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AS 2012 6555

Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore

Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore

Modifica del 2 novembre 2012

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, ordina:

I Il regolamento del 19 aprile 20021 concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore è modificato come segue:

Art. 1.02 Il presente regolamento disciplina l’obbligo della patente sul Reno tra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» – km 166.53) e Rheinfelden (ponte-strada – km 149.10) per i differenti tipi e dimensioni di navigli nonché le condizioni per l’ottenimento della patente per il Reno superiore.

Art. 1.03 n. 1 e 2

1. Per condurre un naviglio sul Reno tra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrü-

cke» – km 166.53) e Rheinfelden (ponte-strada – km 149.10) occorre essere titolare di una patente per il Reno superiore, conformemente al presente regolamento, per il tipo e le dimensioni del naviglio interessato.

2. La grande o la piccola patente per il Reno superiore è rilasciata per il Reno

tra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» – km 166.53) e l’avamporto a valle della conca di Augst (km 155.85) oppure per il Reno tra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» – km 166.53) e Rheinfelden (ponte-strada – km 149.10). La patente sportiva per il Reno superiore e la patente delle autorità per il Reno superiore sono rilasciate unicamente per il Reno tra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» – km 166.53) e Rheinfelden (ponte-strada – km 149.10).

Art. 2.01 n. 4 4. Inoltre il tratto per il quale la grande patente per il Reno superiore è doman- data, dev’essere percorso quale marinaio, marinaio motorista, barcaiolo o timoniere a bordo di navigli motorizzati per condurre i quali è necessaria la grande patente per il Reno superiore, per lo meno nel seguente modo:

1 RS 747.224.221

2012-1923 6555

Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore RU 2012

a. per il tratto fra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» – km 166.53) e l’avamporto a valle della conca di Augst (km 155.85) sedici volte nel corso degli ultimi dieci anni prima del ricevimento della domanda, di cui almeno tre volte in ciascuna direzione durante l’ultimo anno; b. per il tratto fra l’avamporto a valle della conca di Augst (km 155.85) e Rheinfelden (ponte-strada – km 149.10) quattro volte in ciascuna dire- zione durante gli ultimi due anni prima del ricevimento della domanda.

Art. 2.02 n. 4 4. Inoltre il tratto per il quale la grande patente per il Reno superiore è doman- data, dev’essere percorso quale marinaio, marinaio motorista, barcaiolo o timoniere a bordo di navigli motorizzati per condurre i quali è necessaria la grande patente per il Reno superiore, per lo meno nel seguente modo: a. per il tratto fra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» – km 166.53) e l’avamporto a valle della conca di Augst (km 155.85) sedici volte nel corso degli ultimi dieci anni prima del ricevimento della domanda, di cui almeno tre volte in ciascuna direzione durante l’ultimo anno; b. per il tratto fra l’avamporto a valle della conca di Augst (km 155.85) e Rheinfelden (ponte-strada – km 149.10) quattro volte in ciascuna dire- zione durante gli ultimi due anni prima del ricevimento della domanda.

Art. 2.03 n. 3, frase introduttiva

3. Inoltre il tratto fra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» – km 166.53) e

Rheinfelden (ponte-strada – km 149.10) dev’essere stato percorso a bordo di un naviglio di una lunghezza di 15 m o più:

Art. 2.04 n. 1 lett. f

1. Chi intende ottenere la patente delle autorità per il Reno superiore deve:

f. avere percorso il tratto fra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» – km 166.53) e Rheinfelden (ponte-strada – km 149.10) a bordo di un navi- glio di una lunghezza di 15 m o più, almeno sedici volte nel corso degli ultimi dieci anni prima del ricevimento della domanda, di cui almeno tre volte in ciascuna direzione durante gli ultimi tre anni.

Art. 2.05 n. 1

1. Le percorrenze richieste sul Reno fra Basilea (ponte «Mittlere Rhein-

brücke» – km 166.53) e Rheinfelden (ponte-strada – km 149.10) e il tempo di navigazione devono essere provati mediante il libretto di servizio debita- mente compilato e verificato secondo il modulo dell’allegato A2 o mediante un libro di bordo debitamente compilato secondo il modulo dell’allegato A1

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Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore RU 2012

del regolamento del 2 giugno 20102 concernente il personale di navigazione sul Reno.

Art. 3.05 n. 3 3. Il titolare di un certificato di capacità nautica rilasciato da uno Stato rivie- rasco del Reno o dal Belgio oppure di un altro certificato di capacità valido per la condotta di navigli su altre idrovie e riconosciuto come equivalente dai Porti Renani Svizzeri deve, se intende ottenere una patente per il Reno superiore, soddisfare le condizioni d’ammissione dell’articolo 3.03; in occa- sione dell’esame, tuttavia, deve provare unicamente di conoscere le prescri- zioni e disposizioni valide fra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» – km 166.53) e Rheinfelden (ponte-strada – km 149.10) nonché di avere la neces- saria conoscenza del tratto.

Art. 4.01 n. 1 1. Il titolare di una patente per il Reno superiore deve, dietro presentazione di un certificato medico come da allegato B2, rilasciato da non oltre tre mesi, rinnovare la prova dell’idoneità presso i Porti Renani Svizzeri. I Porti Renani Svizzeri rilasciano al titolare di una patente per il Reno supe- riore, dietro presentazione del certificato medico e sulla base di quest’ul- timo: a. una nuova patente al compimento del 50° anno d’età e una ogni cinque anni fino al 65° anno d’età; b. una nuova patente o un’iscrizione sul certificato medico ogni anno dal compimento del 65° anno d’età. La prova dell’idoneità può essere fornita anche a un’altra autorità compe- tente degli Stati rivieraschi o del Belgio. Quest’ultima inoltra i documenti ai Porti Renani Svizzeri. L’iscrizione sul certificato medico deve recare una data di validità che sosti- tuisce quella riportata sulla patente.

II L’allegato A è sostituito dalla versione qui annessa.

2 RS 747.224.121

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Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore RU 2012

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

2 novembre 2012 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

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Allegato A

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