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AS 2018 1519

Ordinanza del DFF concernente l'interesse moratorio e rimuneratorio

Ordinanza del DFF concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio

Modifica del 12 marzo 2018

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:

I L’ordinanza del DFF dell’11 dicembre 20091 concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 74 capoverso 4 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane (LD); visti gli articoli 187 capoverso 1 e 188 capoverso 2 dell’ordinanza del 1° novembre 20063 sulle dogane (OD); visto l’articolo 108 della legge del 12 giugno 20094 sull’IVA (LIVA); visto l’articolo 22 capoverso 3 della legge federale del 21 giugno 19965 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm); visto l’articolo 25 capoverso 3 dell’ordinanza del 6 marzo 20006 sul traffico pesante (OTTP),

Art. 1 cpv. 1 lett. h

1 Un interesse moratorio è dovuto:

h. in caso di pagamento tardivo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni secondo l’articolo 25 capoverso 3 OTTP.

2017-2341 1519

Interesse moratorio e rimuneratorio. O del DFF RU 2018

Art. 2 cpv. 1 lett. f

1 Un interesse rimuneratorio viene corrisposto:

f. in caso di rimborso della tassa sul traffico pesante commisurata alle presta- zioni dovuta secondo la legge del 19 dicembre 19977 sul traffico pesante.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2018.

12 marzo 2018 Dipartimento federale delle finanze:

Ueli Maurer

7 RS 641.81

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