AS 2015 329
Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione del piccolo coleottero dell'alveare dall'Italia
Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione del piccolo scarabeo dell’alveare dall’Italia
del 15 gennaio 2015
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 33 capoverso 2 lettere a e c dell’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, ordina:
Art. 1 Scopo La presente ordinanza si prefigge di evitare l’introduzione del piccolo scarabeo dell’alveare (Aethina tumida) in Svizzera.
Art. 2 Importazioni vietate Sono vietate le importazioni provenienti dalle zone di protezione dell’Italia definite nell’allegato di: a. api (Apis mellifera); b. bombi (Bombus spp.); c. attrezzature apistiche usate; d. sottoprodotti apicoli non trasformati; e. miele in favo destinato al consumo umano.
Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 16 gennaio 20153.
15 gennaio 2015 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: p. o. Prisca Grossenbacher
RS 916.443.105.3 Allegato (art. 2)
Zone di protezione
Sono state definite zone di protezione le seguenti aree dell’Italia:
Area comprendente
Regione Calabria: l’intera regione Regione Sicilia: l’intera regione
Provvedimenti per prevenire l’introduzione del piccolo scarabeo dell’alveare RU 2015 dall’Italia. O dell’USAV
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Provvedimenti per prevenire l’introduzione del piccolo scarabeo dell’alveare RU 2015 dall’Italia. O dell’USAV