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AS 2022 19

Ordinanza sui provvedimenti per combattere lʼepidemia di COVID-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori)

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sui provvedimenti per combattere lʼepidemia di COVID-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori)

Modifica del 19 gennaio 2022

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 20211 è modificata come segue:

Art. 3 Persone soggette all’obbligo di registrazione 1 Sono soggette all’obbligo di registrare i loro dati di contatto secondo l’articolo 49 dell’ordinanza del 29 aprile 20152 sulle epidemie (dati di contatto) e, se necessario, dati sanitari le persone che: a. entrano in Svizzera da uno Stato o regione elencati nell’allegato 1; b. entrano in Svizzera con un’impresa di trasporto aereo o di autobus che offre viaggi a lunga percorrenza.

2 Sono esentate da quest’obbligo le persone che:

a. effettuano il trasporto transfrontaliero di persone o merci nell’ambito della loro attività professionale; b. transitano attraverso la Svizzera senza alcuna sosta intermedia.

Art. 5 cpv. 1 e 4 1 Le imprese di trasporto aereo o di autobus che trasportano persone di cui all’articolo 3 nell’ambito del traffico internazionale assicurano che tali persone registrino i loro dati di contatto secondo l’articolo 4 capoverso 1.

2022-0141 RU 2022 19

Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori RU 2022 19

4 Su richiesta, forniscono all’UFSP entro 48 ore gli elenchi di tutti i viaggi transfron- talieri in autobus o aereo programmati per il mese successivo.

Art. 6 cpv. 1 1 L’UFSP provvede a elaborare i dati di contatto per l’esecuzione della quarantena secondo l’articolo 9 e a trasmetterli immediatamente ai Cantoni competenti per le per- sone in entrata.

Art. 7 cpv. 4 lett. d ed e 4 Possono trasportare i seguenti passeggeri in assenza di un risultato negativo del test:

d. le persone che entrano in Svizzera da Stati o regioni che non figurano nell’al- legato 1 numero 1 e possono attestare che sono state vaccinate contro il SARS- CoV-2; le persone considerate vaccinate, la durata di validità della vaccina- zione e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell’allegato 2; e. le persone che entrano in Svizzera da Stati o regioni che non figurano nell’al- legato 1 numero 1 e possono attestare di essersi contagiate con il SARS-CoV- 2 e di essere considerate guarite; la durata della deroga e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell’allegato 2;

Abrogati

1 Sono esentate dall’obbligo di test di cui allʼarticolo 8 e dallʼobbligo di quarantena di cui allʼarticolo 9 le persone che: e. entrano in Svizzera da Stati o regioni che non figurano nell’allegato 1 numero

1 e possono attestare che sono state vaccinate contro il SARS-CoV-2; le

persone considerate vaccinate, la durata di validità della vaccinazione e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell’allegato 2; f. entrano in Svizzera da Stati o regioni che non figurano nell’allegato 1 numero 1 e possono attestare di essersi contagiate con il SARS-CoV-2 e di essere considerate guarite; la durata della deroga e i tipi di attestazione am- messi sono disciplinati nell’allegato 2; 2bis Abrogato

2ter Sono esentate dallʼobbligo di quarantena di cui allʼarticolo 9 le persone che:

e. Abrogata f. Abrogata

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Art. 10 Obbligo di notifica Chi si deve sottoporre alla quarantena per le persone in entrata secondo l’articolo 9 deve notificare l’entrata entro due giorni all’autorità cantonale competente e seguire le istruzioni di tale autorità.

Abrogato

1 Chi fornisce alloggio a livello professionale a persone che soggiornano in Svizzera per turismo o per affari deve verificare l’esistenza dei risultati negativi dei test di cui all’articolo 8 capoversi 1 e 4.

II L’allegato 2 dell’ordinanza del 16 gennaio 20193 concernente le multe disciplinari è modificata come segue:

N. 17003 e 17004

17003. Abrogato
17004. Abrogato

III La presente ordinanza entra in vigore il 22 gennaio 2022 alle ore 00.004.

19 gennaio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 RS 314.11 4 Pubblicazione urgente del 19 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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