AS 2015 1089
Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1)
Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1)
Modifica dell’11 febbraio 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 giugno 19951 per gli autisti è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 1 lett. h
1 La presente ordinanza non si applica ai conducenti di veicoli:
h. con un peso totale fino a 7,5 t e combinazioni di veicoli con un peso totale fino a 7,5 t:
1. non impiegati per trasporti commerciali di cose, oppure
2. utilizzati nel raggio di 100 km dalla sede dell’impresa per il trasporto di
materiale o attrezzature utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività professionale, a condizione che la guida del veicolo non superi in media la metà del tempo di lavoro settimanale;
1 Il conducente deve inserire nell’odocronografo il Paese d’inizio e di fine dell’atti- vità professionale. L’inserimento non è necessario se l’odocronografo è collegato a un servizio di posizionamento satellitare e registra automaticamente queste informa- zioni.
2 Le carte del conducente e del secondo conducente devono rimanere inserite
nell’apparecchio durante l’intera durata dell’attività professionale. Nell’inserire e nell’estrarre la carta, il conducente deve rispondere «sì» o «no» alle richieste di input dell’apparecchio.
Art. 19 Persone che seguono la formazione di autista di veicoli pesanti AFC
1 Le disposizioni del presente capoverso si applicano soltanto alle persone che
seguono la formazione di autista di veicoli pesanti AFC (art. 6 cpv. 2 OAC2 e che non hanno compiuto il 18° anno d’età. La durata quotidiana del lavoro della persona