AS 2012 791
Ordinanza concernente le tasse di bollo
Ordinanza concernente le tasse di bollo
Modifica del 15 febbraio 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 3 dicembre 19731 concernente le tasse di bollo è modificata come segue:
Art. 16 cpv. 1 1 La richiesta di esenzione dalla tassa secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettere a, c, d, f, g, j e l della legge dev’essere inoltrata all’Amministrazione federale delle contri- buzioni. La richiesta dev’essere motivata e contenere i mezzi di prova; i documenti invocati come mezzi di prova vanno allegati alla richiesta.
Art. 16a Abrogato
Sezione 26 (art. 17a e 17b) Abrogata
II L’ordinanza del 19 dicembre 19662 sull’imposta preventiva è modificata come segue:
Art. 17 cpv. 1
1 La persona domiciliata in Svizzera (art. 9 cpv. 1 della legge) che
emette obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiarie in serie, che offre pubblicamente di accettare denari fruttiferi o accetta in modo continuo denari dietro interesse è tenuta, prima di iniziare la sua attività e senza esservi sollecitata, ad annunciarsi presso l’Ammi- nistrazione federale delle contribuzioni.
2012-0150 791
Ordinanza concernente le tasse di bollo RU 2012
Art. 19 cpv. 3
3 Ilcontribuente deve far figurare separatamente nei suoi libri di
commercio, insieme ai redditi relativi, la consistenza: delle obbliga- zioni di cassa (comprese obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie loro equiparate ai fini del rendiconto d’imposta); dei titoli di credito affini alle cambiali e degli altri titoli scontabili nonché degli averi di clienti, suddivisi in averi i cui redditi non sono soggetti all’imposta preventiva (art. 5 cpv. 1 lett. c della legge) e in averi i cui redditi sono soggetti all’imposta.
III La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2012.
15 febbraio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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