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Legge federale sulla parità dei sessi

Legge federale sulla parità dei sessi (LPar)

Modifica del 14 dicembre 2018

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 luglio 20171, decreta:

I La legge federale del 24 marzo 19952 sulla parità dei sessi è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 8 capoverso 3, 110 capoverso 1 lettera a, 122 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale3;

Art. 7 cpv. 1, secondo periodo 1 … Prima di avviare la procedura di conciliazione o di intentare un’azione, tali organizzazioni danno al datore di lavoro l’opportunità di prendere posizione.

Titolo prima dell’art. 13a Sezione 4a: Analisi della parità salariale e verifica

Art. 13a Obbligo di eseguire un’analisi della parità salariale 1 I datori di lavoro che all’inizio dell’anno impiegano 100 o più lavoratori eseguono un’analisi della parità salariale all’interno dell’azienda per l’anno in questione. I tirocinanti non sono computati nel conteggio dei lavoratori. 2 L’analisi della parità salariale è ripetuta ogni quattro anni. Se in tale periodo il numero dei lavoratori scende al di sotto di 100, l’analisi è ripetuta soltanto una volta raggiunto nuovamente il numero di 100 lavoratori.

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3 Se l’analisi mostra che la parità salariale è rispettata, il datore di lavoro è liberato dall’obbligo di ripetere l’analisi.

Art. 13b Eccezione all’obbligo di eseguire un’analisi della parità salariale Non è tenuto a eseguire un’analisi della parità salariale il datore di lavoro che: a. nell’ambito di una procedura per l’aggiudicazione di una commessa pubblica è soggetto a un controllo del rispetto della parità salariale; b. nell’ambito di una richiesta di concessione di sussidi è soggetto a un tale controllo; o c. è già stato sottoposto a un tale controllo e ha dimostrato di adempiere i requisiti, sempre che il mese cui si riferisce il controllo non risalga a più di quattro anni prima.

Art. 13c Metodo di analisi della parità salariale 1 L’analisi della parità salariale è eseguita secondo un metodo scientifico e conforme al diritto.

2 La Confederazione mette a disposizione dei datori di lavoro uno strumento di

analisi standardizzato gratuito.

Art. 13d Verifica dell’analisi della parità salariale 1 I datori di lavoro soggetti al Codice delle obbligazioni4 fanno verificare la loro analisi della parità salariale da un organo indipendente. A tal fine possono rivolgersi, a loro scelta, a: a. un’impresa di revisione abilitata secondo la legge del 16 dicembre 20055 sui revisori; b. un’organizzazione secondo l’articolo 7 o a una rappresentanza dei lavoratori secondo la legge del 17 dicembre 19936 sulla partecipazione. 2 Il Consiglio federale stabilisce i criteri per la formazione delle persone che diri- gono le revisioni. 3 Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione della verifica dell’analisi della parità salariale nella Confederazione. 4 I Cantoni disciplinano l’esecuzione della verifica dell’analisi della parità salariale nei loro rispettivi ambiti di competenza.

Art. 13e Verifica da parte di un’impresa di revisione abilitata 1 Il datore di lavoro fornisce all’impresa di revisione tutte le informazioni e i docu- menti necessari all’esecuzione della verifica.

4 RS 220 5 RS 221.302 6 RS 822.14

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2 L’impresa di revisione verifica la corretta esecuzione formale dell’analisi della parità salariale. 3 Entro un anno dopo l’esecuzione dell’analisi della parità salariale stila un rapporto concernente tale esecuzione all’attenzione della direzione dell’azienda oggetto della verifica.

Art. 13f Verifica da parte di un’organizzazione o di una rappresentanza dei lavoratori Il datore di lavoro conclude con l’organizzazione secondo l’articolo 7 o con la rap- presentanza dei lavoratori una convenzione sulle modalità della verifica e della con- segna di rapporti all’attenzione della direzione dell’azienda.

Art. 13g Informazione dei lavoratori I datori di lavoro informano i lavoratori per scritto sul risultato dell’analisi della parità salariale entro un anno dalla conclusione della verifica.

Art. 13h Informazione degli azionisti Le società quotate in borsa pubblicano il risultato dell’analisi della parità salariale nell’allegato del conto annuale (art. 959c cpv. 1 n. 4 del Codice delle obbligazioni7).

Art. 13i Pubblicazione dei risultati nel settore pubblico I datori di lavoro del settore pubblico pubblicano i risultati delle singole analisi della parità salariale e delle relative verifiche.

Art. 17a Disposizione transitoria della modifica del 14 dicembre 2018 1 Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale i datori di lavoro di cui all’articolo 13a devono aver eseguito la prima analisi della parità salariale.

2 Può stabilire termini differenti in base alle dimensioni delle aziende.

Art. 17b Valutazione dell’efficacia 1 Il Consiglio federale provvede alla valutazione dell’efficacia degli articoli 13a–13i.

2 Dopo l’esecuzione della seconda analisi della parità salariale, ma al più tardi nove anni dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al capoverso 1, il Consiglio federale presenta al Parlamento un rapporto.

7 RS 220

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II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 La sezione 4a e gli articoli 17a e 17b hanno effetto per 12 anni dall’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2018.

3 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della presente legge.

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2018 Consiglio nazionale, 14 dicembre 2018 Il presidente: Jean-René Fournier La presidente: Marina Carobbio Guscetti La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

7 aprile 20198.

2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2020.

21 agosto 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

8 FF 2018 6651

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