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AS 2012 6915

Ordinanza sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA)

Ordinanza sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA)

Modifica del 21 novembre 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 15 ottobre 20081 sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 2

2 Alle riproduzioni si applica la tariffa di cui all’allegato.

Art. 16 cpv. 1 lett. c n. 5 e 6

1 La tassa di base ammonta annualmente a:

c. nell’ambito delle borse:

5. 300 000 franchi per esercente di sistemi di pagamento e di gestione

delle operazioni su titoli con un totale di bilancio di almeno 50 milioni di franchi,

6. 100 000 franchi per esercente di sistemi di pagamento e di gestione

delle operazioni su titoli con un totale di bilancio inferiore a 50 milioni di franchi.

Art. 20 cpv. 1 e 4

1 La tassa di base ammonta annualmente a:

a. per le direzioni di fondi:

1. 20 000 franchi per direzione di fondo con un ricavo lordo di almeno

50 milioni di franchi,

2. 10 000 franchi per direzione di fondo con un ricavo lordo compreso tra

5 milioni e 50 milioni di franchi,

3. 5000 franchi per direzione di fondo con un ricavo lordo inferiore a

5 milioni di franchi;

1 RS 956.122

2012-1916 6915

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA RU 2012

b. per società di investimento a capitale variabile (SICAV) autogestite:

1. 20 000 franchi per SICAV autogestita con un ricavo lordo di almeno

50 milioni di franchi,

2. 10 000 franchi per SICAV autogestita con un ricavo lordo compreso tra

5 milioni e 50 milioni di franchi,

3. 5000 franchi per SICAV autogestita con un ricavo lordo inferiore a

5 milioni di franchi;

c. 5000 franchi per le SICAV con gestione di terzi, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e le società di investimento a capitale fisso (SICAF); d. 5000 franchi per rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri; e. 1500 franchi per investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri mono- comparto; f. 1500 franchi per il primo segmento patrimoniale di un investimento colletti- vo di capitale svizzero o estero multi-comparto (fondi ombrello); 700 franchi per ogni ulteriore segmento; g. per gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri e di investimenti collettivi di capitale esteri che sottostanno alla vigilanza della FINMA:

1. 20 000 franchi per gerente patrimoniale con un ricavo lordo di almeno

50 milioni di franchi,

2. 10 000 franchi per gerente patrimoniale con un ricavo lordo compreso

tra 5 milioni e 50 milioni di franchi,

3. 5000 franchi per gerente patrimoniale con un ricavo lordo inferiore a

5 milioni di franchi;

h. 5000 franchi per le banche depositarie di investimenti collettivi di capitale svizzeri. 4 Il ricavo lordo si compone di tutte le indennità, come gli onorari e le commissioni.

Art. 21 cpv. 1

1 La tassa complementare è versata in parti uguali:

a. dagli investimenti collettivi di capitale svizzeri; b. dalle direzioni dei fondi, dai gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, dalle SICAV autogestite e dalle banche depositarie di investimenti collettivi di capitale svizzeri.

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA RU 2012

Art. 22 Tassa complementare per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri 1 Per il calcolo della tassa complementare per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri è determinante il patrimonio amministrato (patrimonio netto) al 31 dicembre dell’anno che precede l’anno di assoggettamento, così come è stato comunicato alla BNS.

2 La tassa complementare ammonta a 50 000 franchi al massimo. Nel caso dei fondi

ombrello questo limite massimo si applica a ciascun segmento patrimoniale.

Art. 23 Tassa complementare per le direzioni dei fondi, i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, le SICAV autogestite e le banche depositarie 1 Le direzioni dei fondi, i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e le SICAV autogestite versano la tassa complementare in funzione del ricavo lordo e delle dimensioni dell’impresa. 2 Per il calcolo della tassa complementare sono determinanti in parti uguali il ricavo lordo (tutte le indennità, come gli onorari e le commissioni) e le dimensioni dell’impresa (spese fisse), in base alla chiusura dei conti approvata dell’anno che precede l’anno di assoggettamento. 3 Le banche depositarie di investimenti collettivi di capitale svizzeri versano la tassa complementare in funzione del ricavo lordo. Quest’ultimo corrisponde alla commis- sione delle banche depositarie.

Art. 25 cpv. 3 lett. a e b

3 L’importo determinante dei premi incassati corrisponde:

a. per le imprese di assicurazione che esercitano attività assicurative dirette:

1. alle entrate dei premi provenienti dalle attività assicurative dirette in

Svizzera, previa deduzione dell’affare ceduto,

2. alle entrate dei premi provenienti dalle attività assicurative dirette che

l’impresa stessa esercita all’estero a partire dalla Svizzera (libera pre- stazione di servizi), previa deduzione dell’affare ceduto, e

3. alle entrate dei premi provenienti dalle attività assicurative dirette eser-

citate all’estero mediante intermediazione di una succursale all’estero, previa deduzione dell’affare ceduto; b. per le imprese di assicurazione svizzere che esercitano attività di riassicura- zione: a un quinto delle entrate dei premi provenienti dalle attività di riassi- curazione, previa deduzione dell’affare retrocesso;

Art. 33 cpv. 3

3 La tassa complementare di un intermediario finanziario direttamente sottoposto

ammonta a 20 000 franchi al massimo.

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA RU 2012

II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

21 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA RU 2012

Allegato (art. 7 cpv. 2 e 8 cpv. 1)

Tariffe quadro ed esborsi

in franchi

1 Ambito delle banche e delle borse

1.1 Decisione concernente il conferimento di un’autorizza-

zione in quanto banca, commerciante di valori mobiliari, borsa o organizzazione analoga alla borsa (art. 2 e 3 della legge dell’8 nov. 19342 sulle banche, LBCR; art. 3 e 10 della legge del 24 mar. 19953 sulle borse, LBVM) 5 000–50 000

1.2 Decisione concernente il conferimento di un’autorizza-

zione complementare per banche o commercianti di valori mobiliari e decisione concernente una partecipazione qualificata (art. 3 cpv. 5 e 3ter LBCR; art. 10 cpv. 6 LBVM) 2 000–20 000

1.3 Decisione concernente il riconoscimento di un’agenzia di

rating (art. 6 cpv. 1 dell’ordinanza del 1° giu. 20124 sui fondi propri, OFoP) 5 000–30 000

1.4 Decisione concernente il ritiro del riconoscimento di

un’agenzia di rating (art. 6 cpv. 3 OFoP) 2 000–20 000

1.5 Decisione concernente la designazione della società

di audit e il cambio della società di audit per una banca, un commerciante di valori mobiliari, una borsa o un’organizzazione analoga alla borsa (art. 25 cpv. 2 LFINMA) 3 000–30 000

1.6 Decisione concernente la modifica di statuti, contratti di

società o regolamenti di una banca, un commerciante di valori mobiliari, una borsa o un’organizzazione analoga alla borsa (art. 3 cpv. 3 LBCR; art. 3 cpv. 5 e 4 cpv. 2 LBVM) 500–10 000

1.7 Decisione in relazione a richieste di decisione prelimina-

re, di deroghe o di agevolazioni in merito alla pubblicità delle partecipazioni secondo gli articoli 20 e 21 LBVM 3 000–30 000

1.8 Procedura in relazione alla cessazione volontaria

dell’attività dell’azienda (art. 37 LFINMA) 2 000–5 000

2 RS 952.0 3 RS 954.1 4 RS 952.03

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA RU 2012

in franchi

2 Ambito degli investimenti collettivi di capitale

2.1 Decisione concernente il conferimento di

un’autorizzazione in quanto direzione di fondo, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, gerente patrimoniale o banca depositaria

2.2 Decisione concernente il conferimento di

un’autorizzazione in quanto rappresentante di investimen- ti collettivi di capitale esteri, sempreché non sia né una banca, né un commerciante di valori mobiliari, né un’impresa di assicurazione, né la direzione di un fondo, né un gerente patrimoniale (art. 13 LICol) 2 000–20 000

2.3 Decisione concernente l’approvazione della modifica dei

documenti organizzativi (statuti, regolamento di organiz- zazione, regolamento di investimento, contratto della società) della direzione di un fondo, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, gerente patrimoniale o di un rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 15 cpv. 1 e

16 LICol) 500–10 000

2.4 Decisione concernente l’approvazione del contratto del

fondo o degli statuti e del regolamento di investimento o del contratto di società di investimenti collettivi di capita- le aperti o chiusi (fondi di investimento, SICAV, SICAF, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale) per ciascun investimento collettivo di capitale mono-comparto o per ciascun segmento patrimoniale (art. 15 cpv. 1 lett. a–d e cpv. 2 LICol) 2 000–20 000

2.5 Decisione concernente l’approvazione della modifica del

contratto del fondo o degli statuti e del regolamento di investimento o del contratto di società di investimenti collettivi di capitale aperti o chiusi (art. 16 e 27 LICol) 1 000–10 000

2.6 Decisione concernente l’approvazione della distribuzione

di un investimento collettivo di capitale estero a investito- ri non qualificati per ciascun investimento collettivo di capitale mono-comparto o per ciascun segmento patrimo- niale (art. 15 cpv. 1 lett. e in comb. disp. con art. 120 LICol) 2 000–20 000

5 RS 951.31

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in franchi

2.7 Decisione concernente l’accertamento della legalità della

modifica dei documenti di un investimento collettivo di capitale estero (art. 15 cpv. 1 lett. e LICol) 500–10 000

2.8 Decisione concernente l’autorizzazione ad avviare

l’attività in qualità di distributore (art. 13 LICol) 1 000–10 000

2.9 Decisione concernente l’approvazione dell’attribuzione di

mandati a periti incaricati delle stime di fondi immobiliari (art. 64 LICol) 1 000–5 000

2.10 Decisione concernente la designazione della società

di audit e il cambio della società di audit (art. 25 cpv. 2 LFINMA) 3 000–30 000

2.11 Procedura in relazione alla cessazione volontaria

dell’attività dell’azienda (art. 37 LFINMA) 2 000–5 000

3 Ambito delle imprese di assicurazione

3.1 Decisione concernente il rilascio dell’autorizzazione ad

avviare l’attività assicurativa (art. 3 cpv. 1 e 4 LSA6) 5 000–50 000

3.2 Decisione concernente il conferimento

dell’autorizzazione a esercitare l’attività in un ulteriore ramo assicurativo (art. 3 cpv. 1 e 4 LSA) 2 000–10 000

3.3 Decisione concernente l’approvazione di tariffe e condi-

zioni generali d’assicurazione (art. 4 cpv. 2 lett. r LSA) 1 000–12 000

3.4 Decisione concernente l’approvazione di valori di liqui-

dazione nell’assicurazione sulla vita al di fuori della previdenza professionale, per valore di liquidazione (art. 91 cpv. 2 della legge del 2 apr. 19087 sul contratto d’assicurazione, LCA e art. 127 OS8) 500–5 000

3.5 Decisione concernente l’approvazione di valori di liqui-

dazione nella previdenza professionale (art. 91 cpv. 2 LCA e art. 127 OS) 1 000–12 000

3.6 Decisione concernente le partecipazioni e i trasferimenti

nonché le modifiche del piano d’esercizio in relazione con tali transazioni (art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 2, 21 e 62 LSA) 5 000–50 000

3.7 Decisioni concernenti altre modifiche del piano

d’esercizio e modifiche nell’attività e nell’organizzazione (art. 4 cpv. 2, 11 cpv. 2 e 27 cpv. 2 LSA; art. 11 cpv. 1,

13 cpv. 2, 19 cpv. 2 e 99 cpv. 2 OS) 500–12 500

6 RS 961.01 7 RS 221.229.1 8 RS 961.011

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in franchi

3.8 Decisioni in relazione al patrimonio vincolato e alle

disposizioni sugli investimenti (art. 70–95 OS) 500–12 500

3.9 Controlli in loco e ispezioni su ordine delle imprese

di assicurazione (art. 47 cpv. 1 LSA) 5 000–50 000

3.10 Provvedimenti conservativi (art. 51 segg. LSA) 1 000–10 000

3.11 Decisione in relazione alla cessazione volontaria

dell’attività dell’azienda (art. 60 LSA) 500–10 000

3.12 Attestazioni di solvibilità e altre attestazioni (art. 1 LSA) 300–1 000

3.13 Mandati di esami agli uffici di revisione e a terzi

(art. 29 cpv. 3 e 46 cpv. 2 LSA) 500–5 000

3.14 Verifiche speciali dei rapporti annuali (art. 25 LSA) 1 000–10 000

4 Ambito degli intermediari assicurativi

4.1 Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi,

per persona fisica (art. 43 cpv. 1 LSA) 300–3 000

4.2 Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi,

per persona giuridica (art. 43 cpv. 1 LSA) 300–3 000

4.3 Intervento in caso di attività d’intermediazione proibite

(art. 41 e 51 cpv. 2 lett. g LSA; Acc. del 19 dic. 19969 con il Liechtenstein concernente l’assicurazione diretta e l’intermediazione assicurativa) 500–10 000

4.4 Controlli in loco e ispezioni (art. 47 cpv. 1 LSA) 2 000–30 000

5 Ambito degli organismi di autodisciplina

5.1 Procedura di riconoscimento (art. 18 cpv. 1 lett. a e

5.2 Mutazioni (art. 24 cpv. 1 lett. a e c art. 24 seg. LRD) 200–10 000

5.3 Revisioni (art. 18 cpv. 1 lett. b e 2 LRD) 3 000–30 000

5.4 Procedura in relazione alla cessazione volontaria

dell’attività dell’azienda (art. 37 LFINMA) 500–5 000

6 Ambito degli intermediari finanziari direttamente

sottoposti

6.1 Procedura di autorizzazione (art. 14 LRD) 2 000–20 000

6.2 Mutazioni (art. 14 e 18 lett. b LRD) 400–4 000

6.3 Procedura in relazione alla cessazione volontaria

dell’attività dell’azienda (art. 37 LFINMA) 200–2 000

9 RS 0.961.514 10 RS 955.0

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in franchi

7 Ambito delle società di audit

7.1 Abilitazione di una società di audit (art. 26 cpv. 1

LFINMA) 10 000–50 000

7.2 Abilitazione di una società di audit per la verifica dei

gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e dei rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 26 cpv. 1 LFINMA) 2 000–20 000

7.3 Abilitazione di una società di audit per la verifica secondo

l’articolo 19b LRD 1 000–5 000

7.4 Abilitazione degli auditor responsabili (art. 26 cpv. 2

LFINMA) 1 000–10 000

7.5 Abilitazione degli auditor responsabili per la verifica dei

gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e dei rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 26 cpv. 2 LFINMA) 500–5 000

8 Emolumenti generali

8.1 Decisione concernente una richiesta secondo l’articolo 42

o 43 LFINMA o l’articolo 38 LBVM 3 000–15 000

9 Esborsi

9.1 La tassa per la riproduzione di documenti (fotocopie) è di

20 centesimi la pagina.

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