AS 2012 6915
Ordinanza sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA)
Ordinanza sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA)
Modifica del 21 novembre 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 15 ottobre 20081 sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 2
2 Alle riproduzioni si applica la tariffa di cui all’allegato.
Art. 16 cpv. 1 lett. c n. 5 e 6
1 La tassa di base ammonta annualmente a:
c. nell’ambito delle borse:
5. 300 000 franchi per esercente di sistemi di pagamento e di gestione
delle operazioni su titoli con un totale di bilancio di almeno 50 milioni di franchi,
6. 100 000 franchi per esercente di sistemi di pagamento e di gestione
delle operazioni su titoli con un totale di bilancio inferiore a 50 milioni di franchi.
Art. 20 cpv. 1 e 4
1 La tassa di base ammonta annualmente a:
a. per le direzioni di fondi:
1. 20 000 franchi per direzione di fondo con un ricavo lordo di almeno
50 milioni di franchi,
2. 10 000 franchi per direzione di fondo con un ricavo lordo compreso tra
5 milioni e 50 milioni di franchi,
3. 5000 franchi per direzione di fondo con un ricavo lordo inferiore a
5 milioni di franchi;
1 RS 956.122
2012-1916 6915
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA RU 2012
b. per società di investimento a capitale variabile (SICAV) autogestite:
1. 20 000 franchi per SICAV autogestita con un ricavo lordo di almeno
50 milioni di franchi,
2. 10 000 franchi per SICAV autogestita con un ricavo lordo compreso tra
5 milioni e 50 milioni di franchi,
3. 5000 franchi per SICAV autogestita con un ricavo lordo inferiore a
5 milioni di franchi;
c. 5000 franchi per le SICAV con gestione di terzi, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e le società di investimento a capitale fisso (SICAF); d. 5000 franchi per rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri; e. 1500 franchi per investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri mono- comparto; f. 1500 franchi per il primo segmento patrimoniale di un investimento colletti- vo di capitale svizzero o estero multi-comparto (fondi ombrello); 700 franchi per ogni ulteriore segmento; g. per gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri e di investimenti collettivi di capitale esteri che sottostanno alla vigilanza della FINMA:
1. 20 000 franchi per gerente patrimoniale con un ricavo lordo di almeno
50 milioni di franchi,
2. 10 000 franchi per gerente patrimoniale con un ricavo lordo compreso
tra 5 milioni e 50 milioni di franchi,
3. 5000 franchi per gerente patrimoniale con un ricavo lordo inferiore a
5 milioni di franchi;
h. 5000 franchi per le banche depositarie di investimenti collettivi di capitale svizzeri. 4 Il ricavo lordo si compone di tutte le indennità, come gli onorari e le commissioni.
Art. 21 cpv. 1
1 La tassa complementare è versata in parti uguali:
a. dagli investimenti collettivi di capitale svizzeri; b. dalle direzioni dei fondi, dai gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, dalle SICAV autogestite e dalle banche depositarie di investimenti collettivi di capitale svizzeri.
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA RU 2012
Art. 22 Tassa complementare per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri 1 Per il calcolo della tassa complementare per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri è determinante il patrimonio amministrato (patrimonio netto) al 31 dicembre dell’anno che precede l’anno di assoggettamento, così come è stato comunicato alla BNS.
2 La tassa complementare ammonta a 50 000 franchi al massimo. Nel caso dei fondi
ombrello questo limite massimo si applica a ciascun segmento patrimoniale.
Art. 23 Tassa complementare per le direzioni dei fondi, i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, le SICAV autogestite e le banche depositarie 1 Le direzioni dei fondi, i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e le SICAV autogestite versano la tassa complementare in funzione del ricavo lordo e delle dimensioni dell’impresa. 2 Per il calcolo della tassa complementare sono determinanti in parti uguali il ricavo lordo (tutte le indennità, come gli onorari e le commissioni) e le dimensioni dell’impresa (spese fisse), in base alla chiusura dei conti approvata dell’anno che precede l’anno di assoggettamento. 3 Le banche depositarie di investimenti collettivi di capitale svizzeri versano la tassa complementare in funzione del ricavo lordo. Quest’ultimo corrisponde alla commis- sione delle banche depositarie.
Art. 25 cpv. 3 lett. a e b
3 L’importo determinante dei premi incassati corrisponde:
a. per le imprese di assicurazione che esercitano attività assicurative dirette:
1. alle entrate dei premi provenienti dalle attività assicurative dirette in
Svizzera, previa deduzione dell’affare ceduto,
2. alle entrate dei premi provenienti dalle attività assicurative dirette che
l’impresa stessa esercita all’estero a partire dalla Svizzera (libera pre- stazione di servizi), previa deduzione dell’affare ceduto, e
3. alle entrate dei premi provenienti dalle attività assicurative dirette eser-
citate all’estero mediante intermediazione di una succursale all’estero, previa deduzione dell’affare ceduto; b. per le imprese di assicurazione svizzere che esercitano attività di riassicura- zione: a un quinto delle entrate dei premi provenienti dalle attività di riassi- curazione, previa deduzione dell’affare retrocesso;
Art. 33 cpv. 3
3 La tassa complementare di un intermediario finanziario direttamente sottoposto
ammonta a 20 000 franchi al massimo.
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II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
21 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato (art. 7 cpv. 2 e 8 cpv. 1)
Tariffe quadro ed esborsi
in franchi
1 Ambito delle banche e delle borse
1.1 Decisione concernente il conferimento di un’autorizza-
zione in quanto banca, commerciante di valori mobiliari, borsa o organizzazione analoga alla borsa (art. 2 e 3 della legge dell’8 nov. 19342 sulle banche, LBCR; art. 3 e 10 della legge del 24 mar. 19953 sulle borse, LBVM) 5 000–50 000
1.2 Decisione concernente il conferimento di un’autorizza-
zione complementare per banche o commercianti di valori mobiliari e decisione concernente una partecipazione qualificata (art. 3 cpv. 5 e 3ter LBCR; art. 10 cpv. 6 LBVM) 2 000–20 000
1.3 Decisione concernente il riconoscimento di un’agenzia di
rating (art. 6 cpv. 1 dell’ordinanza del 1° giu. 20124 sui fondi propri, OFoP) 5 000–30 000
1.4 Decisione concernente il ritiro del riconoscimento di
un’agenzia di rating (art. 6 cpv. 3 OFoP) 2 000–20 000
1.5 Decisione concernente la designazione della società
di audit e il cambio della società di audit per una banca, un commerciante di valori mobiliari, una borsa o un’organizzazione analoga alla borsa (art. 25 cpv. 2 LFINMA) 3 000–30 000
1.6 Decisione concernente la modifica di statuti, contratti di
società o regolamenti di una banca, un commerciante di valori mobiliari, una borsa o un’organizzazione analoga alla borsa (art. 3 cpv. 3 LBCR; art. 3 cpv. 5 e 4 cpv. 2 LBVM) 500–10 000
1.7 Decisione in relazione a richieste di decisione prelimina-
re, di deroghe o di agevolazioni in merito alla pubblicità delle partecipazioni secondo gli articoli 20 e 21 LBVM 3 000–30 000
1.8 Procedura in relazione alla cessazione volontaria
dell’attività dell’azienda (art. 37 LFINMA) 2 000–5 000
2 RS 952.0 3 RS 954.1 4 RS 952.03
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in franchi
2 Ambito degli investimenti collettivi di capitale
2.1 Decisione concernente il conferimento di
un’autorizzazione in quanto direzione di fondo, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, gerente patrimoniale o banca depositaria
2.2 Decisione concernente il conferimento di
un’autorizzazione in quanto rappresentante di investimen- ti collettivi di capitale esteri, sempreché non sia né una banca, né un commerciante di valori mobiliari, né un’impresa di assicurazione, né la direzione di un fondo, né un gerente patrimoniale (art. 13 LICol) 2 000–20 000
2.3 Decisione concernente l’approvazione della modifica dei
documenti organizzativi (statuti, regolamento di organiz- zazione, regolamento di investimento, contratto della società) della direzione di un fondo, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, gerente patrimoniale o di un rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 15 cpv. 1 e
16 LICol) 500–10 000
2.4 Decisione concernente l’approvazione del contratto del
fondo o degli statuti e del regolamento di investimento o del contratto di società di investimenti collettivi di capita- le aperti o chiusi (fondi di investimento, SICAV, SICAF, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale) per ciascun investimento collettivo di capitale mono-comparto o per ciascun segmento patrimoniale (art. 15 cpv. 1 lett. a–d e cpv. 2 LICol) 2 000–20 000
2.5 Decisione concernente l’approvazione della modifica del
contratto del fondo o degli statuti e del regolamento di investimento o del contratto di società di investimenti collettivi di capitale aperti o chiusi (art. 16 e 27 LICol) 1 000–10 000
2.6 Decisione concernente l’approvazione della distribuzione
di un investimento collettivo di capitale estero a investito- ri non qualificati per ciascun investimento collettivo di capitale mono-comparto o per ciascun segmento patrimo- niale (art. 15 cpv. 1 lett. e in comb. disp. con art. 120 LICol) 2 000–20 000
5 RS 951.31
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in franchi
2.7 Decisione concernente l’accertamento della legalità della
modifica dei documenti di un investimento collettivo di capitale estero (art. 15 cpv. 1 lett. e LICol) 500–10 000
2.8 Decisione concernente l’autorizzazione ad avviare
l’attività in qualità di distributore (art. 13 LICol) 1 000–10 000
2.9 Decisione concernente l’approvazione dell’attribuzione di
mandati a periti incaricati delle stime di fondi immobiliari (art. 64 LICol) 1 000–5 000
2.10 Decisione concernente la designazione della società
di audit e il cambio della società di audit (art. 25 cpv. 2 LFINMA) 3 000–30 000
2.11 Procedura in relazione alla cessazione volontaria
dell’attività dell’azienda (art. 37 LFINMA) 2 000–5 000
3 Ambito delle imprese di assicurazione
3.1 Decisione concernente il rilascio dell’autorizzazione ad
avviare l’attività assicurativa (art. 3 cpv. 1 e 4 LSA6) 5 000–50 000
3.2 Decisione concernente il conferimento
dell’autorizzazione a esercitare l’attività in un ulteriore ramo assicurativo (art. 3 cpv. 1 e 4 LSA) 2 000–10 000
3.3 Decisione concernente l’approvazione di tariffe e condi-
zioni generali d’assicurazione (art. 4 cpv. 2 lett. r LSA) 1 000–12 000
3.4 Decisione concernente l’approvazione di valori di liqui-
dazione nell’assicurazione sulla vita al di fuori della previdenza professionale, per valore di liquidazione (art. 91 cpv. 2 della legge del 2 apr. 19087 sul contratto d’assicurazione, LCA e art. 127 OS8) 500–5 000
3.5 Decisione concernente l’approvazione di valori di liqui-
dazione nella previdenza professionale (art. 91 cpv. 2 LCA e art. 127 OS) 1 000–12 000
3.6 Decisione concernente le partecipazioni e i trasferimenti
nonché le modifiche del piano d’esercizio in relazione con tali transazioni (art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 2, 21 e 62 LSA) 5 000–50 000
3.7 Decisioni concernenti altre modifiche del piano
d’esercizio e modifiche nell’attività e nell’organizzazione (art. 4 cpv. 2, 11 cpv. 2 e 27 cpv. 2 LSA; art. 11 cpv. 1,
13 cpv. 2, 19 cpv. 2 e 99 cpv. 2 OS) 500–12 500
6 RS 961.01 7 RS 221.229.1 8 RS 961.011
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA RU 2012
in franchi
3.8 Decisioni in relazione al patrimonio vincolato e alle
disposizioni sugli investimenti (art. 70–95 OS) 500–12 500
3.9 Controlli in loco e ispezioni su ordine delle imprese
di assicurazione (art. 47 cpv. 1 LSA) 5 000–50 000
3.10 Provvedimenti conservativi (art. 51 segg. LSA) 1 000–10 000
3.11 Decisione in relazione alla cessazione volontaria
dell’attività dell’azienda (art. 60 LSA) 500–10 000
3.12 Attestazioni di solvibilità e altre attestazioni (art. 1 LSA) 300–1 000
3.13 Mandati di esami agli uffici di revisione e a terzi
(art. 29 cpv. 3 e 46 cpv. 2 LSA) 500–5 000
3.14 Verifiche speciali dei rapporti annuali (art. 25 LSA) 1 000–10 000
4 Ambito degli intermediari assicurativi
4.1 Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi,
per persona fisica (art. 43 cpv. 1 LSA) 300–3 000
4.2 Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi,
per persona giuridica (art. 43 cpv. 1 LSA) 300–3 000
4.3 Intervento in caso di attività d’intermediazione proibite
(art. 41 e 51 cpv. 2 lett. g LSA; Acc. del 19 dic. 19969 con il Liechtenstein concernente l’assicurazione diretta e l’intermediazione assicurativa) 500–10 000
4.4 Controlli in loco e ispezioni (art. 47 cpv. 1 LSA) 2 000–30 000
5 Ambito degli organismi di autodisciplina
5.1 Procedura di riconoscimento (art. 18 cpv. 1 lett. a e
5.2 Mutazioni (art. 24 cpv. 1 lett. a e c art. 24 seg. LRD) 200–10 000
5.3 Revisioni (art. 18 cpv. 1 lett. b e 2 LRD) 3 000–30 000
5.4 Procedura in relazione alla cessazione volontaria
dell’attività dell’azienda (art. 37 LFINMA) 500–5 000
6 Ambito degli intermediari finanziari direttamente
sottoposti
6.1 Procedura di autorizzazione (art. 14 LRD) 2 000–20 000
6.2 Mutazioni (art. 14 e 18 lett. b LRD) 400–4 000
6.3 Procedura in relazione alla cessazione volontaria
dell’attività dell’azienda (art. 37 LFINMA) 200–2 000
9 RS 0.961.514 10 RS 955.0
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in franchi
7 Ambito delle società di audit
7.1 Abilitazione di una società di audit (art. 26 cpv. 1
LFINMA) 10 000–50 000
7.2 Abilitazione di una società di audit per la verifica dei
gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e dei rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 26 cpv. 1 LFINMA) 2 000–20 000
7.3 Abilitazione di una società di audit per la verifica secondo
l’articolo 19b LRD 1 000–5 000
7.4 Abilitazione degli auditor responsabili (art. 26 cpv. 2
LFINMA) 1 000–10 000
7.5 Abilitazione degli auditor responsabili per la verifica dei
gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e dei rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 26 cpv. 2 LFINMA) 500–5 000
8 Emolumenti generali
8.1 Decisione concernente una richiesta secondo l’articolo 42
o 43 LFINMA o l’articolo 38 LBVM 3 000–15 000
9 Esborsi
9.1 La tassa per la riproduzione di documenti (fotocopie) è di
20 centesimi la pagina.
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