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AS 2016 3581

Decreto federale che approva il Terzo e il Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione

Decreto federale che approva il Terzo e il Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione

del 18 marzo 2016

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 20152, decreta:

Art. 1

1 Sono approvati:

a. il Terzo Protocollo addizionale del 10 novembre 20103 alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 19574; b. il Quarto Protocollo addizionale del 20 settembre 20125 alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2 1 All’atto della ratifica del Terzo Protocollo addizionale, il Consiglio federale for- mula le dichiarazioni seguenti in virtù del suo articolo 17 paragrafo 3: a. dichiarazione secondo l’articolo 4 paragrafo 5: Il consenso all’estradizione secondo la procedura semplificata può essere revocato fintanto che l’Ufficio federale di giustizia non abbia autorizzato la consegna;

2015-0531 3581

Approvazione del Terzo e del Quarto Prot. add. alla Conv. europea di estradizione. RU 2016 DF

b. dichiarazione secondo l’articolo 5 lettera b: La regola della specialità secondo l’articolo 14 della Convenzione non si applica soltanto se l’individuo perseguito rinuncia espressamente alla sua applicazione. 2 All’atto della ratifica del Quarto Protocollo addizionale, il Consiglio federale formula la riserva seguente in virtù del suo articolo 13 e la dichiarazione seguente in virtù del suo articolo 3: a. riserva secondo l’articolo 6 paragrafo 3: La Svizzera si riserva il diritto di richiedere l’originale o una copia autentica della domanda e degli atti a sostegno di cui all’articolo 12 e all’articolo 14 paragrafo 1 lettera a della Convenzione; b. dichiarazione secondo l’articolo 3 paragrafo 3: In deroga all’articolo 14 della Convenzione, la Parte richiedente che abbia rilasciato una dichiarazione di identico tenore può limitare la libertà di un individuo estradato se, contestualmente al provvedimento di privazione della libertà o successivamente, presenta alla Svizzera una domanda complemen- tare secondo il paragrafo 1 lettera a e la Svizzera ne conferma espressamente la ricezione.

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio nazionale, 18 marzo 2016 Consiglio degli Stati, 18 marzo 2016 La presidente: Christa Markwalder Il presidente: Raphaël Comte Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Referendum Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 7 luglio 2016.6

25 ottobre 2016 Cancelleria federale

6 FF 2016 1813

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