AS 2024 98
Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione del vaiolo degli ovini e dei caprini dalla Bulgaria e dalla Spagna
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:
I
L’ordinanza dell’USAV del 4 ottobre 20231 che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione del vaiolo degli ovini e dei caprini dalla Bulgaria e dalla Spagna è modificata come segue:
TitoloOrdinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione del vaiolo degli ovini e dei caprini da taluni Stati membri dell’Unione europea
Art. 1 cpv. 2, frase introduttiva2 Disciplina le importazioni dagli Stati membri dell’Unione europea (UE) interessati dei seguenti animali e prodotti animali:
Art. 4 cpv. 2 lett. b2 In deroga al capoverso 1, l’importazione di tali prodotti è consentita se:b. l’autorità competente dello Stato membro dell’UE interessato ha autorizzato il movimento fuori dalle zone soggette a restrizioni.
Art. 5 cpv. 2 lett. c2 In deroga al capoverso 1, l’importazione di colostro, latte e prodotti a base di latte è consentita se:c. l’autorità competente dello Stato membro dell’UE interessato ha autorizzato il movimento fuori dalle zone soggette a restrizioni.
Art. 7 cpv. 2 lett. b2 L’importazione di sottoprodotti di origine animale trasformati di ovini e caprini dalle zone soggette a restrizioni secondo l’allegato è consentita se:b. l’autorità competente dello Stato membro dell’UE interessato ha autorizzato il movimento fuori dalle zone soggette a restrizioni.
Art. 8 Certificato sanitarioL’autorizzazione al movimento fuori dalle zone soggette a restrizioni concessa dall’autorità competente dello Stato membro dell’UE interessato secondo gli articoli 4 capoverso 2 lettera b, 5 capoverso 2 lettera c e 7 capoverso 2 lettera b si considera valida se la partita è accompagnata da un certificato sanitario.
II
L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 7 marzo 20242.
5 marzo 2024 | Ufficio federale della sicurezza alimentare Hans Wyss |
(art. 2, 3, 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1 e 7 cpv. 1 e 2)
Territori interessati e zone soggette a restrizioni
1 Zone soggette a restrizioni negli Stati membri dell’UE interessati
Gli Stati membri dell’UE interessati nonché le zone ivi soggette a restrizioni sono stabiliti nella decisione di esecuzione seguente:
Atto normativo di base UE | Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione |
|---|---|
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 | Decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 della Commissione, del 29 novembre 2023, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in alcuni Stati membri e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2023/2067 e (UE) 2023/2470, GU L, 2023/2725, 4.12.2023; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/400, GU L, 2024/400, 24.1.2024. |
2 Stati membri dell’UE interessati
Nel seguente Stato membro dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni:
Grecia