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AS 2012 791

Ordinanza concernente le tasse di bollo

Ordinanza concernente le tasse di bollo

Modifica del 15 febbraio 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 dicembre 19731 concernente le tasse di bollo è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 1 1 La richiesta di esenzione dalla tassa secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettere a, c, d, f, g, j e l della legge dev’essere inoltrata all’Amministrazione federale delle contri- buzioni. La richiesta dev’essere motivata e contenere i mezzi di prova; i documenti invocati come mezzi di prova vanno allegati alla richiesta.

Art. 16a Abrogato

Sezione 26 (art. 17a e 17b) Abrogata

II L’ordinanza del 19 dicembre 19662 sull’imposta preventiva è modificata come segue:

Art. 17 cpv. 1

1 La persona domiciliata in Svizzera (art. 9 cpv. 1 della legge) che

emette obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiarie in serie, che offre pubblicamente di accettare denari fruttiferi o accetta in modo continuo denari dietro interesse è tenuta, prima di iniziare la sua attività e senza esservi sollecitata, ad annunciarsi presso l’Ammi- nistrazione federale delle contribuzioni.

2012-0150 791

Ordinanza concernente le tasse di bollo RU 2012

Art. 19 cpv. 3

3 Ilcontribuente deve far figurare separatamente nei suoi libri di

commercio, insieme ai redditi relativi, la consistenza: delle obbliga- zioni di cassa (comprese obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie loro equiparate ai fini del rendiconto d’imposta); dei titoli di credito affini alle cambiali e degli altri titoli scontabili nonché degli averi di clienti, suddivisi in averi i cui redditi non sono soggetti all’imposta preventiva (art. 5 cpv. 1 lett. c della legge) e in averi i cui redditi sono soggetti all’imposta.

III La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2012.

15 febbraio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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