Lexipedia

AS 2013 1033

Convenzione del 6 ottobre 2001 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale

Convenzione del 6 ottobre 2001 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale

RS 0.672.936.74; RU 2013 135

Modifica delle aliquote Entrata in vigore con effetto dal 6 aprile 2013 Traduzione1

Art. 19 par. 1 e 3 Le aliquote di cui all’articolo 19 paragrafi 1 e 3 della Convenzione sono modificate come segue:

1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 21, gli agenti pagatori svizzeri riscuotono un’imposta alla fonte con effetto liberatorio (di seguito «imposta alla fonte») su redditi e utili da valori patrimoniali, alle aliquote seguenti: a) redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo l’articolo 25, per quanto non sono oggetto di ritenuta d’imposta o di divulgazione volontaria confor- memente all’Accordo sulla fiscalità del risparmio: 43 per cento; b) redditi su dividendi secondo l’articolo 26: 35 per cento; c) altri redditi secondo l’articolo 27: 43 per cento; d) utili da alienazione secondo l’articolo 28: 27 per cento. 3. Se la persona interessata ha trasmesso la sua dichiarazione d’intenti conforme- mente al paragrafo 4 dell’articolo 4, ma il suo statuto di persona non domiciliata nel Regno Unito non è stato attestato alla data menzionata nella disposizione di cui sopra, l’agente pagatore svizzero considera la persona interessata come domiciliata nel Regno Unito e, dall’inizio dell’anno fiscale interessato, effettua una riscossione d’imposta secondo il paragrafo 1. In deroga al paragrafo 1, per questi casi sono applicate le aliquote seguenti: a) redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo l’articolo 25, per quanto non sono oggetto di ritenuta d’imposta o di divulgazione volontaria confor- memente all’Accordo sulla fiscalità del risparmio: 45 per cento; b) redditi su dividendi secondo l’articolo 26: 37,5 per cento; c) altri redditi secondo l’articolo 27: 45 per cento; d) utili da alienazione secondo l’articolo 28: 28 per cento.

1 Dal testo originale francese (RO 2013 1033)

2013-0626 1033

Collaborazione in ambito fiscale. Conv. con il Regno Unito RU 2013

Dichiarazione congiunta relativa al pagamento liberatorio Le aliquote stabilite nella dichiarazione congiunta relativa al pagamento liberatorio contenuta nell’allegato della Convenzione sono modificate come segue:

Conformemente alla politica Svizzera volta a non attirare capitali non dichiarati e al desiderio del Regno Unito di accordare un effetto liberatorio ai residenti del Regno Unito cui è stata riscossa una ritenuta d’imposta secondo l’Accordo sulla fiscalità del risparmio, la Svizzera e il Regno Unito hanno convenuto quanto segue: I contribuenti del Regno Unito che hanno pagato la ritenuta d’imposta prevista dall’Accordo sulla fiscalità del risparmio e un pagamento liberatorio dell’8 per cento sui loro redditi derivanti da pagamenti di interessi sono esentati, per l’anno fiscale interessato, da qualsiasi imposta su questi pagamenti di interessi, compresi gli inte- ressi, le multe e gli utili. Scegliendo la ritenuta d’imposta sui redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo l’Accordo sulla fiscalità del risparmio, il contribuente del Regno Unito autorizza parimenti il pagamento dell’8 per cento sull’ammontare di questi interessi. Gli agenti pagatori svizzeri allestiscono a destinazione dei contribuenti del Regno Unito una certificazione che attesta l’effettuato pagamento liberatorio. L’autorità competente svizzera trasferisce il gettito generato da questo pagamento all’autorità competente britannica. Il pagamento liberatorio verrà adeguato di conseguenza in caso di modifica dell’aliquota d’imposta applicabile ai redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale.

Convenzione del 6 ottobre 2001 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale | Lexipedia | Lexipedia