AS 2020 4659
Ordinanza sull'utilizzo della riserva dei contributi del datore di lavoro quale provvedimento nel settore della previdenza professionale per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 previdenza professionale)
Ordinanza sull’utilizzo della riserva dei contributi del datore di lavoro quale provvedimento nel settore della previdenza professionale per far fronte all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 previdenza professionale)
dell’11 novembre 2020
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 16 della legge COVID-19 del 25 settembre 20201, ordina:
Art. 1 Pagamento dei contributi dei lavoratori mediante la riserva dei contributi del datore di lavoro 1 Il datore di lavoro può attingere alla riserva ordinaria dei suoi contributi per pagare i contributi dei lavoratori alla previdenza professionale. 2 Deve comunicare per scritto all’istituto di previdenza l’utilizzo della riserva dei contributi del datore di lavoro per pagare i contributi dei lavoratori. Non è necessario alcun cambiamento né del regolamento di previdenza né del contratto di affiliazione.
RS 831.471 1 RS 818.102
2020-3202 4659
Ordinanza COVID-19 previdenza professionale RU 2020
Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 12 novembre 2020 alle ore 00.002.
2 Ha effetto sino al 31 dicembre 2021.
11 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 Pubblicazione urgente dell’11 novembre 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).