AS 2024 31
Ordinanza
sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli
(Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)
(Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
1 In tutta l’ordinanza «veicoli speciali» è sostituito con «veicoli eccezionali».
2 In tutta l’ordinanza «cabina del conducente» è sostituito con «cabina di guida».
3 In tutta l’ordinanza «torpedone» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «autobus».
Art. 3 cpv. 2 sottocategoria B1
2 La licenza di condurre è rilasciata per le sottocategorie seguenti:
B1: tricicli a motore con peso a vuoto non superiore a 670 kg e quadricicli a motore;
Art. 4 cpv. 5 lett. e
5 Inoltre, nel traffico interno:
e. la licenza di condurre della sottocategoria B1 nonché delle categorie speciali F, G e M autorizza a trainare rimorchi con veicoli di queste categorie di licenze;
Art. 72 cpv. 1 lett. c, frase introduttiva e n. 2 nonché lett. m
1 Né la licenza di circolazione né le targhe sono necessarie per:
c. i rimorchi seguenti, esclusi i rimorchi eccezionali:
rimorchi agricoli e forestali la cui velocità massima non supera i 30 km/h e con un peso garantito di 1500 kg al massimo trainati da veicoli a motore con una velocità massima per costruzione di oltre 30 km/h e con tutte le ruote motrici,
m. carri di lavoro con una velocità massima per costruzione non superiore a 10 km/h.
Art. 85 cpv. 2
2 Nella parte superiore della targa posteriore di formato alto degli autoveicoli come pure della targa dei motoveicoli, delle motoleggere, dei quadricicli leggeri a motore, dei quadricicli e dei tricicli a motore, dei rimorchi per trasporto e dei rimorchi eccezionali devono figurare, da sinistra a destra, lo stemma federale, le lettere e lo stemma cantonale e nella parte inferiore il numero. Sulla targa posteriore di formato lungo degli autoveicoli e dei loro rimorchi devono figurare, da sinistra a destra, lo stemma federale, le lettere del Cantone, un punto a mezza altezza, il numero e lo stemma cantonale.
Art. 151d cpv. 10
10 La vecchia categoria D2 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore delle nuove sottocategorie D1 e D1E, limitatamente alla guida di minibus fino a 3500 kg per il trasporto non professionale di persone. La limitazione ai minibus fino a 3500 kg non si applica ai titolari di una licenza di condurre della vecchia categoria C1. La limitazione viene tolta con l’ottenimento della nuova categoria C1. L’obbligo della visita di controllo secondo l’articolo 27 capoverso 1 lettera a numero 1 vige soltanto per titolari di una licenza di condurre della sottocategoria D1 non limitata. L’autorizzazione rilasciata anteriormente per la guida di veicoli fino a un peso totale di 3500 kg e con più di 16 posti a sedere oltre a quello del conducente è iscritta a titolo di indicazione supplementare nella licenza di condurre ed è valida soltanto per il traffico interno.
II
1 L’allegato 4 è modificato come segue:
Annesso, Descrizione delle categorie, sottocategorie e categorie speciali di licenza di condurre, sottocategoria B1
Sottocategorie:
B1: Tricicli a motore con peso a vuoto non superiore a 670 kg e quadricicli a motore;
2 L’allegato 12 è modificato come segue:
Cifra V, sottocategoria B1
Sottocategoria B1: | un quadriciclo a motore che raggiunge una velocità di almeno 60 km/h o un triciclo a motore con un peso a vuoto non superiore a 670 kg che raggiunge una velocità di almeno 60 km/h; |
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2024.
22 dicembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |