Lexipedia

AS 2016 3235

Protocollo che modifica l'Accordo del 26 maggio 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldavia relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci

Traduzione1

Protocollo che modifica l’Accordo del 26 maggio 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldavia relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci

Concluso il 19 maggio 2016 Entrato in vigore con scambio di note il 6 settembre 2016

Il Consiglio federale svizzero, e il Governo della Repubblica di Moldavia, (di seguito detti «Parti contraenti»), animati dal desiderio di continuare a sviluppare le reciproche relazioni volte a facili- tare i trasporti su strada tra i due Stati e in transito attraverso il loro territorio, hanno convenuto di modificare come segue l’Accordo del 26 maggio 19982 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldavia relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci (di seguito detto «Accordo»):

Art. 1 L’articolo 4 (Trasporti di merci) dell’Accordo è sostituito dal testo seguente: «1. Ogni trasportatore di una Parte contraente ha il diritto, senza autorizzazione, di importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico sul territorio dell’altra Parte contraente per trasportare merci: a) tra un luogo del territorio di una Parte contraente e un luogo del territorio dell’altra Parte contraente; b) dal territorio dell’altra Parte contraente verso uno Stato terzo o da uno Stato terzo verso il territorio dell’altra Parte contraente; o c) in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente. 2. Nel caso di trasporti effettuati da un insieme di veicoli accoppiati composto di elementi immatricolati in Stati diversi, le disposizioni dell’Accordo sono applicabili

1 Dal testo originale francese (RO 2016 3235).

2 RS 0.741.619.565

2014-3345 3235

Trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci. RU 2016 Prot. che modifica l’Acc. con la Moldavia

all’insieme di veicoli solo se il veicolo trattore è immatricolato nello Stato di una delle Parti contraenti.»

Art. 2 Il capoverso 3 dell’articolo 10 (Commissione mista) dell’Accordo è sostituito dal testo seguente: «3. Le riunioni della Commissione mista si tengono alternativamente sul territorio di ciascuna Parte contraente. Le autorità competenti di una delle Parti contraenti pos- sono in ogni momento domandare la convocazione di questa Commissione mista.»

Art. 3 I capoversi 2 e 3 dell’articolo 4 (Trasporti di merci) dell’Accordo come pure il numero 2 (Trasporti di merci [art. 4]) del Protocollo dell’Accordo3 sono abrogati.

Art. 4 1. Qualsiasi divergenza tra le Parti contraenti concernente l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Protocollo che modifica l’Accordo è disciplinata dalla Commissione mista istituita dall’articolo 10 dell’Accordo. 2. Il presente Protocollo che modifica l’Accordo entra in vigore il giorno di rice- zione, per via diplomatica, dell’ultima notifica scritta attestante che le Parti con- traenti hanno compiuto tutte le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

In fede di che, i plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Lipsia, il 19 maggio 2016, in due originali, in lingua francese e rumena, le due versioni linguistiche facenti parimenti fede.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica di Moldavia: Doris Leuthard Iurie Chirinciuc

3 Questo Protocollo non è pubblicato nella RU.

Protocollo che modifica l'Accordo del 26 maggio 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldavia relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci | Lexipedia | Lexipedia