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AS 2021 330

Ordinanza sulle linee elettriche

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sulle linee elettriche (OLEl)

Modifica del 4 giugno 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 30 marzo 19941 sulle linee elettriche è modificata come segue:

Art. 11b cpv. 1 1 La decisione se eseguire un progetto riguardante una linea con tensione nominale inferiore a 220 kV e una frequenza di 50 Hz come cavo interrato o come linea aerea è determinata in particolare secondo l’articolo 15c della legge sugli impianti elettrici e le disposizioni del presente capitolo.

Art. 11e Superamento del fattore dei costi aggiuntivi Un progetto concreto può essere eseguito parzialmente o interamente con cavi interrati nonostante il superamento del fattore dei costi aggiuntivi, se nell’ambito della proce- dura d’approvazione dei piani l’esercente dimostra che un terzo si assume l’importo eccedente il fattore dei costi aggiuntivi.

1 RS 734.31

2021-1904 RU 2021 330

Linee elettriche. O RU 2021 330

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.

4 giugno 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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