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AS 2020 4605

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 14 ottobre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 21 Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente 1 Se il reddito conseguito con un’attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 9600 franchi annui, ma è inferiore a 57 400 franchi annui, i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr.

9 600 17 400 4,35 17 400 21 400 4,45 21 400 23 800 4,55 23 800 26 200 4,65 26 200 28 600 4,75 28 600 31 000 4,85 31 000 33 400 5,05 33 400 35 800 5,25 35 800 38 200 5,45 38 200 40 600 5,65 40 600 43 000 5,85 43 000 45 400 6,05 45 400 47 800 6,35 47 800 50 200 6,65

1 RS 831.101

2020-2367 4605

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O RU 2020

Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr.

50 200 52 600 6,95 52 600 55 000 7,25 55 000 57 400 7,55

2 Se il reddito computabile ai sensi dell’articolo 6quater è inferiore a 9600 franchi, l’assicurato deve pagare un contributo del 4,35 per cento.

Art. 28 cpv. 1 1 Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 413 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI2 non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. I contributi sono calcolati nel modo seguente:

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma Contributo annuo Supplemento per ogni 50 000 franchi di rendita moltiplicato per 20 di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 Franchi Franchi

meno di 300 000 413 – 300 000 435 87 1 750 000 2 958 130,50

8 550 000 e oltre 20 650 –

Art. 162 cpv. 1 e 3, primo periodo 1 Il controllo periodico dei datori di lavoro di cui all’articolo 68 capoverso 2 primo periodo LAVS è effettuato in linea di massima sul posto. L’ufficio di revisione può rinunciare al controllo sul posto, se ha accesso ai dati e ai documenti necessari per via elettronica. 3 Il gerente della cassa ha la responsabilità di ordinare i controlli e di stabilire i periodi di controllo. ...

2 RS 831.20

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O RU 2020

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

14 ottobre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O RU 2020

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