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AS 2020 4659

Ordinanza sull'utilizzo della riserva dei contributi del datore di lavoro quale provvedimento nel settore della previdenza professionale per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 previdenza professionale)

Ordinanza sull’utilizzo della riserva dei contributi del datore di lavoro quale provvedimento nel settore della previdenza professionale per far fronte all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 previdenza professionale)

dell’11 novembre 2020

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 16 della legge COVID-19 del 25 settembre 20201, ordina:

Art. 1 Pagamento dei contributi dei lavoratori mediante la riserva dei contributi del datore di lavoro 1 Il datore di lavoro può attingere alla riserva ordinaria dei suoi contributi per pagare i contributi dei lavoratori alla previdenza professionale. 2 Deve comunicare per scritto all’istituto di previdenza l’utilizzo della riserva dei contributi del datore di lavoro per pagare i contributi dei lavoratori. Non è necessario alcun cambiamento né del regolamento di previdenza né del contratto di affiliazione.

RS 831.471 1 RS 818.102

2020-3202 4659

Ordinanza COVID-19 previdenza professionale RU 2020

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità

1 La presente ordinanza entra in vigore il 12 novembre 2020 alle ore 00.002.

2 Ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

11 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 Pubblicazione urgente dell’11 novembre 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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