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AS 2020 829

Decisione 2/2013 del Comitato misto AELS-Perù: modifica del protocollo B relativo alla definizione della nozione di «Prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa. Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Traduzione

Accordo del 14 luglio 2010 tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica del Perù1 Decisione 2/2013 del Comitato misto AELS-Perù: modifica del protocollo B relativo alla definizione della nozione di «Prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario2

Adottata il 17 aprile 2013 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° novembre 2014

1 RS 0.632.316.411 2 Questa decisione non è pubblicata né nella RU né nella RS. La decisione può essere ottenuta in inglese presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni, 3003 Berna. È inoltre disponibile in Internet sul sito del Segretariato dell’AELS: www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/peru/jcds.aspx

2013-1084 829

Dec. 2/2013 del Comitato misto AELS-Perù RU 2020

Decisione 2/2013 del Comitato misto AELS-Perù: modifica del protocollo B relativo alla definizione della nozione di «Prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa. Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario | Lexipedia | Lexipedia