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AS 2025 116

Convenzione sul lavoro marittimo, 2006

Emendamenti del 2018 al Codice della Convenzione sul lavoro marittimo, 2006

Adottati dalla Commissione tripartita speciale il 27 aprile 2018
Approvati dalla Conferenza internazionale del lavoro in occasione della sua centosettesima sessione tenutasi a Ginevra l’8 giugno 2018
Entrati in vigore il 26 dicembre 2020

Traduzione

I

Emendamenti al Codice della Convenzione sul lavoro marittimo, 2006, concernenti il regolamento 2.1

Norma A2.1 Contratti di arruolamento dei marittimi

Inserire il nuovo paragrafo 7 dal tenore seguente: 7.Ogni Stato membro esige che un contratto di arruolamento dei marittimi continui a essere valido quando i marittimi sono tenuti prigionieri a bordo o all’esterno della nave a seguito di atti di pirateria o di rapine a mano armata contro navi, a prescindere dal fatto che il suo termine di scadenza sia superato o che una delle due parti lo abbia sospeso o rescisso. Ai sensi del presente paragrafo:a) la nozione di pirateria ha lo stesso significato che nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982;b) l’espressione rapina a mano armata contro navi indica ogni atto illecito di violenza o di sequestro, o ogni atto o minaccia di rapina, a eccezione degli atti di pirateria, commesso a fini privati e rivolto contro una nave o persone o beni a bordo di tale nave nelle acque interne, arcipelagiche o territoriali di uno Stato, o ogni azione che sia di incitamento o di facilitazione intenzionale a commettere uno degli atti sopra descritti.

II

Emendamenti al Codice della Convenzione sul lavoro marittimo, 2006, concernenti il regolamento 2.2

Norma A2.2 Salari

Inserire il nuovo paragrafo 7 dal tenore seguente:7.Se a seguito di atti di pirateria o di rapine a mano armata contro navi i marittimi sono tenuti prigionieri a bordo o all’esterno della nave, i salari e ulteriori diritti devono continuare a essere corrisposti ai sensi del contratto di arruolamento dei marittimi, del pertinente contratto collettivo di lavoro o delle normative nazionali applicabili, compreso il trasferimento di importi parziali previsto al paragrafo 4 della presente norma, per l’intera durata della prigionia e fino al momento del rilascio e del regolare rimpatrio secondo la norma A2.5.1 o, in caso di decesso durante la prigionia, fino al momento del decesso dichiarato conformemente alle normative nazionali applicabili. Le nozioni di pirateria e rapina a mano armata contro navi hanno lo stesso significato di cui alla norma A2.1 paragrafo 7.

III

Emendamenti al Codice della Convenzione sul lavoro marittimo, 2006, concernenti il regolamento 2.5

Linea guida B2.5.1 Diritto al rimpatrio

Sostituire il paragrafo 8 con il seguente: 8.Il diritto di rimpatrio può estinguersi se i marittimi interessati non lo rivendicano entro un termine ragionevole che deve essere stabilito dalle leggi o dai regolamenti nazionali o dai contratti collettivi, tranne nei casi in cui sono tenuti prigionieri a bordo o all’esterno della nave a seguito di atti di pirateria o di rapine a mano armata contro navi. Le nozioni di pirateria e rapina a mano armata contro navi hanno lo stesso significato di cui alla norma A2.1 paragrafo 7.