AS 2018 1519
Ordinanza del DFF concernente l'interesse moratorio e rimuneratorio
Ordinanza del DFF concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio
Modifica del 12 marzo 2018
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:
I L’ordinanza del DFF dell’11 dicembre 20091 concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 74 capoverso 4 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane (LD); visti gli articoli 187 capoverso 1 e 188 capoverso 2 dell’ordinanza del 1° novembre 20063 sulle dogane (OD); visto l’articolo 108 della legge del 12 giugno 20094 sull’IVA (LIVA); visto l’articolo 22 capoverso 3 della legge federale del 21 giugno 19965 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm); visto l’articolo 25 capoverso 3 dell’ordinanza del 6 marzo 20006 sul traffico pesante (OTTP),
Art. 1 cpv. 1 lett. h
1 Un interesse moratorio è dovuto:
h. in caso di pagamento tardivo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni secondo l’articolo 25 capoverso 3 OTTP.
2017-2341 1519
Interesse moratorio e rimuneratorio. O del DFF RU 2018
Art. 2 cpv. 1 lett. f
1 Un interesse rimuneratorio viene corrisposto:
f. in caso di rimborso della tassa sul traffico pesante commisurata alle presta- zioni dovuta secondo la legge del 19 dicembre 19977 sul traffico pesante.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2018.
12 marzo 2018 Dipartimento federale delle finanze:
Ueli Maurer
7 RS 641.81
1520