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AS 2018 3327

Convenzione del 14 settembre 2010 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein concernente la cooperazione nell'ambito della radioprotezione (con allegati)

Convenzione del 14 settembre 2010 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein concernente la cooperazione nell’ambito della radioprotezione (con allegati)

RS 0.814.515.141; RU 2010 5713

Scambio di note del 3 e 6 luglio 2018 concernente la modifica degli allegati 1, 2, 3 e 41 Concluso il 6 luglio 2018 Entrato in vigore il 1° agosto 2018 Traduzione

Dipartimento federale degli Berna, 6 luglio 2018 affari esteri Ambasciata del Principato del Liechtenstein Berna

Il Dipartimento federale degli affari esteri presenta i suoi complimenti all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein e ha l’onore di accusare ricezione della sua nota del 3 luglio 2018 del tenore seguente:

«L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein presenta i suoi complimenti al Dipartimento federale degli affari esteri e ha l’onore di sottoporgli quanto segue in riferimento alla Convenzione del 14 settembre 2010 tra il Consiglio federale svizze- ro e il Governo del Principato del Liechtenstein concernente la cooperazione nell’ambito della radioprotezione. Secondo l’articolo 5 capoverso 2 della Convenzione, le competenti autorità svizzere e del Liechtenstein verificano l’indennità annuale forfettaria per le prestazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) prevista nell’allegato 4 della Convenzione e la ridefiniscono secondo l’onere effettivo che ora viene fissato a

40 000 franchi (finora 20 000).

In virtù dell’articolo 4, le competenti autorità svizzere e del Liechtenstein hanno inoltre aggiornato i seguenti allegati della Convenzione (stato 1° gennaio 2018):

1 L’allegato 4 entra in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 2018.

2017-2811 3327

Cooperazione nell’ambito della radioprotezione. RU 2018

Allegato 1 Elenco delle prescrizioni giuridiche svizzere applicabili Allegato 2 Autorità del Principato del Liechtenstein competenti Allegato 3 Autorità competenti in Svizzera

Se il Dipartimento federale degli affari esteri approva quanto precede, la presente nota e la risposta svizzera costituiscono un accordo sulla modifica degli allegati da l a 4 conformemente alle versioni allegate. La modifica dell’allegato 4 entra in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 2018, le modifiche degli allegati da 1 a 3 il 1° agosto 2018.»

Il Dipartimento federale degli affari esteri si pregia di comunicare all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein che quanto precede incontra l’approvazione sviz- zera. La nota dell’Ambasciata e la presente risposta costituiscono un accordo sulla modifica degli allegati da 1 a 4 conformemente alle versioni allegate. La modifica dell’allegato 4 entra in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 2018, le modifiche degli allegati da 1 a 3 il 1° agosto 2018. Il Dipartimento federale degli affari esteri coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein l’espressione della più alta conside- razione.

Allegati: Allegato 1 Elenco delle prescrizioni giuridiche svizzere applicabili Allegato 2 Autorità del Principato del Liechtenstein competenti Allegato 3 Autorità competenti in Svizzera Allegato 4 Indennità della Convenzione per l’onere delle autorità e dei servizi svizzeri secondo l’articolo 5

Cooperazione nell’ambito della radioprotezione. RU 2018

Allegato 1

Elenco delle prescrizioni giuridiche svizzere applicabili nel Liechtenstein secondo l’articolo 2 della Convenzione N. RS Atto normativo RU

814.50 Legge federale del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione 1994 1933

(LRaP) 2003 187 applicabile eccetto gli art. 3, 5, 7, 13, 18, 21, 23, 30, 37 2004 4719 cpv. 1, art. 38 cpv. 2, art. 41, 45 e 46. 2004 5391 2006 3459 Le autorità menzionate nell’allegato 2 esercitano le 2017 249 competenze previste negli art. 19, 20, 32, 34, 37, 38 e 47.

N. RS Atto normativo RU

814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione 2017 4261

(ORaP) applicabile eccetto gli art. 1 cpv. 1 lett. f, art. 10 lett. a, b, c e d, art. 11 cpv. 2, art. 12 cpv. 4, art. 18, art. 23 cpv. 2, art. 28 cpv. 3, art. 44, 45, 46, 47 e 48, art. 61 cpv. 4 e 5, art. 62 cpv. 2, art. 64 cpv. 3 lett. c e f, art. 65 cpv. 2, art. 68 cpv. 1 lett. b, art. 69 lett. a n. 3 e lett. d, art. 79 cpv. 5, art. 103, 125 cpv. 6, art. 128 cpv. 3, art. 131, art. 135, art. 136 cpv. 2 e 3, art. 137, art. 138, art. 144, art. 145, art. 146, art. 147, art. 151 cpv. 3, art. 191 cpv. 2 e 4, art. 198 e art. 199 cpv. 1 lett. e. Le autorità menzionate nell’allegato 2 esercitano le competenze previste negli art. 7 cpv. 3, art. 11 cpv. 1, art. 12 cpv. 1, art. 13, art. 14 cpv. 1, art. 15, art. 16, art. 21, art. 23 cpv. 1, art. 32 cpv. 5, art. 34, art. 35 cpv. 1 e 2, art. 36 cpv. 2, art. 37 cpv. 4, art. 41 cpv. 3, art. 42, art. 50 cpv. 3, art. 52 cpv. 5, art. 53 cpv. 4, art. 55 cpv. 2, art. 56 cpv. 2, art. 58 cpv. 2, art. 59, art. 61 cpv. 3, art. 62 cpv. 1, art. 63 cpv. 1, art. 64 cpv. 3, art. 65 cpv. 1, art. 66 cpv. 1, art. 67 cpv. 1, art. 68 cpv. 1 lett. a, art. 69 lett. a n. 2 e lett. c, art. 70 cpv. 6, art. 71 lett. c e d, art. 74 lett. c, art. 77 cpv. 1, art. 78 cpv. 3, art. 80 cpv. 3, art. 81 cpv. 3, 4, 5, 6 e 7, art. 82 cpv. 3 e 4, art. 83 cpv. 2 e 3, art. 86 cpv. 3 e 4, art. 88, art. 90, art. 91, art. 92 cpv. 2, art. 94 cpv. 4, art. 95 cpv. 3, art. 97 cpv. 1, art. 98 cpv. 2, art. 99 cpv. 2, art. 100 cpv. 3, art. 102, art. 106 cpv. 4, art. 109,

Cooperazione nell’ambito della radioprotezione. RU 2018

N. RS Atto normativo RU

art. 111, art. 112, art. 113, art. 114, art. 115, art. 116, art. 118, art. 119 cpv. 4, art. 123 cpv. 4, 5 e 6, art. 124 cpv. 1 e 3, art. 125 cpv. 7, art. 127, art. 128 cpv. 1 e 2, art. 129 cpv. 3, art. 130, art. 134 cpv. 2, art. 135, art. 139 cpv. 1, art. 140, art. 141, art. 144 cpv. 2, art. 146 cpv. 3, art. 148 cpv. 2, art. 150 cpv. 1, art. 151 cpv. 1 e 2, art. 152, art. 153, art 154, art. 156, art. 157, art. 158 lett. a e b, art. 159 cpv. 2 e 4, art. 161 cpv. 2, art. 162 cpv. 1 e 3, 4 e 5, art. 165 cpv. 2, art. 166 cpv. 1, art. 167 cpv. 2, art. 168 cpv. 3, 4 e 5, art. 169 cpv. 1 e 2, art. 170, art. 171, art.172 cpv. 2, art. 174 cpv. 2 e 3, art. 175 cpv. 3, art. 176 cpv. 2, 3 e 4, art. 178, art. 180 cpv. 2 e 3, art. 181, 183, 184 cpv. 1, 2 e 4, art. 187, 188 cpv.1, art. 189, art. 191 cpv. 1 e 3 e art. 195.

L’art. 66 cpv. 2 è applicabile a condizione che il Liech- tenstein accetti i servizi di dosimetria omologati che hanno sede nello SEE. I dati comunicati da questi servizi devono essere notificati nella forma prescritta dall’UFSP al Registro centrale delle dosi. Gli art. 59 cpv. 2 e 4, art. 65 cpv. 1, art. 69 lett. c e art. 127 lett. c sono applicabili a condizione che la rispettiva assicurazione contro gli infortuni riceva la comunicazione prevista.

N. RS Atto normativo RU

814.501.261 Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente le 2017 4413

formazioni, gli aggiornamenti e le attività permesse in materia di radioprotezione (Ordinanza sulla formazione in radioprotezione) applicabile eccetto gli art. 1 cpv. 1 lett. g, cpv. 2 lett. c e cpv. 3 e art. 10 cpv. 1, 3 e 4.

L’autorità menzionata nell’allegato 2 esercita la com- petenza prevista negli art. 4 cpv. 2, art. 7, art. 9 cpv. 1 lett. e, art. 12 cpv. 3, art. 13 e allegato 5.

N. RS Atto normativo RU

814.501.43 Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 sulla dosimetria 2017 4553

individuale e ambientale (Ordinanza sulla dosimetria)

Cooperazione nell’ambito della radioprotezione. RU 2018

N. RS Atto normativo RU

Le autorità menzionate nell’allegato 2 esercitano le competenze previste negli art. 3, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 11 cpv. 2 e 4, art. 12, art. 13 cpv. 2, art. 14, art. 15, art. 18, art. 20, art. 23, art. 33, art. 37, art. 38, art, 39, art. 41, art. 42 e allegato 15 punto B n. 2.4, 4.4,

5.4 e 17.4.

N. RS Atto normativo RU

814.501.51 Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 sulla radioprote- 2017 4637

zione applicata agli impianti generatori di radiazioni ionizzanti utilizzati a scopi non medici (ORim)

Le autorità menzionate nell’allegato 2 esercitano le competenze previste nell’art. 4.

N. RS Atto normativo RU

814.501.512 Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la 2017 4655

manipolazione di sorgenti radioattive sigillate in medi- cina (OSRM) Le autorità menzionate nell’allegato 2 esercitano le competenze previste negli art. 2 cpv. 2, art. 4, art.

14 cpv. 1, art. 17 cpv. 1, art. 22 cpv. 5, art. 29 cpv. 2 e

3, e art. 30 cpv. 6.

N. RS Atto normativo RU

814.501.513 Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 sulla radioprote- 2017 4687

zione per gli acceleratori di particelle impiegati in medicina (Ordinanza sugli acceleratori, OrAc) Le autorità menzionate nell’allegato 2 esercitano le competenze previste negli art. 3, art. 9 cpv. 1, art. 18 cpv. 2 e 3, art. 28 cpv. 1, allegato 3 n. 1 e 2.2, allegato

N. RS Atto normativo RU

814.52 Ordinanza del 22 gennaio 2014 sulla distribuzione di 2014 419

compresse allo iodio alla popolazione (Ordinanza sulle compresse allo iodio)

Cooperazione nell’ambito della radioprotezione. RU 2018

N. RS Atto normativo RU

applicabile eccetto l’art. 10 cpv. 1 e 2.

Le autorità menzionate nell’allegato 2 esercitano le competenze previste negli art. 2, 3, 4, 5, 7 cpv. 2, art. 8, art.10 cpv. 3.

N. RS Atto normativo RU

814.542.1 Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la 2017 4715

radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico (Ordinanza sui raggi X, OrX) Le autorità menzionate nell’allegato 2 esercitano le competenze previste nell’art. 4, art. 6 cpv. 2, art. 7, art. 15 cpv. 1, 2 e 4, art. 17 cpv. 7 lett. b, art. 20 cpv. 6, art. 21 e art. 31.

N. RS Atto normativo RU

814.554 Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la 2017 4753

manipolazione di materiale radioattivo (MMRa) applicabile eccetto l’art. 8.

Le autorità menzionate nell’allegato 2 esercitano le competenze previste negli art. 3 cpv. 6, art. 5, art. 10 cpv. 6, art. 14, art. 15 cpv. 2, art. 16 cpv. 1 e 3, art. 17 cpv. 3, art. 18 cpv. 3, art. 22 cpv. 2, art. 24 cpv. 1 e 3, art. 25 cpv. 7, art. 30 cpv. 2, art. 34 cpv. 1, art. 35 cpv. 3, art. 37 cpv. 2, art. 47, art. 48, art. 49, art. 50 cpv. 3 e 4, art. 55 cpv. 3, art. 56 cpv. 1.

N. RS Atto normativo RU

814.557 Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 sulle scorie 2017 4797

radioattive che devono essere consegnate applicabile eccetto gli art. 2 cpv. 4 e art. 8 cpv. 2.

N. RS Atto normativo RU

814.56 Ordinanza del 26 aprile 2017 sugli emolumenti in 2017 4801

materia di radioprotezione (OEm-RaP) applicabile eccetto gli art. 2 e 7.

Cooperazione nell’ambito della radioprotezione. RU 2018

N. RS Atto normativo RU

Le autorità menzionate nell’allegato 2 esercitano le competenze previste negli art. 1, art. 4 cpv. 2, art. 6 e art. 8.

Cooperazione nell’ambito della radioprotezione. RU 2018

Allegato 2

Autorità del Principato del Liechtenstein competenti secondo l’articolo 3 della Convenzione

(1) L’Amt für Gesundheit (AG), l’Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinär- wesen (ALKVW), l’Amt für Volkswirtschaft (AVW), l’Amt für Umwelt (AU) e l’Amt für Bevölkerungsschutz (ABS) sono competenti in materia di esecuzione e di sorveglianza nel Principato del Liechtenstein. (2) L’AG è competente per rilasciare le licenze e vigilare nei settori della medicina e della ricerca e per la sorveglianza sui centri di formazione. (3) L’ALKVW è compente per vigilare sulle derrate alimentari, gli oggetti d’uso e gli animali. (4) L’AVW è l’autorità preposta al rilascio della licenza e l’autorità di sorveglianza per le aziende situate nel Principato del Liechtenstein in cui è prioritario proteggere i lavoratori dalle radiazioni ionizzanti, segnatamente per le aziende industriali e artigianali. (5) L’AU è l’autorità competente per la sorveglianza sull’ambiente in materia di radiazioni ionizzanti e di radioattività nonché in materia di sorveglianza sullo smal- timento delle scorie radioattive prodotte nel Principato del Liechtenstein. È la com- petente autorità preposta al rilascio della licenza e l’autorità di sorveglianza in materia di combustione di scorie radioattive debolmente attive e di immissione nell’ambiente di scorie radioattive di bassa attività. (6) L’ABS e gli altri servizi designati dalla legge sulla protezione della popolazione (Bevölkerungsschutzgesetz) sono competenti per ordinare e attuare nel Principato del Liechtenstein misure di protezione della popolazione in caso di pericolo dovuto all’aumento della radioattività. (7) L’AG è competente per distribuire compresse allo iodio alla popolazione in caso di messa in pericolo dovuta a iodio radioattivo. Nel Liechtenstein l’ABS assiste l’AG nella distribuzione delle compresse allo iodio e del materiale di informazione.

Cooperazione nell’ambito della radioprotezione. RU 2018

Allegato 3

Autorità e servizi competenti in Svizzera nonché cooperazione in materia di esecuzione secondo l’articolo 3 della Convenzione

1. Autorità e servizi competenti in Svizzera

a) Nella Confederazione Svizzera sono competenti per i compiti menzionati in seguito l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni (Suva), il Centro della Confede- razione di raccolta delle scorie radioattive (in seguito: Centro di raccolta), la Farmacia dell’esercito e gli altri servizi e autorità svizzeri espressamente menzionati nella presente Convenzione. b) L’UFSP è consultato riguardo alle aziende in cui è prioritario proteggere il pubblico, in particolare le aziende mediche e gli istituti universitari di ricerca e di insegnamento. c) La Suva è consultata riguardo alle aziende in cui è prioritario proteggere i lavoratori, in particolare le aziende industriali e artigianali. d) Il Centro di raccolta è consultato sempre che si tratti di scorie radioattive da consegnare. e) La Farmacia dell’esercito è consultata sulla distribuzione di compresse allo iodio alla popolazione del Principato del Liechtenstein.

2. Cooperazione tra le autorità in materia di sorveglianza dell’ambiente

L’UFSP coopera alla sorveglianza dell’ambiente e nel caso di immissione nell’ambiente di materiale radioattivo nel Principato del Liechtenstein e assiste l’AU nei seguenti compiti: – coinvolgimento del Liechtenstein nella rete di misurazione automatica (art. – allestimento di un programma di prelievo di campioni e di misurazioni in collaborazione con l’AU (art. 193 cpv. 1 ORaP) – organizzazione del prelievo di campioni e di misurazioni (art. 193 cpv. 2 ORaP) – interpretazione dei dati (art. 194 cpv. 1 ORaP) – riassunto dei risultati della sorveglianza e delle dosi di radiazione che ne ri- sultano per la popolazione (art. 194 cpv. 4 ORaP) – perizie, monitoraggio di progetti e consulenze nell’ambito della sorveglianza sulla radioattività ambientale.

2 RS 814.501

Cooperazione nell’ambito della radioprotezione. RU 2018

3. Cooperazione tra le autorità in materia di contaminazione

radiologica L’AU informa l’UFSP sui siti e i beni immobiliari potenzialmente contaminati.

4. Cooperazione tra le autorità in materia di sorveglianza delle derrate

alimentari Per quanto concerne la sorveglianza dell’acqua destinata al consumo umano e delle derrate alimentari per accertare l’esposizione della popolazione alla radioattività nell’ambiente, l’UFSP e l’ALKVW collaborano come segue: – l’ALKVW raccoglie su richiesta dell’UFSP i campioni di acqua destinata al consumo umano e di derrate alimentari necessari per la sorveglianza dell’ambiente conformemente agli articoli 191 capoverso 3 e 193 capover- so 1 in combinato disposto con il capoverso 3 ORaP – i dati risultanti sono integrati secondo l’articolo 194 ORaP nel rapporto an- nuale dell’UFSP – perizie, monitoraggio di progetti e consulenze nell’ambito della sorveglianza della radioattività nelle derrate alimentari.

5. Cooperazione tra le autorità in caso di aumento delle concentrazioni

di radon a) L’UFSP è consultato in caso di aumento delle concentrazioni di radon nel Principato del Liechtenstein e assiste l’AU nei seguenti compiti conforme- mente all’articolo 157 ORaP: – elaborazione di raccomandazioni sulle misure di protezione (lett. a) – consulenza ai proprietari di case e agli altri interessati in caso di pro- blemi legati al radon (lett. c) – consulenza alle persone e ai servizi interessati sulle misure di protezio- ne adeguate (lett. d) – valutazione delle ripercussioni delle misure (lett. h) – messa a disposizione delle misurazioni raccolte (lett. e). b) L’UFSP assume il seguente compito: – tenuta della banca dati centralizzata sul radon nel Principato del Liech- tenstein per poter costantemente valutare l’esecuzione delle misurazioni e dei risanamenti e in modo da acquisire dati per scopi statistici e scien- tifici (art. 162 ORaP). c) L’AU comunica all’UFSP i risultati delle misurazioni del radon nel Liech- tenstein e lo informa regolarmente sullo stato dei risanamenti.

Cooperazione nell’ambito della radioprotezione. RU 2018

6. Cooperazione tra le autorità e i servizi nello smaltimento di scorie

radioattive a) L’UFSP è consultato per quanto concerne la sorveglianza e lo smaltimento delle scorie radioattive prodotte nel Principato del Liechtenstein e assiste l’AU nei seguenti compiti: – redazione di licenze, fissazione delle quote e delle concentrazioni delle immissioni, sorveglianza delle emissioni, sorveglianza delle immissioni controllate di scorie radioattive da parte delle aziende (art. 108, art. 109 cpv. 1 e 2 e art. 111-116 ORaP) – perizie, monitoraggio di progetti e consulenze nell’ambito dello smal- timento di scorie radioattive. b) Il Centro di raccolta è consultato per quanto concerne lo smaltimento delle scorie radioattive prodotte nel Principato del Liechtenstein e assume i se- guenti compiti: – presa in consegna di scorie radioattive che devono essere consegnate (art. 119-120 ORaP) – prelievo di emolumenti per lo smaltimento delle scorie radioattive se- condo l’ordinanza sugli emolumenti in materia di radioprotezione (OEm-RaP).

7. Cooperazione tra le autorità in materia di licenze e sorveglianza delle

aziende negli ambiti della medicina e della ricerca, nonché dei centri di formazione L’UFSP è consultato sulla radioprotezione negli ambiti della medicina, della ricerca e dell’insegnamento nel Principato del Liechtenstein e assiste l’AG nei seguenti compiti: – esame delle condizioni per il rilascio delle licenze di trattamento di radiazio- ni ionizzanti (art. 31 LRaP 3) – definizione delle eventuali condizioni e oneri per il rilascio di una licenza di trattamento di radiazioni ionizzanti (art. 32 cpv. 2 LRaP) – esame delle condizioni o perizia in merito al trasferimento di una licenza vi- gente di trattamento di radiazioni ionizzanti (art. 32 cpv. 3 LRaP) – esame delle condizioni per la modifica di una licenza vigente di trattamento di radiazioni ionizzanti (art. 33 LRaP) – perizia in merito alla revoca di una licenza (art. 34 LRaP) – controlli di aziende che dispongono di una licenza di trattamento di radia- zioni ionizzanti (art. 37 LRaP) – decisioni secondo l’articolo 38 LRaP

3 RS 814.50

Cooperazione nell’ambito della radioprotezione. RU 2018

– perizie, monitoraggio di progetti e consulenze sulla radioprotezione nell’ambito dell’insegnamento, delle ricerca e della medicina – predisposizione di audit clinici (art. 41 ORaP) – coordinamento, preparazione ed esecuzione di audit clinici (art. 42 e 189 ORaP) – verifica dei requisiti per il riconoscimento di un istituto che svolge for- mazioni in radioprotezione (art. 4 ordinanza sulla formazione in radioprote- zione4) – omologazione per sorgenti di radiazioni (art. 15 ORaP).

8. Cooperazione in materia di licenze e di sorveglianza nelle aziende

industriali e artigianali La Suva è consultata sulla radioprotezione nelle aziende situate nel Principato del Liechtenstein in cui è prioritario proteggere i lavoratori dalle radiazioni ionizzanti, in particolare le aziende industriali e artigianali, e assiste l’AVW nei seguenti compiti: – esame delle condizioni per il rilascio di licenze di trattamento di radiazioni ionizzanti (art. 31 LRaP) – definizione di eventuali condizioni e oneri per il rilascio della licenza di trat- tamento di radiazioni ionizzanti (art. 32 cpv. 2 LRaP) – esame delle condizioni o perizia per il trasferimento di una licenza vigente di trattamento di radiazioni ionizzanti (art. 32 cpv. 3 LRaP) – esame delle condizioni di modifica di una licenza vigente di trattamento di radiazioni ionizzanti (art. 33 LRaP) – perizia sulla revoca di una licenza (art. 34 LRaP) – controllo delle aziende che dispongono della licenza di trattamento di radia- zioni ionizzanti (art. 37 LRaP) – decisioni secondo l’articolo 38 LRaP – perizie, monitoraggio di progetti e consulenze sulla radioprotezione nelle aziende industriali e artigianali.

4 RS 814.501.261

Cooperazione nell’ambito della radioprotezione. RU 2018

9. Cooperazione tra le autorità nell’ambito della distribuzione di

compresse allo iodio alla popolazione a) La Farmacia dell’esercito è consultata sulla distribuzione di compresse allo iodio alla popolazione del Principato del Liechtenstein e assiste l’AG nei se- guenti compiti: – acquisto di compresse di iodio (art. 2 e 4 dell’ordinanza sulle compresse allo iodio5) – integrazione del Liechtenstein nel concetto di controllo della qualità e nel concetto di scambio, sostituzione ed eliminazione delle compresse immagazzinate (art. 7 dell’ordinanza sulle compresse allo iodio) – garanzia della disponibilità dei documenti necessari e assistenza dell’AG sull’informazione degli specialisti e della popolazione in meri- to alla profilassi con lo iodio (art. 9 dell’ordinanza sulle compresse allo iodio). b) L’AG notifica alla Farmacia dell’esercito i luoghi di immagazzinamento e le riserve di compresse immagazzinate secondo l’articolo 5 dell’ordinanza sul- le compresse allo iodio.

10. Cooperazione tra le autorità nell’ambito della dosimetria

individuale a) L’UFSP è consultato sulla dosimetria individuale nel Principato del Liech- tenstein e assiste l’AG nei seguenti compiti: – conservazione nel Registro centrale delle dosi di tutti i dati rilevanti re- gistrati nel Liechtenstein (art. 72 ORaP) – integrazione dei dati registrati nel Liechtenstein nel rapporto annuale sulla dosimetria individuale (art. 75 ORaP). b) L’UFSP assume il seguente compito: – tenuta del Registro centrale delle dosi per persone professionalmente esposte a radiazioni nel Principato del Liechtenstein (art. 72 ORaP).

5 RS 814.52

Cooperazione nell’ambito della radioprotezione. RU 2018

Allegato 4

Indennità della Convenzione per l’onere delle autorità e dei servizi svizzeri secondo l’articolo 5

Le prestazioni dell’UFSP previste nell’allegato 3 sono indennizzate in modo forfet- tario con 40 000 franchi annuali. Qualora l’onere dovesse risultare nettamente supe- riore alla consuetudine, nel singolo caso e previa intesa è possibile fatturare a parte un indennizzo congruo in base all’onere effettivo. I responsabili degli audit clinici sono indennizzati sulla base di fatture separate. La Suva è indennizzata mediante un importo forfettario stabilito in una convenzione separata tra l’AVW e la Suva. Centro di raccolta della Confederazione (scorie che devono essere consegnate): il Centro di raccolta riscuote gli emolumenti per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi conformemente all’ OEm-RaP6 secondo il principio di causalità (art. 4 LRaP7). I costi derivanti dalla distribuzione di compresse allo iodio alla popolazione del Principato del Liechtenstein sono rimborsati contro presentazione della fattura.

6 RS 814.56 7 RS 814.50

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