Lexipedia

AS 2015 1089

Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1)

Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1)

Modifica dell’11 febbraio 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 giugno 19951 per gli autisti è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. h

1 La presente ordinanza non si applica ai conducenti di veicoli:

h. con un peso totale fino a 7,5 t e combinazioni di veicoli con un peso totale fino a 7,5 t:

1. non impiegati per trasporti commerciali di cose, oppure

2. utilizzati nel raggio di 100 km dalla sede dell’impresa per il trasporto di

materiale o attrezzature utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività professionale, a condizione che la guida del veicolo non superi in media la metà del tempo di lavoro settimanale;

1 Il conducente deve inserire nell’odocronografo il Paese d’inizio e di fine dell’atti- vità professionale. L’inserimento non è necessario se l’odocronografo è collegato a un servizio di posizionamento satellitare e registra automaticamente queste informa- zioni.

2 Le carte del conducente e del secondo conducente devono rimanere inserite

nell’apparecchio durante l’intera durata dell’attività professionale. Nell’inserire e nell’estrarre la carta, il conducente deve rispondere «sì» o «no» alle richieste di input dell’apparecchio.

Art. 19 Persone che seguono la formazione di autista di veicoli pesanti AFC

1 Le disposizioni del presente capoverso si applicano soltanto alle persone che

seguono la formazione di autista di veicoli pesanti AFC (art. 6 cpv. 2 OAC2 e che non hanno compiuto il 18° anno d’età. La durata quotidiana del lavoro della persona

Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1) | Lexipedia | Lexipedia