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AS 2024 86

Legge federale sulla politica regionale

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20231,

decreta:

I

La legge federale del 6 ottobre 20062 sulla politica regionale è modificata come segue:

Art. 7, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva, 2, frase introduttiva nonché 3

Mutui e contributi a fondo perso per progetti infrastrutturali

1 La Confederazione può concedere mutui senza interessi o a tassi d’interesse favorevoli per finanziare progetti infrastrutturali, nonché contributi a fondo perso per finanziare piccoli progetti infrastrutturali, purché i progetti in questione:

2 I mutui e i contributi a fondo perso di cui al capoverso 1 possono essere concessi solo per progetti infrastrutturali che:

3 Il Consiglio federale stabilisce i criteri per la concessione dei contributi a fondo perso e il loro importo massimo tenendo conto del rincaro.

Art. 9 cpv. 1 e 4

1 Tutti i beneficiari di aiuti finanziari secondo gli articoli 4–7 devono contribuire in misura adeguata con mezzi propri al progetto.

4 Nel singolo caso, gli aiuti finanziari possono essere vincolati ad altri oneri o ad altre condizioni.

Art. 11 Versamento degli aiuti finanziari

1 Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 4–7 sono versati, sulla base di una convenzione di programma, sotto forma di importi forfettari.

2 L’importo degli aiuti finanziari è stabilito tenendo conto degli effetti globali dei programmi e delle misure.

Art. 15 cpv. 3

3 Nei limiti dei mezzi a disposizione, i Cantoni decidono quali progetti possono beneficiare di aiuti finanziari.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 29 settembre 2023

Il presidente: Martin Candinas
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 29 settembre 2023

La presidente: Brigitte Häberli-Koller
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 18 gennaio 2024.3

2 La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2024.

21 febbraio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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