa Fabbricazione a partire da materiali per la fabbrica- e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura zione della carta del capitolo 47
ex Capitolo 49 Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti esclusi quelli della stessa voce del prodotto e piani, esclusi: 4909 Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, stampate con auguri o comunicazioni personali, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911 anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni
4910 Calendari di ogni genere, stampati, compresi i
blocchi di calendari da sfogliare: – Calendari del genere «perpetuo», o muniti di Fabbricazione: blocchi di fogli sostituibili, montati su suppor- – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi ti di materia diversa dalla carta o dal cartone quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto – altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911
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(1) (2) (3) o (4)
ex Capitolo 50 Seta, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 5003 Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla Cardatura o pettinatura dei cascami di seta trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati da 5004 a ex Filati di seta e filati di cascami di seta Fabbricazione a partire da(7):
5006 – seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o
altrimenti preparati per la filatura, – altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, oppure – materiali per la produzione della carta
5007 Tessuti di seta o di cascami di seta:
– contenenti fili di gomma Fabbricazione a partire da filati semplici(7) – altri Fabbricazione a partire da(7): – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, oppure – carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazio- ni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatu- ra), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
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(1) (2) (3) o (4)
ex Capitolo 51 Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, crine, esclusi: esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 5106 a Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine Fabbricazione a partire da(7):
5110 – seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o
altrimenti preparati per la filatura, – fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimen- ti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, oppure – materiali per la produzione della carta da 5111 a Tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o
5113 di crine:
– contenenti fili di gomma Fabbricazione a partire da filati semplici(7) – altri Fabbricazione a partire da(7): – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, oppure – carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazio- ni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatu- ra), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
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(1) (2) (3) o (4)
ex Capitolo 52 Cotone, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 5204 a Filati di cotone Fabbricazione a partire da(7):
5207 – seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o
altrimenti preparati per la filatura, – fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimen- ti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, oppure – materiali per la produzione della carta da 5208 a Tessuti di cotone:
5212 – contenenti fili di gomma Fabbricazione a partire da filati semplici(7)
– altri Fabbricazione a partire da(7): – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, oppure – carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazio- ni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatu- ra), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
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(1) (2) (3) o (4)
ex Capitolo 53 Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, di filati di carta; esclusi: esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 5306 a Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta Fabbricazione a partire da(7):
5308 – seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o
altrimenti preparati per la filatura, – fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimen- ti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, oppure – materiali per la produzione della carta da 5309 a Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di
5311 filati di carta:
– contenenti fili di gomma Fabbricazione a partire da filati semplici(7) – altri Fabbricazione a partire da(7): – filati di cocco, – filati di iuta, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, oppure – carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazio- ni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappola- tura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
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(1) (2) (3) o (4)
da 5401 a Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o Fabbricazione a partire da(7):
5406 artificiali – seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o
altrimenti preparati per la filatura, – fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimen- ti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, oppure – materiali per la produzione della carta
5407 e 5408 Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:
– contenenti fili di gomma Fabbricazione a partire da filati semplici(7) – altri Fabbricazione a partire da(7): – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, oppure – carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazio- ni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatu- ra), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 5501 a Fibre sintetiche o artificiali in fiocco Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da
5507 paste tessili
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(1) (2) (3) o (4)
da 5508 a Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o Fabbricazione a partire da(7): 5511 artificiali in fiocco – seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, – fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimen- ti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, oppure – materiali per la produzione della carta da 5512 a Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:
5516 – contenenti fili di gomma Fabbricazione a partire da filati semplici(7)
– altri Fabbricazione a partire da(7): – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, oppure – carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazio- ni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatu- ra), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 56 Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; Fabbricazione a partire da(7): spago, corde e funi; manufatti di corderia; – filati di cocco, esclusi: – fibre naturali,
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(1) (2) (3) o (4)
– materiali chimici o paste tessili, oppure – materiali per la produzione della carta
5602 Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o
stratificati: – Feltri all’ago Fabbricazione a partire da(7): – fibre naturali, o – materiali chimici o paste tessili Tuttavia: – i filati di polipropilene della voce 5402, – le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o – i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – altri Fabbricazione a partire da(7): – fibre naturali, – fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o – materiali chimici o paste tessili
5604 Fili e corde di gomma, ricoperti di materie
tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: – Fili e corde di gomma, ricoperti di materie Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, tessili non ricoperti di materie tessili – altri Fabbricazione a partire da(7): – fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altri- menti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, oppure – materiali per la produzione della carta
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5605 Filati metallici e filati metallizzati, anche spirala- Fabbricazione a partire da(7): ti (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle – fibre naturali, o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati – fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, con metallo in forma di fili, di lamelle o di né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, polveri, oppure ricoperti di metallo – materiali chimici o paste tessili, oppure – materiali per la produzione della carta 5606 Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme Fabbricazione a partire da(7): simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), – fibre naturali, diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di – fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, detti «a catenella» – materiali chimici o paste tessili, oppure – materiali per la produzione della carta
Capitolo 57 Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili: – di feltro ad ago Fabbricazione a partire da(7): – fibre naturali, o – materiali chimici o paste tessili Tuttavia: – i filati di polipropilene della voce 5402, – le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o – i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto
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– di altri feltri Fabbricazione a partire da(7): – fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altri- menti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili – altri Fabbricazione a partire da(7): – filati di cocco o di iuta, – filati di filamenti sintetici o artificiali – fibre naturali, o – fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto ex capitolo 58 Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi: – elastici, costituiti da fili tessili associati a fili Fabbricazione a partire da filati semplici(7) di gomma – altri Fabbricazione a partire da(7): – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili o Stampa accompagnata da almeno due delle operazio- ni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatu- ra), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
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5805 Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti esclusi quelli della stessa voce del prodotto all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati
5810 Ricami in pezza, in strisce o in motivi Fabbricazione:
– a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto
5901 Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, Fabbricazione a partire da filati dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria
5902 Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati
ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: – Contenenti, in peso, non più di 90 % di Fabbricazione a partire da filati materie tessili – altri Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili 5903 Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di Fabbricazione a partire da filati materia plastica o stratificati con materia plasti- o ca, diversi da quelli della voce 5902 Stampa accompagnata da almeno due delle operazio- ni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità
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dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatu- ra), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 5904 Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo Fabbricazione a partire da(7): costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati
5905 Rivestimenti murali di materie tessili:
– impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati Fabbricazione a partire da filati con gomma, materie plastiche o altre materie – altri Fabbricazione a partire da(7): – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili o Stampa accompagnata da almeno due delle operazio- ni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatu- ra), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
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5906 Tessuti gommati, diversi da quelli della voce
5902: – Stoffe a maglia Fabbricazione a partire da(7): – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili – Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in Fabbricazione a partire da materiali chimici peso, più del 90 % di materie tessili – altri Fabbricazione a partire da filati 5907 Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele Fabbricazione a partire da filati dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o o per usi simili Stampa accompagnata da almeno due delle operazio- ni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatu- ra), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5908 Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di
materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: – Reticelle ad incandescenza, impregnate Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia – altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
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da 5909 a Manufatti tessili per usi industriali: 5911 – Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli Fabbricazione a partire da filati o da cascami di di feltro della voce 5911 tessuti o da stracci della voce 6310 – Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente Fabbricazione a partire da(7): utilizzati nelle macchine per cartiere o per – filati di cocco, altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, – i seguenti materiali: tubolari o senza fine, a catene e/o a trame – filato di politetrafluoroetilene(8), semplici o multiple, o a tessitura piana, a ca- – filati multipli di poliammide, spalmati, impre- tene e/o a trame multiple della voce 5911 gnati o ricoperti di resina fenolica – filati di fibre tessili sintetiche di poliammide aromatica, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico, – monofilato di politetrafluoroetilene(8), – filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide), – filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenoli- ca e spiralati di filati acrilici(8), – monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4 cicloe- sandictanolo e di acido isoftalico, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili – altri Fabbricazione a partire da(7): – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili
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(1) (2) (3) o (4)
Capitolo 60 Stoffe a maglia Fabbricazione a partire da(7): – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili
Capitolo 61 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: – ottenuti riunendo mediante cucitura, o altri- Fabbricazione a partire da filati(7) (9) menti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta – altri Fabbricazione a partire da(7): – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili
ex capitolo 62 Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi Fabbricazione a partire da filati(7) (9) da quelli a maglia, esclusi: ex 6202, Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli Fabbricazione a partire da filati(9) ex 6204, (bebè) ed accessori di abbigliamento confeziona- o ex 6206, ti per bambini piccoli, ricamati Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a ex 6209 ed condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del ex 6211 prezzo franco fabbrica del prodotto(9)
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ex 6210 ed Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto Fabbricazione a partire da filati(9) ex 6216 di un foglio di poliestere alluminizzato o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto(9)
6213 e 6214 Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe,
foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: – ricamati Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi(7) (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto(9) – altri Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi(7) (9) o Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finis- saggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofis- saggio, sollevamento del pelo, calandratura, tratta- mento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutte le merci non stampate delle voci
6213 e 6214 utilizzate non ecceda il 47,5 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
6217 Altri accessori di abbigliamento confezionati;
parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:
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– ricamati Fabbricazione a partire da filati(9) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto(9) – Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto Fabbricazione a partire da filati(9) di un foglio di poliestere alluminizzato o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto(9) – Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, Fabbricazione: tagliati – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto – altri Fabbricazione a partire da filati(9)
ex capitolo 63 Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, oggetti da rigattiere e stracci; esclusi: esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 6301 a Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine,
6304 ecc.; altri manufatti per l’arredamento:
– in feltro, non tessuti Fabbricazione a partire da(7): – fibre naturali, o – materiali chimici o paste tessili – altri: – ricamati Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi(7) (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto) a condi- zione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato
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non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – altri Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi(9)(10)
6305 Sacchi e sacchetti da imballaggio Fabbricazione a partire da(7):
– fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili
6306 Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per
imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: – non tessuti Fabbricazione a partire da(7) (9): – fibre naturali, o – materiali chimici o paste tessili – altri Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi(7) (9) 6307 Altri manufatti confezionati, compresi i modelli Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali di vestiti utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 6308 Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le filati, anche con accessori, per la confezione di condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli fosse incluso nell’assortimento. Tuttavia, articoli non ricamati, o di manufatti tessili simili, in imbal- originari possono essere incorporati a condizione che laggi per la vendita al minuto il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento
ex Capitolo 64 Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, oggetti, esclusi: escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
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6406 Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, suole diverse dalle suole esterne); suole interne esclusi quelli della stessa voce del prodotto amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti
ex Capitolo 65 Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, parti; esclusi: esclusi quelli della stessa voce del prodotto 6505 Cappelli, copricapo ed altre acconciature a Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili(9) maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite
ex Capitolo 66 Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro esclusi quelli della stessa voce del prodotto parti, esclusi: 6601 Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco giardino e simili) fabbrica del prodotto
Capitolo 67 Piume e calugine preparate e oggetti di piume o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex Capitolo 68 Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, materie simili, esclusi: esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 6803 Lavori di ardesia naturale o agglomerata Fabbricazione a partire dall’ardesia lavorata ex 6812 Lavori di amianto; lavori di miscele a base di Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio
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ex 6814 Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di mica agglomerata o ricostituita) altre materie
Capitolo 69 Prodotti ceramici Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex Capitolo 70 Vetro e lavori di vetro, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 7003, Vetro con uno strato non riflettente Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 ex 7004 ed ex 7005
7006 Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato,
smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie: – Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) strato di metallo dielettrico, semiconduttrici non ricoperte della voce 7006 secondo gli standard del SEMII(11) – altri Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 7007 Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 formati da fogli aderenti fra loro 7008 Vetri isolanti a pareti multiple Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 7009 Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 gli specchi retrovisivi
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7010 Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti esclusi quelli della stessa voce del prodotto per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli o per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il dispositivi di chiusura, di vetro valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto 7013 Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per esclusi quelli della stessa voce del prodotto usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o o
7018 Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il
valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 7019 Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati Fabbricazione a partire da: – stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, o – lana di vetro
ex Capitolo 71 Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, pietre semipreziose (fini) o simili, metalli prezio- esclusi quelli della stessa voce del prodotto si, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi:
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ex 7101 Perle fini o coltivate, assortite, infilate tempora- Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali neamente per comodità di trasporto utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 7102, Pietre preziose o semipreziose lavorate (naturali, Fabbricazione a partire da pietre preziose o semipre- ex 7103 ed sintetiche o ricostituite) ziose non lavorate ex 7104 7106, 7108 e Metalli preziosi:
7110 – greggi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce,
esclusi quelli delle voci 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni – semilavorati o in polvere Produzione a partire da metalli preziosi greggi ex 7107, Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di ex 7109 ed semilavorati metalli preziosi, greggi ex 7111 7116 Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali (gemme) o semipreziose (naturali, sintetiche o utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco ricostituite) fabbrica del prodotto 7117 Minuterie di fantasia Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
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ex capitolo 72 Ghisa, ferro e acciaio, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 7207 Semiprodotti di ferro o di acciai non legati Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205 da 7208 a Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme
7216 barre e profilati di ferro o di acciai non legati primarie della voce 7206
7217 Fili di ferro o di acciai non legati Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce ex 7218, Semiprodotti, prodotti laminati piatti, vergella o Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme 7219–7222 bordione, barre e profilati di acciai inossidabili primarie della voce 7218 7223 Fili di acciai inossidabili Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce ex 7224, Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme 7225–7228 profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non primarie delle voci 7206, 7218 o 7224 ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati 7229 Fili di altri acciai legati Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce
ex capitolo 73 Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 7301 Palancole Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 7302 Elementi per la costruzione di strade ferrate, di Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di
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appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie 7304, 7305 e Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206,
7306 7207, 7218 o 7224
ex 7307 Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura X5CrNiMo 1712), composti di più parti e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 7308 Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non impalcature, tettoie, porte e finestre e loro possono essere utilizzati intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ferro o di acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni ex 7315 Catene antisdrucciolevoli Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 74 Rame e lavori di rame, esclusi: Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto
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(1) (2) (3) o (4)
7401 Metalline cuprifere; rame da cementazione Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, (precipitato di rame) esclusi quelli della stessa voce del prodotto 7402 Rame non raffinato; anodi di rame per raffina- Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, zione elettrolitica esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7403 Rame raffinato e leghe di rame, greggio:
– rame raffinato Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto – leghe di rame e rame raffinato contenente altri Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o elementi da cascami ed avanzi di rame 7404 Cascami ed avanzi di rame Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7405 Leghe madri di rame Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce,
esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex Capitolo 75 Nichel e lavori di nichel, esclusi: Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto da 7501 a Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, 7503 ed altri prodotti intermedi della metallurgia del esclusi quelli della stessa voce del prodotto nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel
ex Capitolo 76 Alluminio e lavori di alluminio, esclusi: Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
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– in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto
7601 Alluminio greggio Fabbricazione:
– a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto o Fabbricazione tramite trattamento termico o elettroli- tico a partire da alluminio non legato o cascami ed avanzi di alluminio 7602 Cascami ed avanzi di alluminio Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 7616 Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche, Fabbricazione: griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi (comprese le tele continue o senza fine) e dalle quelli della stessa voce del prodotto. Si possono lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio tuttavia utilizzare tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie, reti e materiali si- mili, di fili di alluminio, e le lamiere e lastre, inci- se e stirate, di alluminio – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto
Capitolo 77 Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato
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ex Capitolo 78 Piombo e lavori di piombo, esclusi: Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto
7801 Piombo greggio:
– Piombo raffinato Fabbricazione a partire da piombo d’opera – altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7802 non possono essere utilizzati 7802 Cascami ed avanzi di piombo Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex Capitolo 79 Zinco e lavori di zinco, esclusi: Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto
7901 Zinco greggio Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce,
esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7902 non possono essere utilizzati 7902 Cascami ed avanzi di zinco Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
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ex Capitolo 80 Stagno e lavori di stagno, esclusi: Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto
8001 Stagno greggio Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce,
esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati 8002 e 8007 Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, stagno esclusi quelli della stessa voce del prodotto
capitolo 81 Altri metalli comuni, cermet; lavori di queste materie: – Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della materie stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 82 Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, posateria da tavola, di metalli comuni; parti di esclusi quelli della stessa voce del prodotto questi oggetti di metalli comuni, esclusi: 8206 Utensili compresi in almeno due delle voci da Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la esclusi quelli delle voci 8202 e 8205. Tuttavia, vendita al minuto utensili delle voci 8202–8205 possono essere incor- porati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.
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8207 Utensili intercambiabili per utensileria a mano, Fabbricazione:
anche meccanica o per macchine utensili (per – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi esempio: per imbutire, stampare, punzonare, quelli della stessa voce del prodotto, e maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del pro- trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili dotto di perforazione o di sondaggio
8208 Coltelli e lame trancianti per macchine o appa- Fabbricazione:
recchi meccanici – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto ex 8211 Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, lama tranciante o dentata, compresi i roncoli esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si chiudibili possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni 8214 Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) 8215 Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si pinze da zucchero e oggetti simili possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni
ex Capitolo 83 Lavori diversi di metalli comuni, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
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ex 8302 Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, per Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, edifici, e congegni di chiusura automatica per esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, porte gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto ex 8306 Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, comuni esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto
ex capitolo 84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi Fabbricazione: Fabbricazione in cui il valore di tutti i e congegni meccanici; parti di queste macchine o – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi materiali utilizzati non ecceda il 30 % apparecchi; esclusi: quelli della stessa voce del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto ex 8401 Elementi combustibili per reattori nucleari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, Fabbricazione in cui il valore di tutti i esclusi quelli della stessa voce del prodotto materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8402 Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse Fabbricazione: Fabbricazione in cui il valore di tutti i dalle caldaie per il riscaldamento centrale co- – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi materiali utilizzati non ecceda il 25 % struite per produrre contemporaneamente acqua quelli della stessa voce del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non «ad acqua surriscaldata» ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto
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8403 ed Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, Fabbricazione in cui il valore di tutti i ex 8404 quelle della voce 8402, e apparecchi ausiliari peresclusi quelli delle voci 8403 e 8404 materiali utilizzati non ecceda il 40 % caldaie per il riscaldamento del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406 Turbine a vapore Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali
utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8407 Motori a pistone alternativo o rotativo, con Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali accensione a scintilla (motori a scoppio) utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8408 Motori a pistone, con accensione per compres- Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali sione (motori diesel o semidiesel) utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8409 Parti riconoscibili come destinate, esclusivamen- Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali te o principalmente, ai motori delle voci 8407 o utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco
8408 fabbrica del prodotto
8411 Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a Fabbricazione: Fabbricazione in cui il valore di tutti i gas – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi materiali utilizzati non ecceda il 25 % quelli della stessa voce del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto 8412 Altri motori e macchine motrici Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8413 Pompe volumetriche rotative Fabbricazione: Fabbricazione in cui il valore di tutti i – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi materiali utilizzati non ecceda il 25 % quelli della stessa voce del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto
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– in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto ex 8414 Ventilatori e simili, per usi industriali Fabbricazione: Fabbricazione in cui il valore di tutti i – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi materiali utilizzati non ecceda il 25 % quelli della stessa voce del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto 8415 Macchine ed apparecchi per il condizionamento Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali dell’aria, comprendenti un ventilatore a motore e utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco dei dispositivi atti a modificare la temperatura e fabbrica del prodotto l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente 8418 Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro Fabbricazione: Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiale, altre macchine e apparecchi per la – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi materiali utilizzati non ecceda il 25 % produzione del freddo, con attrezzatura elettrica quelli della stessa voce del prodotto, del prezzo franco fabbrica del prodotto o di altra specie; pompe di calore diverse dalle – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non macchine ed apparecchi per il condizionamento ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del pro- dell’aria della voce 8415 dotto, e – in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati ex 8419 Macchine per l’industria del legno, della pasta Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i per carta, della carta e del cartone – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 30 % 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
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8420 Calandre e laminatoi, diversi da quelli Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 30 % macchine 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8423 Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le Fabbricazione: Fabbricazione in cui il valore di tutti i basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbri- – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi materiali utilizzati non ecceda il 25 % cati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di quelli della stessa voce del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto da 8425 a Macchine ed apparecchi di sollevamento, di Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i 8428 movimentazione, di carico o di scarico – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 30 % 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429 Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici,
ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: – Rulli compressori Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – altri Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 30 % 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto
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– entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8430 Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i il livellamento, lo spianamento, la escavazione, – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 30 % per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto perforazione della terra, dei minerali o dei – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali minerali metalliferi; battipali e macchine per della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del l’estrazione dei pali; spazzaneve prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8431 Parti riconoscibili come destinate, esclusivamen- Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali te o principalmente, ai rulli compressori utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8439 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 30 % fabbricazione o la finitura della carta o del 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto cartone – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8441 Altre macchine e apparecchi per la lavorazione Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i della pasta per carta, della carta o del cartone, – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 30 % comprese le tagliatrici di ogni tipo 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8443 Stampanti per macchine ed apparecchi per Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali ufficio (ad esempio, macchine automatiche per utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco
l’elaborazione dell’informazione, macchine per fabbrica del prodotto l’elaborazione di testi, ecc.)
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da 8444 a Macchine di queste voci per l’industria tessile Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali
8447 utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco
fabbrica del prodotto ex 8448 Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali delle voci 8444 e 8445 utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8452 Macchine per cucire, escluse le macchine per
cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: – Macchine per cucire unicamente con punto Fabbricazione in cui: annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg, – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il senza motore, o 17 kg con il motore 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non ecceda il valore di tutti i materiali originari utiliz- zati, e – il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell’uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono ori- ginari – altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8456 a Macchine utensili, apparecchi (loro parti di Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali 8466 ricambio ed accessori) delle voci 8456–8466 utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8469 a Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali 8472 scrivere, macchine calcolatrici, macchine auto- utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco matiche per l’elaborazione dell’informazione, fabbrica del prodotto duplicatori, cucitrici meccaniche)
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8480 Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali modelli per forme; forme per i metalli (diverse utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le fabbrica del prodotto materie minerali, la gomma o le materie plastiche 8482 Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a Fabbricazione: Fabbricazione in cui il valore di tutti i rulli o ad aghi (a rullini) – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi materiali utilizzati non ecceda il 25 % quelli della stessa voce del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto 8484 Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimen- Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali ti di guarnizioni di composizione diversa, presen- utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco tati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti fabbrica del prodotto di tenuta stagna meccanici ex 8486 – Macchine utensili che operano con asporta- Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali zione di qualsiasi materia, operanti con laser o utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, fabbrica del prodotto per elettroerosione, con procedimenti elettro- chimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori – macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spiana- trici per metalli, loro parti e accessori; – macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell’amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori
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– strumenti da traccia, che generano modelli per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresisten- te, loro parti e accessori – forme, per formare ad iniezione o per com- Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali pressione utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – macchine e apparecchi di sollevamento, di Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i movimentazione, di carico o di scarico – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 30 % 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8487 Parti di macchine o di apparecchi non nominate Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali né comprese altrove in questo capitolo, non utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco aventi congiunzioni elettriche, parti isolate fabbrica del prodotto elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche
ex Capitolo 85 Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro Fabbricazione: Fabbricazione in cui il valore di tutti i parti; apparecchi per la registrazione o la ripro- – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi materiali utilizzati non ecceda il 30 % duzione del suono, apparecchi per la registrazio- quelli della stessa voce del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto ne o la riproduzione delle immagini e del suono – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non per la televisione, e parti ed accessori di questi ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del pro- apparecchi, esclusi: dotto 8501 Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i elettrogeni – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 30 % 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
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(1) (2) (3) o (4)
8502 Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettriciFabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 30 % 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8504 Unità di alimentazione elettrica per le macchine Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali automatiche per l’elaborazione dell’informazione utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8517 Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezio- Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i ne della voce, di immagini o di altri dati, com- – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 25 % presi gli apparecchi per la comunicazione in una 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto rete senza filo (come una rete locale o estesa) – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o non ecceda il valore di tutti i materiali originari
8528 utilizzati
ex 8518 Microfoni e loro supporti, altoparlanti anche Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i montati nelle loro casse acustiche; amplificatori – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 25 % elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto di amplificazione del suono – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati 8519 Apparecchi per la registrazione e la riproduzione Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i del suono: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 30 % 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati
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8521 Apparecchi per la videoregistrazione o la video- Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i riproduzione, anche incorporanti un ricevitore di – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 30 % segnali videofonici 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati 8522 Parti ed accessori riconoscibili come destinati, Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali esclusivamente o principalmente, agli apparecchi utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco delle voci 8519–8521 fabbrica del prodotto
8523 Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non
volatile dei dati a base di semiconduttori, «sche- de intelligenti» ed altri supporti per la registra- zione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, incluse matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, ma esclusi i prodotti del capitolo 37 – Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non volatile dei dati a base di semiconduttori utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco ed altri supporti per la registrazione del suono fabbrica del prodotto o per simili registrazioni, non registrati, esclu- si i prodotti del capitolo 37 – Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i non volatile dei dati a base di semiconduttori – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 30 % ed altri supporti per la registrazione del suono 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto o per simili registrazioni, registrati, esclusi i – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali prodotti del capitolo 37 della voce 8523 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – Matrici e forme galvaniche per la fabbricazio- Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i ne di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37 – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 30 % 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto
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Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1) (2) (3) o (4)
– entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – Schede di prossimità e «schede intelligenti» Fabbricazione: Fabbricazione in cui il valore di tutti i con due o più circuiti integrati elettronici – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi materiali utilizzati non ecceda il 30 % quelli della stessa voce del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto – «Schede intelligenti» con un circuito integrato Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i elettronico – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 25 % 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semicondut- tore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un Paese non menzionato nell’articolo 3 8525 Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i la televisione, anche muniti di un apparecchio – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 25 % ricevente o di un apparecchio per la registrazione 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto o la riproduzione del suono; telecamere, fotoca- – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati mere digitali e videocamere digitali non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati 8526 Apparecchi di radiorilevamento e di radioscan- Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i daglio (radar), apparecchi di radionavigazione e – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 25 % apparecchi di radiotelecomando 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto
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(1) (2) (3) o (4)
– il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati 8527 Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i anche combinati, in uno stesso involucro, con un – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 25 % apparecchio per la registrazione o la riproduzione 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto del suono o con un apparecchio di orologeria – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati
8528 Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente
per la televisione incorporato; apparecchi rice- venti per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini: – Monitor e proiettori, senza apparecchio Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali ricevente per la televisione incorporato, dei utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco tipi esclusivamente o essenzialmente destinati fabbrica del prodotto ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce – Altri monitor e proiettori, senza apparecchio Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i ricevente per la televisione incorporato; appa- – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 25 % recchi riceventi per la televisione, anche in- 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto corporanti un apparecchio ricevente per la – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati radiodiffusione o la registrazione o la riprodu- non ecceda il valore di tutti i materiali originari zione del suono o di immagini; utilizzati
8529 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente
o principalmente agli apparecchi delle voci 8525–8528:
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(1) (2) (3) o (4)
– Destinate esclusivamente o principalmente Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali agli apparecchi di registrazione o di riprodu- utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco zione videofonica fabbrica del prodotto – Destinate esclusivamente o principalmente ai Fabbricazione: Fabbricazione in cui il valore di tutti i monitor e proiettori, senza apparecchio rice- – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi materiali utilizzati non ecceda il 30 % vente per la televisione incorporato, dei tipi quelli della stessa voce del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto esclusivamente o essenzialmente destinati ad – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non una macchina automatica per l’elaborazione ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del pro- dell’informazione della voce 8471 dotto – Altre Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 25 % 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati 8535 Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 30 % collegamento dei circuiti elettrici per una tensio- 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto ne superiore a 1000 V – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8536 Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento,
la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensio- ne inferiore o uguale a 1000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:
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(1) (2) (3) o (4)
– Apparecchi per l’interruzione, il sezionamen- Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i to, la protezione, la diramazione, – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 30 % l’allacciamento o il collegamento dei circuiti 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto elettrici per una tensione inferiore o uguale a – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali
1000 V della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto – Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche – di materie plastiche Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – di ceramica Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto – di rame Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto 8537 Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i supporti provvisti di vari apparecchi delle voci – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 30 % 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto elettrica, anche incorporanti strumenti o apparec- – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali chi del capitolo 90, e apparecchi di comando della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del numerico, diversi dagli apparecchi di commuta- prezzo franco fabbrica del prodotto zione della voce 8517 ex 8541 Diodi, transistor e simili dispositivi a semicon- Fabbricazione: Fabbricazione in cui il valore di tutti i duttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi materiali utilizzati non ecceda il 25 % tagliati in microplacchette quelli della stessa voce del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto
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(1) (2) (3) o (4)
– in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto
8542 Circuiti integrati elettronici
– Circuiti integrati monolitici Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 25 % 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semicondut- tore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un Paese non menzionato nell’articolo 3 – Multichip facenti parte di macchine o di Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali apparecchi, non nominati né compresi altrove utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco in questo capitolo fabbrica del prodotto – Altri Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 25 % 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8544 Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco od ossidati anodicamente), muniti o meno di fabbrica del prodotto pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione
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(1) (2) (3) o (4)
8545 Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco di altro carbonio, con o senza metallo, per usi fabbrica del prodotto elettrici 8546 Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8547 Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali con semplici parti metalliche di congiunzione utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco (per esempio: boccole a vite) annegate nella fabbrica del prodotto massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
8548 Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di
accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo – Microassiemaggi elettronici Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 25 % 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il
10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
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(1) (2) (3) o (4)
ex Capitolo 86 Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali loro parti; materiale fisso per strade ferrate o utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco simili; apparecchi meccanici (compresi quelli fabbrica del prodotto elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione, esclusi: 8608 Materiale fisso per strade ferrate o simili; appa- Fabbricazione: Fabbricazione in cui il valore di tutti i recchi meccanici (compresi quelli elettromecca- – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi materiali utilizzati non ecceda il 30 % nici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o quelli della stessa voce del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto di comando per strade ferrate o simili, reti – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazio- ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del pro- ni portuali o aerodromi; loro parti dotto
ex Capitolo 87 Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco esclusi: fabbrica del prodotto 8709 Autocarrelli non muniti di un dispositivo di Fabbricazione: Fabbricazione in cui il valore di tutti i sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimen- – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi materiali utilizzati non ecceda il 30 % ti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il quelli della stessa voce del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto trasporto di merci su brevi distanze; carrelli- – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto 8710 Carri da combattimento e autoblinde, anche Fabbricazione: Fabbricazione in cui il valore di tutti i armati; loro parti – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi materiali utilizzati non ecceda il 30 % quelli della stessa voce del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto
8711 Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi
con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car»):
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(1) (2) (3) o (4)
– con motore a pistone alternativo di cilindrata: – inferiore o uguale a 50 cm3 Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 20 % 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati – superiore a 50 cm3 Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 25 % 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati – altri Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 30 % 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati ex 8712 Biciclette senza cuscinetti a sfere Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, Fabbricazione in cui il valore di tutti i esclusi quelli della voce 8714 materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8715 Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il Fabbricazione: Fabbricazione in cui il valore di tutti i trasporto dei bambini e loro parti – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi materiali utilizzati non ecceda il 30 % quelli della stessa voce del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto 8716 Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; Fabbricazione: Fabbricazione in cui il valore di tutti i altri veicoli non automobili; loro parti – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi materiali utilizzati non ecceda il 30 % quelli della stessa voce del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto
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(1) (2) (3) o (4)
– in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto
ex Capitolo 88 Veicoli aerei, veicoli spaziali, e loro parti, Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, Fabbricazione in cui il valore di tutti i esclusi: esclusi quelli della stessa voce del prodotto materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8804 Rotochutes Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, Fabbricazione in cui il valore di tutti i compresi gli altri materiali della voce 8804 materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8805 Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, Fabbricazione in cui il valore di tutti i aerei; apparecchi e dispositivi per l’appontaggio esclusi quelli della stessa voce del prodotto materiali utilizzati non ecceda il 30 % di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; del prezzo franco fabbrica del prodotto apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti
Capitolo 89 Navigazione marittima o fluviale Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, Fabbricazione in cui il valore di tutti i esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali utilizzati non ecceda il 40 % gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 90 Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia Fabbricazione: Fabbricazione in cui il valore di tutti i e per cinematografia, di misura, di controllo o di – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi materiali utilizzati non ecceda il 30 % precisione; strumenti ed apparecchi medico- quelli della stessa voce del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non apparecchi; esclusi: ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto 9001 Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le fabbrica del prodotto lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed
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(1) (2) (3) o (4)
altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente 9002 Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali di qualsiasi materia, montati, per strumenti o utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavora- fabbrica del prodotto to otticamente 9004 Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali simili utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9005 Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, Fabbricazione: Fabbricazione in cui il valore di tutti i telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi materiali utilizzati non ecceda il 30 % astronomici a rifrazione e i loro sostegni quelli della stessa voce del prodotto, del prezzo franco fabbrica del prodotto – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto, e – in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati ex 9006 Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, Fabbricazione: Fabbricazione in cui il valore di tutti i comprese le lampade e tubi, per la produzione di – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi materiali utilizzati non ecceda il 30 % lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade quelli della stessa voce del prodotto, del prezzo franco fabbrica del prodotto per lampi di luce elettriche – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto, e – in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati
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(1) (2) (3) o (4)
9007 Cineprese e proiettori cinematografici, anche Fabbricazione: Fabbricazione in cui il valore di tutti i muniti di dispositivi per la registrazione o la – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi materiali utilizzati non ecceda il 30 % riproduzione del suono quelli della stessa voce del prodotto, del prezzo franco fabbrica del prodotto – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto, e – in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati 9011 Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomi- Fabbricazione: Fabbricazione in cui il valore di tutti i crografia, la cinefotomicrografia o la microproie- – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi materiali utilizzati non ecceda il 30 % zione quelli della stessa voce del prodotto, del prezzo franco fabbrica del prodotto – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto, e – in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati ex 9014 Altri strumenti e apparecchi di navigazione Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9015 Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali agrimensura, livellazione, fotogrammetria, utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia fabbrica del prodotto o geofisica, escluse le bussole; telemetri 9016 Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali o senza pesi utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
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9017 Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali esempio: macchine per disegnare, pantografi, utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi fabbrica del prodotto calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l’impiego manuale (per esempio: metri, micro- metri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo
9018 Strumenti ed apparecchi per la medicina, la
chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compre- si gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparec- chi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: – Poltrone per gabinetti da dentista, munite di Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, Fabbricazione in cui il valore di tutti i strumenti o di sputacchiera compresi gli altri materiali della voce 9018 materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – Altri Fabbricazione: Fabbricazione in cui il valore di tutti i – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi materiali utilizzati non ecceda il 25 % quelli della stessa voce del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto 9019 Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per Fabbricazione: Fabbricazione in cui il valore di tutti i massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparec- – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi materiali utilizzati non ecceda il 25 % chi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aero- quelli della stessa voce del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto solterapia, apparecchi respiratori di rianimazione – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ed altri apparecchi di terapia respiratoria ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto 9020 Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, Fabbricazione: Fabbricazione in cui il valore di tutti i escluse le maschere di protezione prive del – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi materiali utilizzati non ecceda il 25 % meccanismo e dell’elemento filtrante amovibile quelli della stessa voce del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto
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(1) (2) (3) o (4)
– in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto 9024 Macchine e apparecchi per prove di durezza, di Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali trazione, di compressione, di elasticità o di altre utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: fabbrica del prodotto metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) 9025 Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali simili a galleggiamento, termometri, pirometri, utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco barometri, igrometri e psicometri, registratori o fabbrica del prodotto no, anche combinati fra loro 9026 Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della portata, del livello, della pressione o di altre utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco caratteristiche variabili dei liquidi e dei gas (per fabbrica del prodotto esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 9027 Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); fabbrica del prodotto strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi
9028 Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, com-
presi i contatori per la loro taratura:
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(1) (2) (3) o (4)
– Parti e accessori Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – altri Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 30 % 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati 9029 Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali di produzione, tassametri, totalizzatori del utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco cammino percorso (contachilometri), pedometri]; fabbrica del prodotto indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi 9030 Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri stru- Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali menti ed apparecchi per la misura o il controllo di utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce fabbrica del prodotto 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti 9031 Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali controllo, non nominati né compresi altrove in utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco questo capitolo; proiettori di profili fabbrica del prodotto 9032 Strumenti e apparecchi di regolazione o di Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali controllo automatici utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9033 Parti ed accessori non nominati né compresi Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali altrove in questo capitolo, di macchine, apparec- utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco chi, strumenti od oggetti del capitolo 90 fabbrica del prodotto
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(1) (2) (3) o (4)
ex Capitolo 91 Orologeria, esclusi: Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9105 Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i orologeria, con movimento diverso da quello – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 30 % degli orologi tascabili 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati 9109 Movimenti di orologeria, completi e montati, Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i diversi da quelli di orologi tascabili – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 30 % 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati 9110 Movimenti di orologeria completi, non montati o Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i parzialmente montati «chablons»; movimenti di – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il materiali utilizzati non ecceda il 30 % orologeria incompleti, montati; sbozzi di movi- 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto menti di orologeria – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9111 Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro Fabbricazione: Fabbricazione in cui il valore di tutti i parti – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi materiali utilizzati non ecceda il 30 % quelli della stessa voce del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto 9112 Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orolo- Fabbricazione: Fabbricazione in cui il valore di tutti i geria e loro parti – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi materiali utilizzati non ecceda il 30 % quelli della stessa voce del prodotto, e del prezzo franco fabbrica del prodotto
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(1) (2) (3) o (4)
– in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto
9113 Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:
– Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali di metalli placcati o ricoperti di metalli pre- utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco ziosi fabbrica del prodotto – altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 92 Strumenti musicali; parti e accessori di questi Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali strumenti utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 93 Armi, munizioni e loro parti ed accessori Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 94 Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lette- Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, Fabbricazione in cui il valore di tutti i recci e simili; apparecchi per l’illuminazione non esclusi quelli della stessa voce del prodotto materiali utilizzati non ecceda il 40 % nominati né compresi altrove; insegne pubblici- del prezzo franco fabbrica del prodotto tarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbri- cate; esclusi: ex 9401 ed Mobili di metallo comune in cui sono incorporati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, Fabbricazione in cui il valore di tutti i ex 9403 tessuti non imbottiti di cotone di peso non esclusi quelli della stessa voce del prodotto materiali utilizzati non ecceda il 40 % superiore ai 300 g/m² o del prezzo franco fabbrica del prodotto fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezio- nato e pronto all’uso, con materiali della voce 9401 o 9403, a condizione che:
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(1) (2) (3) o (4)
– il valore del tessuto non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403 9405 Apparecchi per l’illuminazione (compresi i Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali proiettori) e loro parti, non nominati né compresi utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, fabbrica del prodotto targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove 9406 Costruzioni prefabbricate Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 95 Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, sport; loro parti e accessori, esclusi: esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 9503 Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili Fabbricazione: per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi specie quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto ex 9506 Bastoni per golf e loro parti e pezzi staccati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf
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(1) (2) (3) o (4)
ex Capitolo 96 Lavori diversi, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 9601 ed Lavori in materie animali, vegetali o minerali da Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavora- ex 9602 intaglio te, della medesima voce del prodotto ex 9603 Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali analoghi, le spazzole di pelo di martora o di utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco scoiattolo), scope meccaniche per l’impiego a fabbrica del prodotto mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili e scope di stracci 9605 Assortimenti da viaggio per la toletta personale, Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le per il cucito o la pulizia delle calzature o degli condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non indumenti fosse incluso nell’assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento
9606 Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per Fabbricazione:
bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi pressione; sbozzi di bottoni quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto 9608 Penne e matite a sfera; penne e stilografi con Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, punta di feltro o con altre punte porose; penne esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; possono essere utilizzati pennini o punte di pennini portamine; portapenne, portamatite ed oggetti della stessa voce simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609
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(1) (2) (3) o (4)
9612 Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e Fabbricazione:
nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altri- – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi menti preparati per lasciare impronte, anche quelli della stessa voce del prodotto, e montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non timbri, anche impregnati, con o senza scatola ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto ex 9613 Accendini piezoelettrici Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9614 Pipe, comprese le teste di pipe Fabbricazione a partire da sbozzi
capitolo 97 Oggetti d’arte, da collezione o di antichità Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto (1) Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3. (2) Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nella nota introduttiva 7.2. (3) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti, purché non siano classificate in un’altra voce del capitolo 32. (4) Per «gruppo» si intende una parte della designazione della voce separata dal resto da un punto e virgola. (5) Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci 3901–3906, da un lato, e 3907–3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predo- minante, per peso, nel prodotto. (6) Si considerano ad alta trasparenza i fogli il cui assorbimento ottico – misurato secondo l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) – è inferiore al 2 %. (7) Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5. (8) L’impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta. (9) Cfr. la nota introduttiva 6. (10) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6. (11) SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
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Allegato IIIa
Modello di certificato di circolazione delle merci EUR.1 e di domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1 Istruzioni per la stampa 1. Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 2. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne l’esecuzione a tipografie autorizzate. In quest’ultimo caso su ciascun certificato dev’essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l’identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
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Dichiarazione dell’esportatore
Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo, dichiara che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certifi- cato allegato; precisa le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a tali condi- zioni: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................
presenta i seguenti documenti giustificativi(1): ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................
s’impegna a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustifica- zione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certi- ficato allegato, nonché ad accettare qualunque controllo, eventualmente richiesto da dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra; chiede il rilascio del certificato allegato per queste merci.
....................................................................................................................................... (Luogo e data)
....................................................................................................................................... (Firma)
(1) Ad esempio: documenti d’importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci rie- sportate nello stesso Stato.
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Allegato IIIb
Modello del certificato di circolazione EUR-MED e di domanda di certificato di circolazione EUR-MED Istruzioni per la stampa 1. Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 2. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne l’esecuzione a tipografie autorizzate. In quest’ultimo caso su ciascun certificato dev’essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l’identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
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Dichiarazione dell’esportatore
Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo, dichiara che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certifi- cato allegato; precisa le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a tali condi- zioni: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................
presenta i seguenti documenti giustificativi(1): ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................
s’impegna a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustifica- zione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certi- ficato allegato, nonché ad accettare qualunque controllo, eventualmente richiesto da dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra; chiede il rilascio del certificato allegato per queste merci.
....................................................................................................................................... (Luogo e data)
....................................................................................................................................... (Firma)
(1) Ad esempio: documenti d’importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci rie- sportate nello stesso Stato.
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Allegato IVa
Testo della dichiarazione di origine
La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta confor- memente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte. Versione albanese Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. ……(1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale ……(2). Versione bosniaca Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br ……(1)) izjavljuje da su, osim ako je to – drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ……(2) preferencijalnog porijekla. Versione bulgara Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ……(1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …… преференциален произход(2). Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ……(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos pro- ductos gozan de un origen preferencial ……(2). Versione croata Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ……(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ……(2) preferencijalnog podrijetla. Versione ceca Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ……(1)) prohlašu- je, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ……(2). Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ……(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ……(2). Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ……(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht ande- res angegeben, präferenzbegünstigte ……(2) Ursprungswaren sind.
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Versione estone Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ……(1)) deklareerib, et need tooted on ……(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. Versione greca Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ……(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ……(2). Versione inglese The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ……(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ……(2) preferential origin. Versione francese L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ……(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ……(2)). Versione italiana L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ……(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ……(2). Versione lettone Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ……(1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocī- bu izcelsme no ……(2). Versione lituana Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ……(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ……(2) preferencinės kilmės prekės. Versione ungherese A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ……(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes ……(2) származású- ak. Versione dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. ……(1)) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со ……(2) преференциjaлно потекло.
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Versione maltese L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ……(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali ……(2). Versione montenegrina Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ……(1)) изјављује да су, осим ако то је другачије изричито наведено, ови производи ……(2) преференцијалног пориjекла.
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br ……(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ……(2) preferencijalnog porijekla. Versione olandese De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanever- gunning nr. ……(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende ver- melding, deze goederen van preferentiële …… oorsprong zijn(2). Versione polacca Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ……(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ……(2) preferencyjne pochodzenie. Versione portoghese O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n° ……(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ……(2). Versione rumena Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. ……(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială ……(2). Versione serba Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ……(1)) изјављује да су, осим ако је то другачије изричито наведено, ови производи ……(2) преференцијалног порекла.
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br ……(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ……(2) preferencijalnog porekla. Versione slovacca Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ……(1)) vyhla- suje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ……(2).
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Versione slovena Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ……(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ……(2) poreklo. Versione finlandese Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ……(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja …… alkuperätuotteita(2). Versione svedese Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ……(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsbe- rättigande …… ursprung(2). Versione araba
Versione ebraica
Versione faroese Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. ……(1)) váttar, at um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur ……(2). Versione islandese Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr ……(1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af …… fríðindaup- pruna(2). Versione norvegese Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisa- sjons nr ……(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har …… preferanseopprinnelse(2). Versione turca İşbu belge (gümrük onay No: ……(1)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin …… tercihli menşeli(2) maddeler olduğunu beyan eder.
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................................................................................................................................... (3) (Luogo e data)
................................................................................................................................... (4) (Firma dell’esportatore; deve inoltre essere scritto in modo leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)
(1) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiara- zione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio. (2) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM». (3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso. (4) Nei casi in cui l’esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall’obbligo della firma implica anche la dispensa dall’obbligo di indicare il nome del firmatario.
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Allegato IVb
Testo della dichiarazione di origine EUR-MED
La dichiarazione di origine EUR-MED, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte. Versione albanese Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. ……(1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale ……(2). – cumulation applied with …… (nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3) Versione bosniaca Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br ……(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ……(2) preferencijalnog porijekla. – cumulation applied with …… (nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3) Versione bulgara Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ……(1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …… преференциален произход(2). – cumulation applied with …… (nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3) Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ……(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos pro- ductos gozan de un origen preferencial ……(2). – cumulation applied with …… (nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3) Versione croata Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ……(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ……(2) preferencijalnog podrijetla. – cumulation applied with …… (nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3)
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Versione ceca Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ……(1)) prohlašu- je, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v …(2). – cumulation applied with …… (nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3) Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ……(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ……(2). – cumulation applied with …… (nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3) Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ……(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht ande- res angegeben, präferenzbegünstigte ……(2) Ursprungswaren sind. – cumulation applied with ……..(nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3) Versione estone Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ……(1)) deklareerib, et need tooted on ……(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. – cumulation applied with …… (nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3) Versione greca Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ……(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ……(2). – cumulation applied with …… (nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3) Versione inglese The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ……(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ……(2) preferential origin. – cumulation applied with …… (nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3) Versione francese L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ……(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ……(2)). – cumulation applied with …… (nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3)
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Versione italiana L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ……(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ……(2). – cumulation applied with …… (nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3) Versione lettone Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ……(1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocī- bu izcelsme no ……(2). – cumulation applied with …… (nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3) Versione lituana Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ……(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinės kilmės prekės. – cumulation applied with …… (nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3) Versione ungherese A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ……(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes ……(2) származású- ak. – cumulation applied with …… (nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3) Versione dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. ……(1)) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со ……(2) преференциjaлно потекло. – cumulation applied with …… (nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3) Versione maltese L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ……(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali ……(2). – cumulation applied with ……..(nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3) Versione montenegrina Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ……(1)) изјављује да су, осим ако је то другачије изричито наведено, ови производи ……(2) преференцијалног пориjекла.
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Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br ……(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ……(2) preferencijalnog porijekla. – cumulation applied with …… (nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3) Versione olandese De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanever- gunning nr. ……(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende ver- melding, deze goederen van preferentiële …… oorsprong zijn(2). – cumulation applied with …… (nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3) Versione polacca Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ……(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ……(2) preferencyjne pochodzenie. – cumulation applied with …… (nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3) Versione portoghese O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ……(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ……(2). – cumulation applied with …… (nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3) Versione rumena Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. ……(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială ……(2). – cumulation applied with …… (nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3) Versione serba Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ……(1)) изјављује да су, осим ако је то другачије изричито наведено, ови производи ……(2) преференцијалног порекла. Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br ……(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ……(2) preferencijalnog porekla. – cumulation applied with …… (nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3)
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Versione slovacca Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ……(1)) vyhla- suje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ……(2). – cumulation applied with …… (nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3) Versione slovena Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ……(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ……(2) poreklo. – cumulation applied with …… (nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3) Versione finlandese Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ……(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja …… alkuperätuotteita(2). – cumulation applied with …… (nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3) Versione svedese Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ……(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsbe- rättigande …… ursprung(2). – cumulation applied with …… (nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3) Versione araba
– cumulation applied with …… (nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3) Versione ebraica
– cumulation applied with …… (nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3) Versione faroese Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. ……(1)) váttar, at um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur ……(2). – cumulation applied with …… (nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3)
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Versione islandese Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr ……(1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af …… fríðindaup- pruna(2). – cumulation applied with …… (nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3) Versione norvegese Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisa- sjons nr ……(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har …… preferanseopprinnelse(2). – cumulation applied with …… (nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3) Versione turca İşbu belge (gümrük onay No: ……(1)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin …… tercihli menşeli(2) maddeler olduğunu beyan eder. – cumulation applied with …… (nome del Paese/dei Paesi) – no cumulation applied(3)
................................................................................................................................... (4) (Luogo e data)
................................................................................................................................... (5) (Firma dell’esportatore; deve inoltre essere scritto in modo leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)
(1) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiara- zione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio. (2) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM». (3) Compilare o cancellare ove opportuno. (4) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso. (5) Nei casi in cui l’esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall’obbligo della firma implica anche la dispensa dall’obbligo di indicare il nome del firmatario.
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Allegato V
Elenco delle Parti contraenti che non applicano disposizioni sulla restituzione parziale di cui all’articolo 14, paragrafo 7 della presente appendice
1. L’Unione europea,
2. gli Stati AELS,
3. la Repubblica di Turchia,
4. lo Stato di Israele,
5. le Isole Færøer,
6. i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione
europea.
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Appendice II
Disposizioni particolari che derogano alle disposizioni di cui all’Appendice I
Articolo 1 Articolo 2 Allegato I Scambi commerciali tra l’Unione europea e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea Allegato II Scambi commerciali tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare Allegato III Scambi commerciali tra l’Unione europea e il Regno del Marocco Allegato IV Scambi commerciali tra l’Unione europea e la Repubblica tunisina Allegato V Ceuta e Melilla Allegato VI Dichiarazione congiunta relativa al Principato di Andorra Allegato VII Dichiarazione congiunta relativa alla Repubblica di San Marino Allegato VIII Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea Allegato IX Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e il Regno del Marocco Allegato X Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e la Repubblica tunisina Allegato XI Scambi commerciali tra gli Stati AELS e la Repubblica tunisina Allegato XII Scambi commerciali nell’ambito dell’Accordo di libero scambio tra i Paesi arabi del Mediterraneo (Accordo di Agadir) Allegato A Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale Allegato B Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale Allegato C Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Algeria, Marocco, Tunisia o Turchia, senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale Allegato D Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Algeria, Marocco, Tunisia o Turchia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale Allegato E Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato AELS o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
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Allegato F Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato AELS o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferen- ziale
Art. 1 Le Parti contraenti possono applicare negli scambi bilaterali disposizioni particolari che derogano alle disposizioni stabilite nell’appendice I. Tali disposizioni particolari figurano negli allegati della presente appendice.
Art. 2 Le merci originarie di Ceuta e Melilla, di Andorra e di San Marino sono considerate prodotti originari nel commercio diagonale di cui all’articolo 3 dell’appendice I, a condizione che un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED siano stati rilasciati nel Paese di origine.
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Allegato I
Scambi commerciali tra l’Unione europea e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea
Art. 1 I prodotti elencati di seguito sono esclusi dal cumulo di cui all’articolo 3 dell’appen- dice I se: a) il Paese della destinazione finale è l’Unione europea e : i) i materiali utilizzati nella fabbricazione di questi prodotti sono originari di uno dei partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea; oppure ii) questi prodotti hanno acquisito il carattere originario sulla base di lavo- razioni o trasformazioni effettuate in uno dei Paesi partecipanti al pro- cesso di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea; oppure b) il Paese di destinazione finale è uno dei Paesi partecipanti al processo di sta- bilizzazione e di associazione dell’Unione europea, e: i) i materiali utilizzati nella fabbricazione di questi prodotti sono originari dell’Unione europea; o ii) questi prodotti hanno acquisito il carattere originario sulla base di lavo- razioni o trasformazioni effettuate nell’Unione europea.
Codice NC Designazione delle merci
1704 90 99 Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
1806 10 30 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
1806 10 90 – Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % – – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %
1806 20 95 – altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg – – altre – – – altre
1901 90 99 Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci 0401– 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove
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Codice NC Designazione delle merci
– altri – – altri (esclusi gli estratti di malto) – – – altri
2101 12 98 Altre preparazioni a base di caffè
2101 20 98 Altre preparazioni a base di tè o di mate
2106 90 59 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
– altre – – altre
2106 90 98 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
– altre, esclusi i concentrati di proteine e le sostanze proteiche testurizzate – – altre – – – altre
3302 10 29 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: – dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande – – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: – – – Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda: – – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol – – – – altre: – – – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di
5 % di glucosio o di amido o fecola
– – – – – altre
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Allegato II
Scambi commerciali tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare
Art. 1 I prodotti che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previ- ste dal presente allegato sono esclusi dal cumulo di cui all’articolo 3 dell’appen- dice I.
Art. 2 Cumulo nell’Unione europea Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Algeria, Marocco o Tunisia si considerano effettuate nell’Unione europea se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasfor- mazioni successive nell’Unione europea. I prodotti originari ottenuti in due o più Paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari dell’Unione europea solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.
Art. 3 Cumulo in Algeria Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nell’Unione europea, in Marocco o in Tunisia si considerano effettuate in Algeria se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Algeria. I prodotti originari ottenuti in due o più Paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari dell’Algeria solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.
Art. 4 Prove dell’origine 1. Fatto salvo l’articolo 16, paragrafi 4 e 5, dell’appendice I, un certificato di circo- lazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Algeria se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell’Unione europea o dell’Algeria, con applicazione del cumulo di cui agli arti- coli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I. 2. Fatto salvo l’articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell’appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati origi- nari dell’Unione europea o dell’Algeria, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appen- dice I.
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Art. 5 Dichiarazioni del fornitore 1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine, nell’Unione europea o in Algeria, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall’Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dall’Unione europea che sono state sottoposte a lavora- zione o trasformazione in questi Paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compi- lata per dette merci conformemente al presente articolo. 2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nell’Unione europea al fine di stabilire se i pro- dotti nella cui fabbricazione dette merci sono state utilizzate si possano considerare originari dell’Unione europea o dell’Algeria e soddisfino gli altri obblighi di cui all’appendice I. 3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all’alle- gato A, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in maniera abbastanza detta- gliata da consentirne l’identificazione. 4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Maroc- co, in Tunisia o nell’Unione europea rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un’unica dichiarazione del fornitore («dichiarazione a lungo termine del fornitore»), valida anche per le successive spedizioni. Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del Paese in cui è compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell’allegato B e descrive le merci in modo sufficientemente detta- gliato da consentirne l’identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o
contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il suo cliente se la dichiarazione a lungo termi- ne del fornitore non è più applicabile alle merci fornite. 5. Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stam- pate in una delle lingue in cui è redatto l’accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi
momento, su richiesta delle autorità doganali del Paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
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Art. 6 Documenti giustificativi La dichiarazione del fornitore comprovante la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia i mate- riali utilizzati, compilata in uno di questi Paesi, è considerata uno dei documenti di cui all’articolo 16, paragrafo 3, e all’articolo 21, paragrafo 5, dell’appendice I e all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari dell’Unione europea o dell’Algeria e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I.
Art. 7 Conservazione delle dichiarazioni del fornitore Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6. Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna o altri documenti commerciali concernenti le merci contemplate dalla dichiarazione inviate al cliente, nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del forni- tore.
Art. 8 Cooperazione amministrativa Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, l’Unione europea e l’Algeria si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Art. 9 Controllo delle dichiarazioni del fornitore 1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiara- zioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del Paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza delle informazioni ivi riportate. 2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore, le fatture, le bolle di consegna e gli altri documenti commer- ciali riguardanti le merci contemplate da tale dichiarazione alle autorità doganali del Paese in cui la dichiarazione è stata compilata indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.
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A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichia- razione del fornitore o nella la dichiarazione a lungo termine del fornitore. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del Paese in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. 4. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella la dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.
Art. 10 Sanzioni Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assogget- tato a sanzioni.
Art. 11 Zone franche 1. L’Unione europea e l’Algeria adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deteriora- mento.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari dell’Unione europea o
dell’Algeria siano importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine e siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della pre- sente Convenzione.
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Allegato III
Scambi commerciali tra l’Unione europea e il Regno del Marocco
Art. 1 I prodotti che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previ- ste dal presente allegato sono esclusi dal cumulo di cui all’articolo 3 dell’appen- dice I.
Art. 2 Cumulo nell’Unione europea Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Algeria, Marocco o Tunisia si considerano effettuate nell’Unione europea se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasfor- mazioni successive nell’Unione europea. I prodotti originari ottenuti in due o più Paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari dell’Unione europea solo se la lavorazione o trasformazione va al di là di quelle contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.
Art. 3 Cumulo in Marocco Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nell’Unione europea, in Algeria o in Tunisia si considerano effettuate in Marocco se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Marocco. I prodotti originari ottenuti in due o più Paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari del Marocco solo se la lavorazione o trasformazione va al di là di quelle contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.
Art. 4 Prove dell’origine 1. Fatto salvo l’articolo 16, paragrafi 4 e 5, dell’appendice I, un certificato di circo- lazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell’Unione europea o del Marocco se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell’Unione europea o del Marocco, con applicazione del cumulo di cui agli arti- coli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I. 2. Fatto salvo l’articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell’appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati origina- ri dell’Unione europea o del Marocco, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appen- dice I.
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Art. 5 Dichiarazioni del fornitore 1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine, nella Comunità o in Marocco, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall’Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dall’Unione europea che sono state sottoposte a lavora- zione o trasformazione in questi Paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compi- lata per dette merci conformemente al presente articolo. 2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nell’Unione europea al fine di stabilire se i pro- dotti nella cui fabbricazione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari dell’Unione europea o del Marocco e soddisfino gli altri obblighi di cui all’appendice I. 3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all’allegato A, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l’identificazione. 4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Maroc- co, in Tunisia o nell’Unione europea rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un’unica dichiarazione del fornitore, in appresso denominata «dichia- razione a lungo termine del fornitore», valida anche per le successive spedizioni. Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del Paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessa- rie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell’allegato B e descrive le merci in modo sufficientemente detta- gliato da consentirne l’identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o
contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il suo cliente se la dichiarazione a lungo ter- mine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite. 5. Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stam- pate in una delle lingue in cui è redatto l’accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi
momento, su richiesta delle autorità doganali del Paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
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Art. 6 Documenti giustificativi La dichiarazione del fornitore comprovante la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia i mate- riali utilizzati, compilata in uno di questi Paesi, è considerata uno dei documenti di cui all’articolo 16, paragrafo 3, e all’articolo 21, paragrafo 5, dell’appendice I e all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati originari dell’Unione europea o del Marocco e soddi- sfano gli altri obblighi di cui all’appendice I.
Art. 7 Conservazione delle dichiarazioni del fornitore Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, di tutte le fatture, bolle di consegna o di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6. Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve con- servare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna o altri documenti commerciali concernenti le merci contemplate dalla dichiarazione inviati al cliente, nonché dei documenti di cui all’articolo 5, para- grafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Art. 8 Cooperazione amministrativa Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, l’Unione europea e il Marocco si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Art. 9 Controllo delle dichiarazioni del fornitore 1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiara- zioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del Paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza delle informazioni ivi riportate. 2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore, le fatture, le bolle di consegna o gli altri documenti commer- ciali riguardanti le merci contemplate da tale dichiarazione alle autorità doganali del Paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.
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A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichia- razione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del Paese in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. 4. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.
Art. 10 Sanzioni Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assogget- tato a sanzioni.
Art. 11 Zone franche 1. L’Unione europea e il Marocco adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deteriora- mento. 2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari dell’Unione europea o del Marocco siano importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine e siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavora- zione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente Conven- zione.
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Allegato IV
Scambi commerciali tra l’Unione europea e la Repubblica tunisina
Art. 1 I prodotti che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previ- ste dal presente allegato sono esclusi dal cumulo di cui all’articolo 3 dell’appen- dice I.
Art. 2 Cumulo nell’Unione europea Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Algeria, Marocco o Tunisia si considerano effettuate nell’Unione europea se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasfor- mazioni successive nell’Unione europea. I prodotti originari ottenuti in due o più Paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari dell’Unione europea solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle opera- zioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.
Art. 3 Cumulo in Tunisia Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nell’Unione europea, in Algeria o in Marocco si considerano effettuate in Tunisia se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Tunisia. I prodotti originari ottenuti in due o più Paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari della Tunisia solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contem- plate dall’articolo 6 dell’appendice I.
Art. 4 Prove dell’origine 1. Fatto salvo l’articolo 16, paragrafi 4 e 5, dell’appendice I, un certificato di circo- lazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell’Unione europea o della Tunisia se i prodotti in questione possono essere considerati origina- ri dell’Unione europea o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appen- dice I. 2. Fatto salvo l’articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell’appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati origina- ri dell’Unione europea o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appen- dice I.
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Art. 5 Dichiarazioni del fornitore 1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine, nell’Unione europea o in Tunisia, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall’Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dall’Unione europea che sono state sottoposte a lavora- zione o trasformazione in questi Paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compi- lata per dette merci conformemente al presente articolo. 2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nell’Unione europea al fine di stabilire se i pro- dotti nella cui fabbricazione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari dell’Unione europea o della Tunisia e soddisfino gli altri obblighi di cui all’appendice I. 3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all’alle- gato A, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abba- stanza dettagliata da consentirne l’identificazione. 4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Maroc- co, in Tunisia o nell’Unione europea rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un’unica dichiarazione del fornitore (in appresso denominata «dichia- razione a lungo termine del fornitore»), valida anche per le successive spedizioni. Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del Paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessa- rie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell’allegato B e descrive le merci in modo sufficientemente detta-
gliato da consentirne l’identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il suo cliente se la dichiarazione a lungo ter- mine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite. 5. Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stam- pate in una delle lingue in cui è redatto l’accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese in cui la dichiarazione è compilata, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi
momento, su richiesta delle autorità doganali del Paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
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Art. 6 Documenti giustificativi La dichiarazione del fornitore comprovante la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia i mate- riali utilizzati, compilata in uno di questi Paesi, è considerata uno dei documenti di cui all’articolo 16, paragrafo 3, e all’articolo 21, paragrafo 5, dell’appendice I e all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari dell’Unione europea o della Tunisia e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I.
Art. 7 Conservazione delle dichiarazioni del fornitore Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, di tutte le fatture, bolle di consegna o qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6. Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve con- servare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, delle fatture, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte da tale dichiarazione e inviato al cliente nonché i documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Art. 8 Cooperazione amministrativa Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, l’Unione europea e la Repubblica tunisina si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Art. 9 Controllo delle dichiarazioni del fornitore 1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiara- zioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del Paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza delle informazioni ivi riportate. 2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore, le fatture, le bolla di consegna o gli altri documenti commer- ciali riguardanti le merci coperte da detta dichiarazione alle autorità doganali del Paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.
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A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichia- razione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del Paese in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. 4. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine.
Art. 10 Sanzioni Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assogget- tato a sanzioni.
Art. 11 Zone franche 1. L’Unione europea e la Tunisia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deteriora- mento. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari dell’Unione europea o della Tunisia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della pre- sente Convenzione.
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Allegato V
Ceuta e Melilla
Art. 1 Applicazione della presente Convenzione
1. Il termine «Unione europea» non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari di una Parte contraente diversa dall’Unione europea importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell’Unione europea ai sensi del protocollo n. 2 dell’atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repub- blica portoghese. Le Parti contraenti diverse dall’Unione europea riconoscono alle importazioni dei prodotti contemplati dall’accordo pertinente e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati dall’Unione europea e originari della stessa. 3. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, la presente Convenzione si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all’articolo 2.
Art. 2 Condizioni particolari 1. Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell’articolo
12 dell’appendice I, si considerano:
1) prodotti originari di Ceuta e Melilla: a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla; b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione: i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 5 dell’appendice I, oppure ii) che tali prodotti siano originari della Parte contraente importatrice o dell’Unione europea, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 6 dell’appendice I; 2) prodotti originari della Parte contraente esportatrice diversa dall’Unione eu- ropea: a) i prodotti interamente ottenuti nella Parte contraente esportatrice; b) i prodotti ottenuti nella Parte contraente esportatrice nella cui fabbrica- zione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a con- dizione: i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 5 dell’appendice I, oppure ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell’Unione europea, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 6 dell’appendice I.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
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3. L’esportatore, o il suo rappresentante autorizzato, inserisce il nome della Parte contraente esportatrice o importatrice e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 dei certifi- cati di circolazione EUR.1 o EUR-MED o nelle dichiarazioni di origine o nelle dichiarazioni di origine EUR-MED. Inoltre, se i prodotti sono originari di Ceuta e Melilla, questa indicazione è riportata nella casella 4 dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED o nelle dichiarazioni di origine o nelle dichiarazioni di origine EUR-MED. 4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell’applicazione della presente Convenzione a Ceuta e Melilla.
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Allegato VI
Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra
1. Le Parti contraenti diverse dall’Unione europea accettano come prodotti originari dell’Unione europea, ai sensi della presente Convenzione, i prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli 25–97 del sistema armonizzato. 2. La Convenzione si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del caratte- re originario dei prodotti summenzionati.
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Allegato VII
Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino
1. Le Parti contraenti diverse dall’Unione europea accettano come prodotti originari dell’Unione europea, ai sensi della presente Convenzione, i prodotti originari della Repubblica di San Marino. 2. La Convenzione si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del caratte- re originario dei prodotti summenzionati.
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Allegato VIII
Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea
Art. 1 I prodotti di seguito elencati sono esclusi dal cumulo di cui all’articolo 3 dell’appen- dice I se: a) il Paese di destinazione finale è la Repubblica di Turchia e: i) i materiali utilizzati nella fabbricazione di questi prodotti sono originari di uno dei partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, o ii) questi prodotti hanno acquisito il carattere originario sulla base di lavo- razioni o trasformazioni effettuate in uno dei partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea; o b) il Paese di destinazione finale è uno dei partecipanti al processo di stabiliz- zazione e di associazione dell’Unione europea, e: i) i materiali utilizzati nella fabbricazione di questi prodotti sono originari della Repubblica di Turchia, o ii) questi prodotti hanno acquisito il carattere originario sulla base di lavo- razioni o trasformazioni effettuate nella Repubblica di Turchia.
Codice NC Designazione delle merci
1704 90 99 Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
1806 10 30 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
1806 10 90 – Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % – – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %
1806 20 95 – altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg – – altre – – – altre
1901 90 99 Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci 0401– 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove
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Codice NC Designazione delle merci
– altri – – altri (esclusi gli estratti di malto) – – – altri
2101 12 98 Altre preparazioni a base di caffè
2101 20 98 Altre preparazioni a base di tè o di mate
2106 90 59(1) Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
– altre – – altre
2106 90 98 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
– altre, esclusi i concentrati di proteine e le sostanze proteiche testurizzate – – altre – – – altre
3302 10 29 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: – dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande – – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: – – – Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda: – – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol – – – – altre: – – – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola – – – – – altre (1) Questo prodotto non è escluso dal cumulo di cui all’articolo 1 del presente allegato negli scambi preferenziali tra la Repubblica di Turchia e l’ex Repubblica iugoslava di Mace- donia.
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Allegato IX
Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e il Regno del Marocco
Art. 1 I prodotti che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previ- ste dal presente allegato sono esclusi dal cumulo di cui all’articolo 3 dell’appen- dice I.
Art. 2 Cumulo in Turchia Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Algeria, Marocco o Tunisia si considerano effettuate in Turchia se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Turchia. I prodotti originari ottenuti in due o più Paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari della Turchia solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.
Art. 3 Cumulo in Marocco Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Algeria,in Tunisia o in Turchia si conside- rano effettuate in Marocco se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasforma- zioni successive in Marocco. I prodotti originari ottenuti in due o più Paesi in que- stione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari del Marocco solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contem- plate dall’articolo 6 dell’appendice I.
Art. 4 Prove dell’origine 1. Fatto salvo l’articolo 16, paragrafi 4 e 5, dell’appendice I, un certificato di circo- lazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della Turchia o del Marocco se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Turchia o del Marocco, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I. 2. Fatto salvo l’articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell’appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati origi- nari della Turchia o del Marocco, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e
3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I.
Art. 5 Dichiarazioni del fornitore 1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine, in Turchia o in Marocco, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall’Algeria, dal Marocco,
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dalla Tunisia o dalla Turchia, che sono state sottoposte a lavorazione o trasforma- zione in questi Paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferen- ziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo. 2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o in Turchia al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari della Turchia o del Marocco e soddisfino gli altri obblighi di cui all’appendice I. 3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata nell’alle- gato C, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abba- stanza dettagliata da consentirne l’identificazione. 4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Maroc- co, in Tunisia o in Turchia rimanga costante per lunghi periodi di tempo, egli può presentare un’unica dichiarazione del fornitore («dichiarazione a lungo termine del fornitore»), valida anche per le successive spedizioni. Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del Paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessa- rie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell’allegato D e descrive le merci in modo sufficientemente detta- gliato da consentirne l’identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il suo cliente se la dichiarazione a lungo ter- mine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite. 5. Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stam-
pate in una delle lingue in cui è redatto l’accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese in cui la dichiarazione è compilata, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi
momento, su richiesta delle autorità doganali del Paese in cui è compilata la dichia- razione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
Art. 6 Documenti giustificativi Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto in Algeria, in Marocco, in Tunisia o in Turchia i materiali utiliz- zati, compilate in uno di questi Paesi, sono considerate come uno dei documenti di
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cui all’articolo 16, paragrafo 3, e all’articolo 21, paragrafo 5, dell’appendice I e all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari della Turchia o del Marocco e soddi- sfano gli altri obblighi di cui all’appendice I.
Art. 7 Conservazione delle dichiarazioni del fornitore Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna o qualsiasi altro documento commerciale a cui è allegata la dichiarazione nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6. Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve con- servare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, delle fatture, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente nonché i documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Art. 8 Cooperazione amministrativa Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, la Turchia e il Marocco si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Art. 9 Controllo delle dichiarazioni del fornitore 1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiara- zioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del Paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza delle informazioni ivi riportate. 2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore, le fatture, le bolle di consegna o gli altri documenti commer- ciali riguardanti le merci coperte da detta dichiarazione alle autorità doganali del Paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichia- razione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.
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3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del Paese in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. 4. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine.
Art. 10 Sanzioni Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assogget- tato a sanzioni.
Art. 11 Zone franche
1. La Turchia e il Marocco adottano tutte le misure necessarie per evitare che i
prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deteriora- mento. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Tur- chia o del Marocco importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della pre- sente Convenzione.
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Allegato X
Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e la Repubblica tunisina
Art. 1 I prodotti che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previ- ste dal presente allegato sono esclusi dal cumulo di cui all’articolo 3 dell’appen- dice I.
Art. 2 Cumulo in Turchia Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Algeria, Marocco o Tunisia si considerano effettuate in Turchia se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Turchia. I prodotti originari ottenuti in due o più Paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari della Turchia solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.
Art. 3 Cumulo in Tunisia Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Turchia, Algeria o Marocco si considerano effettuate in Tunisia se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Tunisia. I prodotti originari ottenuti in due o più Paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari della Tunisia solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.
Art. 4 Prove dell’origine 1. Fatto salvo l’articolo 16, paragrafi 4 e 5, dell’appendice I, un certificato di circo- lazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della Turchia o della Tunisia se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Turchia o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I. 2. Fatto salvo l’articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell’appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati origina- ri della Turchia o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I.
Art. 5 Dichiarazioni del fornitore 1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine, in Turchia o in Tunisia, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall’Algeria, dal Marocco,
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dalla Tunisia o dalla Turchia, che sono state sottoposte a lavorazione o trasforma- zione in questi Paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferen- ziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo. 2. Le dichiarazioni dei fornitori di cui al paragrafo 1 costituiscono la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o in Turchia al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari della Turchia o della Tunisia e soddisfino gli altri obblighi di cui all’appendice I. 3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata nell’allegato C, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l’identificazione. 4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Maroc- co, in Tunisia o in Turchia rimanga costante per lunghi periodi di tempo, egli può presentare un’unica dichiarazione del fornitore («dichiarazione a lungo termine del fornitore»), valida anche per le successive spedizioni. Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del Paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessa- rie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell’allegato D e descrive le merci in modo sufficientemente detta- gliato da consentirne l’identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il suo cliente se la dichiarazione a lungo termi- ne del fornitore non è più applicabile alle merci fornite. 5. Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stam-
pate in una delle lingue in cui è redatto l’accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi
momento, su richiesta delle autorità doganali del Paese in cui è compilata la dichia- razione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
Art. 6 Documenti giustificativi La dichiarazione del fornitore comprovante la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto in Algeria, Marocco, Tunisia o Turchia i materiali utilizzati, compilata in uno di questi Paesi, è considerata uno dei documenti di cui all’arti-
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colo 16, paragrafo 3, e all’articolo 21, paragrafo 5, dell’appendice I e all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari della Turchia o della Tunisia e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I.
Art. 7 Conservazione delle dichiarazioni del fornitore Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna o qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6. Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve con- servare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente nonché i documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Art. 8 Cooperazione amministrativa Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, la Turchia e la Tunisia si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Art. 9 Controllo delle dichiarazioni del fornitore 1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiara- zioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del Paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza delle informazioni ivi riportate. 2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore, le fatture, le bolle di consegna o gli altri documenti commer- ciali riguardanti le merci coperte da tale dichiarazione alle autorità doganali del Paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichia- razione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.
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3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del Paese in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. 4. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine.
Art. 10 Sanzioni Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assogget- tato a sanzioni.
Art. 11 Zone franche
1. La Turchia e la Tunisia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i
prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deteriora- mento. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Tur- chia o della Tunisia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della pre- sente Convenzione.
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Allegato XI
Scambi commerciali tra gli Stati AELS e la Repubblica tunisina
Art. 1 I prodotti che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previ- ste dal presente allegato sono esclusi dal cumulo di cui all’articolo 3 dell’appen- dice I.
Art. 2 Cumulo in uno Stato AELS Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Tunisia si considerano effettuate in uno Stato AELS se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in uno Stato AELS. I prodotti originari ottenuti in due o più delle parti in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari di uno Stato AELS solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.
Art. 3 Cumulo in Tunisia Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate negli Stati AELS si considerano effettuate in Tunisia se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Tunisia. I prodotti originari ottenuti in due o più delle parti in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari della Tunisia solo se la lavora- zione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.
Art. 4 Prove dell’origine 1. Fatto salvo l’articolo 16, paragrafi 4 e 5, dell’appendice I, un certificato di circo- lazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato AELS o della Tunisia se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato AELS o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I. 2. Fatto salvo l’articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell’appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati origina- ri di uno Stato AELS o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I.
Art. 5 Dichiarazioni del fornitore 1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine, in uno Stato AELS o in Tunisia, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dalla Tunisia o dagli
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Stati AELS che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in questi Paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in consi- derazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo. 2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Tunisia o negli Stati AELS al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari degli Stati AELS o della Tunisia e soddisfino gli altri obblighi dell’appendice I. 3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata nell’allegato E, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l’identificazione. 4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Tunisia o negli Stati AELS rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un’unica dichia- razione del fornitore («dichiarazione a lungo termine del fornitore»), valida anche per le successive spedizioni. Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del Paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessa- rie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell’allegato F e descrive le merci in modo sufficientemente detta- gliato da consentirne l’identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il suo cliente se la dichiarazione a lungo ter- mine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite. 5. Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stam- pate in una delle lingue in cui è redatto l’accordo, conformemente alle disposizioni
di diritto interno del Paese in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi
momento, su richiesta delle autorità doganali del Paese in cui è compilata la dichia- razione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
Art. 6 Documenti giustificativi Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto negli Stati AELS o in Tunisia i materiali utilizzati, compilate in uno di questi Paesi, sono considerate uno dei documenti di cui all’articolo 16, para-
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grafo 3, e all’articolo 21, paragrafo 5, dell’appendice I e all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certifi- cato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere consi- derati prodotti originari di uno Stato AELS o della Tunisia e soddisfano gli altri requisiti di cui all’appendice I.
Art. 7 Conservazione delle dichiarazioni del fornitore Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, di tutte le fatture, bolle di consegna o qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6. Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve con- servare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e altri documenti commerciali concernenti le merci contemplate dalla dichiarazione e inviati al cliente, nonché dei documenti di cui all’articolo 5, para- grafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Art. 8 Cooperazione amministrativa Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, gli Stati AELS e la Tunisia si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Art. 9 Controllo delle dichiarazioni del fornitore 1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiara- zioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del Paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza delle informazioni ivi riportate. 2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore, le fatture, le bolle di consegna o gli altri documenti commer- ciali riguardanti le merci contemplate da detta dichiarazione alle autorità doganali del Paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichia- razione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.
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3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del Paese in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. 4. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine.
Art. 10 Sanzioni Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assogget- tato a sanzioni.
Art. 11 Zone franche 1. Gli Stati AELS e la Tunisia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine, che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deteriora- mento. 2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari di uno Stato AELS o della Tunisia siano importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine e siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavora- zione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente Conven- zione.
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Allegato XII
Scambi commerciali nell’ambito dell’Accordo di libero scambio tra i Paesi arabi del Mediterraneo (Accordo di Agadir)
I prodotti ottenuti nei Paesi aderenti all’Accordo di libero scambio tra i Paesi arabi del Mediterraneo (Accordo di Agadir) da materiali di cui ai capitoli 1–24 del sistema armonizzato sono esclusi dal cumulo diagonale con le altre parte contraenti se gli scambi di tali materiali non sono liberalizzati nell’ambito degli accordi di libero scambio conclusi tra il Paese di destinazione finale e il Paese di origine dei materiali utilizzati per la fabbricazione del prodotto.
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Allegato A
Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere ripro- dotte.
Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell’Unione euro- pea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:
1. per produrre queste merci sono stati impiegati nell’Unione europea, in Alge-
ria, in Marocco o in Tunisia i seguenti materiali non originari dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia:
Designazione delle Designazione dei materiali Voce dei materiali non Valore dei materiali non merci fornite(1) non originari utilizzati originari utilizzati(2) originari utilizzati(2) (3)
Totale
2. tutti gli altri materiali impiegati nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia per produrre queste merci sono originari dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia;
3. le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di
fuori dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia in con- formità dell’appendice I, articolo 11, della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:
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Designazione delle merci fornite Valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia(4)
(Luogo e data)
(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)
(1) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle. Esempio: Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna «Designazione delle merci fornite» e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separata- mente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato. (2) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie. Esempi: La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Algeria utilizza tessuti importati dall’Unione europea ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati. Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma di origine limita ad una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna «Valore dei materiali non originari utilizzati» il valore delle barre non originarie. (3) Per «valore dei materiali» s’intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere
indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite». (4) Per «valore aggiunto totale» s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
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Allegato B
Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell’Unione euro- pea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che ven- gono regolarmente fornite a ……(1), dichiaro che:
1. per produrre queste merci sono stati impiegati nell’Unione europea, in Alge-
ria, in Marocco o in Tunisia i seguenti materiali non originari dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia:
Designazione delle Designazione dei materiali Voce dei materiali non Valore dei materiali non merci fornite(2) non originari utilizzati originari utilizzati(3) originari utilizzati(3) (4)
Totale
2. tutti gli altri materiali utilizzati nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia per produrre queste merci sono originari dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia;
3. le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di
fuori dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia in con- formità dell’appendice I, articolo 11, della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:
Norme di origine preferenziali paneuromediterranee. Conv. regionale RU 2012
Designazione delle merci fornite Valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia(5)
La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di dette merci da .................................................................................................................................... a .................................................................................................................................. (6) Mi impegno ad informare immediatamente ……(1) qualora la dichiarazione non sia più valida. ....................................................................................................................................... (Luogo e data) ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... (Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)
(1) Nome e indirizzo del cliente. (2) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle. Esempio: Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna «Designazione delle merci fornite» e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separata- mente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato. (3) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie. Esempi: La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Algeria utilizza tessuti importati dall’Unione europea ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati. Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma di origine limita ad una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna «Valore dei materiali non originari utilizzati» il valore delle barre non originarie.
Norme di origine preferenziali paneuromediterranee. Conv. regionale RU 2012
(4) Per «valore dei materiali» s’intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite». (5) Per «valore aggiunto totale» s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite». (6) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del Paese in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 12 mesi.
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Allegato C
Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Algeria, Marocco, Tunisia o Turchia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere ripro- dotte.
Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Algeria, Marocco, Tunisia o Turchia senza aver acquisito il carattere originario a titolo prefe- renziale Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che
1. per produrre queste merci sono stati impiegati in Turchia, in Algeria, in
Marocco o in Tunisia i seguenti materiali non originari dell’Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Turchia:
Designazione delle Designazione dei materiali Voce dei materiali non Valore dei materiali non merci fornite(1) non originari utilizzati originari utilizzati(2) originari utilizzati(2) (3)
Totale
2. tutti gli altri materiali utilizzati in Algeria, Marocco, Tunisia o Turchia per produrre queste merci sono originari dell’Algeria, del Marocco, della Tuni- sia o della Turchia;
3. le merci seguenti hanno subito a lavorazioni o trasformazioni al di fuori
dell’Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Turchia in conformità dell’appendice I, articolo 11, della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:
Norme di origine preferenziali paneuromediterranee. Conv. regionale RU 2012
Designazione delle merci fornite Valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Turchia(4)
(Luogo e data)
(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)
(1) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle. Esempio: Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna «Designazione delle merci fornite» e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separata- mente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato. (2) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie. Esempi: La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Tunisia utilizza tessuti importati dalla Turchia ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore turco descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati. Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma di origine limita ad una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna «Valore dei materiali non originari utilizzati» il valore delle barre non originarie. (3) Per «valore dei materiali» s’intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in Algeria, in Marocco, in Tunisia o in Turchia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere
indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite». (4) Per «valore aggiunto totale» s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori dell’Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Turchia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Turchia, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specifi- cate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
Norme di origine preferenziali paneuromediterranee. Conv. regionale RU 2012
Allegato D
Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Algeria, Marocco,Tunisia o Turchia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Algeria, Marocco, Tunisia o Turchia senza aver acquisito il carattere originario a titolo prefe- renziale Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che ven- gono regolarmente fornite a ……(1), dichiaro che:
1. per produrre queste merci sono stati impiegati in Algeria, Marocco,Tunisia o
Turchia i seguenti materiali non originari dell’Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Turchia:
Designazione delle Designazione dei materiali Voce dei materiali non Valore dei materiali non merci fornite(2) non originari utilizzati originari utilizzati(3) originari utilizzati(3) (4)
Totale
2. tutti gli altri materiali utilizzati in Algeria, Marocco,Tunisia o Turchia per produrre queste merci sono originari dell’Algeria, del Marocco, della Tuni- sia o della Turchia;
3. le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di
fuori dell’Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Turchia in conformità dell’appendice I, articolo 11, della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:
Norme di origine preferenziali paneuromediterranee. Conv. regionale RU 2012
Designazione delle merci fornite Valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell’Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Turchia(5)
La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di dette merci da ................................................................................................................................... a ..................................................................................................................................(6) Mi impegno ad informare immediatamente ……(1) qualora la dichiarazione non sia più valida. ....................................................................................................................................... (Luogo e data) ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... (Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)
(1) Nome e indirizzo del cliente. (2) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle. Esempio: Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna «Designazione delle merci fornite» e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separata- mente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato. (3) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie. Esempi: La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Tunisia utilizza tessuti importati dalla Turchia ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore turco descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati. Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma di origine limita ad una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna «Valore dei materiali non originari utilizzati» il valore delle barre non originarie.
Norme di origine preferenziali paneuromediterranee. Conv. regionale RU 2012
(4) Per «valore dei materiali» s’intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in Algeria, in Marocco, in Tunisia o in Turchia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite». (5) Per «valore aggiunto totale» s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Turchia, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell’Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Turchia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specifi- cate nella colonna «Designazione delle merci fornite». (6) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del Paese in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 12 mesi.
Norme di origine preferenziali paneuromediterranee. Conv. regionale RU 2012
Allegato E
Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato AELS o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere ripro- dotte.
Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato AELS o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:
1. per produrre queste merci sono stati impiegati in uno Stato AELS o in Tuni-
sia i seguenti materiali non originari di uno Stato AELS o della Tunisia:
Designazione delle Designazione dei materiali Voce dei materiali non Valore dei materiali non merci fornite(1) non originari utilizzati originari utilizzati(2) originari utilizzati(2) (3)
Totale
2. tutti gli altri materiali utilizzati in uno Stato AELS o in Tunisia per produrre queste merci sono originari di uno Stato AELS o della Tunisia; 3. le merci seguenti hanno subito lavorazioni o trasformazioni al di fuori di uno Stato AELS o della Tunisia in conformità dell’appendice I, articolo 11, della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediter- ranee e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:
Norme di origine preferenziali paneuromediterranee. Conv. regionale RU 2012
Designazione delle merci fornite Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di uno Stato AELS o della Tunisia(4)
(Luogo e data)
(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)
(1) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle. Esempio: Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna «Designazione delle merci fornite» e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separata- mente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato. (2) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie. Esempi: La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Tunisia utilizza tessuti importati da uno Stato AELS ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornito- re dello Stato AELS descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati» senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati. Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma di origine limita ad una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna «Valore dei materiali non originari utilizzati» il valore delle barre non originarie. (3) Per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in uno Stato AELS o in Tunisia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per
ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite». (4) Per «valore aggiunto totale» s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori di uno Stato AELS o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di uno Stato AELS o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
Norme di origine preferenziali paneuromediterranee. Conv. regionale RU 2012
Allegato F
Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato AELS o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato AELS o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che ven- gono regolarmente fornite a ……(1), dichiaro che:
1. per produrre queste merci sono stati impiegati in uno Stato AELS o in Tuni-
sia i seguenti materiali non originari di uno Stato AELS o della Tunisia:
Designazione delle Designazione dei materiali Voce dei materiali non Valore dei materiali non merci fornite(2) non originari utilizzati originari utilizzati(3) originari utilizzati(3) (4)
Totale
2. tutti gli altri materiali utilizzati in uno Stato AELS o in Tunisia per produrre queste merci sono originari di uno Stato AELS o della Tunisia; 3. le merci seguenti hanno subito lavorazioni o trasformazioni al di fuori di uno Stato AELS o della Tunisia in conformità dell’appendice I, articolo 11, della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediter- ranee e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:
Designazione delle merci fornite Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di uno Stato AELS o della Tunisia(5)
Norme di origine preferenziali paneuromediterranee. Conv. regionale RU 2012
La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di dette merci da .................................................................................................................................... a .................................................................................................................................. (6) Mi impegno ad informare immediatamente ……(1) qualora la dichiarazione non sia più valida. ....................................................................................................................................... (Luogo e data) ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... (Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)
(1) Nome e indirizzo del cliente. (2) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle. Esempio: Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna «Designazione delle merci fornite» e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separata- mente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato. (3) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie. Esempi: La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Tunisia utilizza tessuti importati da uno Stato AELS ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il forni- tore dello Stato AELS descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utiliz- zati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati. Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma di origine limita ad una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna «Valore dei materiali non originari utilizzati» il valore delle barre non originarie. (4) Per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in uno Stato AELS o in Tunisia. Il
valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite». (5) Per «valore aggiunto totale» s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori di uno Stato AELS o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di uno Stato AELS o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite». (6) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del Paese in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 12 mesi.
Norme di origine preferenziali paneuromediterranee. Conv. regionale RU 2012
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
Norme di origine preferenziali paneuromediterranee. Conv. regionale RU 2012
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.
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