AS 2025 370
Ordinanza del DFI sulle bevande
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sulle bevande è modificata come segue:
Art. 61 cpv. 3 e 43 Per i prodotti vitivinicoli non definiti nella legislazione svizzera in materia di derrate alimentari valgono le definizioni dell’allegato II parte IV punti 4‒12 del regolamento (UE) n. 1308/20132.4 Per le altre categorie di prodotti vitivinicoli non definiti nella legislazione svizzera in materia di derrate alimentari valgono le definizioni dell’allegato VII parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Art. 75 cpv. 88 Se l’indicazione dell’elenco degli ingredienti o della dichiarazione del valore nutritivo è fornita volontariamente, in deroga all’articolo 4 capoverso 1 OID può essere resa disponibile anche in forma elettronica, a condizione che sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 119 paragrafi 4 e 5 del regolamento (UE) n. 1308/20133.
Art. 76 cpv. 55 Per il vino di cui al capoverso 1 sottoposto a dealcolizzazione secondo l’allegato VIII parte I sezione E del regolamento (UE) n. 1308/20134, la denominazione specifica deve essere completata da una delle seguenti denominazioni:a. «dealcolizzato», se il titolo alcolometrico volumico effettivo del prodotto non supera lo 0,5 per cento in volume;b. «parzialmente dealcolizzato», se il titolo alcolometrico volumico effettivo del prodotto è superiore allo 0,5 per cento in volume ed è inferiore al titolo alcolometrico volumico effettivo minimo della categoria prima della dealcolizzazione.
Titolo 6 capitolo 4 (art. 77–79)Abrogato
Art. 161b Disposizione transitoria della modifica del 28 maggio 2025Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 28 maggio 2025 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno 2027 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
II
L’allegato 9 è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.
28 maggio 2025 | Dipartimento federale dell’interno: Elisabeth Baume-Schneider |
(art. 69 cpv. 4, 72, 74, 75 cpv. 5 e 86 cpv. 1)
Elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici consentiti e loro limiti e condizioni
Le pratiche e i trattamenti enologici consentiti corrispondono a quelli descritti negli allegati I, II A e III A del regolamento delegato (UE) 2019/9345. Salvo se altrimenti specificato, la pratica o il trattamento descritti possono essere utilizzati per il vino (1), il vino nuovo ancora in fermentazione (2), il vino liquoroso (3), il vino spumante (4), il vino spumante di qualità (5), il vino spumante di qualità del tipo aromatico (6), il vino spumante gassificato (7), il vino frizzante (8), il vino frizzante gassificato (9), il mosto d’uva (10), il mosto d’uva parzialmente fermentato (11), il mosto d’uva parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite (12), il mosto d’uva concentrato (13), il mosto d’uva concentrato rettificato (14), il vino ottenuto da uve appassite (15), il vino di uve stramature (16) nonché per le uve fresche e il mosto d’uva parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale.
La Svizzera è considerata parte della zona B in base a quanto definito nell’appendice I del regolamento (UE) 1308/20136.
Sono riconosciuti anche le pratiche e i trattamenti enologici consentiti secondo l’allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013. In deroga:
a. all’allegato VIII parte I sezione A punto 2 lettera b, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non può superare il 2,5 per cento in volume;
b. all’allegato VIII parte I sezione B punto 6 lettera b, nel caso del vino rosso il limite massimo del titolo alcolometrico volumico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino può essere aumentato al 12,5 per cento in volume.
c. all’allegato VIII parte I sezione B punto 6 lettera b, il titolo alcolometrico volumico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino destinato alla produzione di vini a denominazione di origine controllata può raggiungere un tenore del 15 per cento in volume, se previsto dalla legislazione cantonale.