AS 2020 6567
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani (Modifica della legge sui trapianti e della legge sulla ricerca umana)
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi umani (Modifica della legge sui trapianti e della legge sulla ricerca umana)
del 19 giugno 2020
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 20192, decreta:
Art. 1
1 La Convenzione del Consiglio d’Europa del 25 marzo 20153 contro il traffico di
organi umani è approvata.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
3 Esso comunica al Segretario generale del Consiglio d’Europa che l’Ufficio federa- le della sanità pubblica è il servizio di contatto nazionale competente ai sensi del- l’articolo 22 lettera b della Convenzione.
Art. 2 La modifica delle leggi federali di cui all’allegato è adottata.
2020-1800 6567
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione RU 2020 del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi umani. DF
Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica delle leggi federa- li di cui all’allegato.
Consiglio nazionale, 19 giugno 2020 Consiglio degli Stati, 19 giugno 2020 La presidente: Isabelle Moret Il presidente: Hans Stöckli Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente
l’8 ottobre 2020.4 2 Conformemente all’articolo 3 capoverso 2, le modifiche delle leggi di cui all’alle- gato entrano in vigore il 1° febbraio 2021.5
11 dicembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 FF 2020 5129 5 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 10 dicembre 2020.
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione RU 2020 del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi umani. DF
Allegato (art. 2)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge dell’8 ottobre 20046 sui trapianti
Art. 6 cpv. 1 1 È vietato offrire, concedere, richiedere o accettare un profitto finanziario o un altro vantaggio per la donazione di organi, tessuti o cellule di origine umana.
Art. 7 cpv. 1
1 È vietato:
a. il commercio di organi, tessuti o cellule di origine umana; b. il prelievo o il trapianto di organi, tessuti o cellule di una persona vivente o deceduta per i quali è stato offerto, concesso, richiesto o accettato un profitto finanziario o un altro vantaggio.
Art. 69, rubrica, cpv. 1 lett. a–cbis, 2 e 4 Crimini e delitti 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, sempre- ché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale7, chiunque intenzio- nalmente: a. offre, concede, richiede o accetta un profitto finanziario o un altro vantaggio per la donazione di organi, tessuti o cellule di origine umana (art. 6 cpv. 1); b. esercita il commercio di organi, tessuti o cellule di origine umana (art. 7 cpv. 1 lett. a); c. preleva o trapianta organi, tessuti o cellule di una persona vivente o deceduta per i quali è stato offerto, concesso, richiesto o accettato un profitto finanzia- rio o un altro vantaggio (art. 7 cpv. 1 lett. b); cbis. preleva o trapianta organi, tessuti o cellule senza che il consenso al prelievo sia stato dato;
6 RS 810.21 7 RS 311.0
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione RU 2020 del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi umani. DF
2 Se l’autore ha agito per mestiere o se il reato di cui al capoverso 1 lettere a–cbis concerne l’organo di un minorenne vivente, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. 4 L’autore è altresì punibile se il reato di cui al capoverso 1 lettere a–cbis o di cui al capoverso 2 è commesso all’estero. È applicabile l’articolo 7 del Codice penale.
Art. 71 cpv. 3
3 Le autorità competenti comunicano all’UFSP tutte le sentenze pronunciate sulla
base dell’articolo 69 capoverso 1 lettere a–cbis.
2. Legge del 30 settembre 20118 sulla ricerca umana
Art. 9 Divieto di commercializzazione 1 È vietato offrire, concedere, richiedere o accettare un compenso o un altro vantag- gio materiale per il corpo umano o sue parti in quanto tali. 2 È altresì vietato utilizzare il corpo umano o sue parti, se sono stati oggetto di un atto illecito secondo il capoverso 1.
Art. 62 cpv. 1 lett. c e cbis 1 Sempre che non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale9, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria chiunque intenzional- mente: c. offre, concede, richiede o accetta un compenso o un altro vantaggio materia- le per il corpo umano o sue parti in quanto tali; cbis. utilizza il corpo umano o sue parti, se sono stati oggetto di un reato secondo la lettera c;
Art. 64 cpv. 3
3 Le autorità competenti comunicano all’UFSP tutte le sentenze pronunciate sulla
base degli articoli 62 capoverso 1 lettere b–cbis o 63 capoverso 1 lettera c a seguito di un reato di cui è stato oggetto il corpo umano o sue parti.
8 RS 810.30 9 RS 311.0