Lexipedia

AS 2025 397

Ordinanza dell’UFAG
concernente le misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale
(OMF-UFAG)
(OMF-UFAG)

Preambolo

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG)

ordina:

I

L’ordinanza dell’UFAG del 29 novembre 20191 concernente le misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale è modificata come segue:

Ingressovisti gli articoli 3 lettera b, 5 capoverso 2, 16, 22, 23, 31 capoverso 1, 32, 34 e 36 dell’ordinanza del 31 ottobre 20182 sulla salute dei vegetali (OSalV),

Art. 5a Riconoscimento di misure equivalentiLe misure adottate da Paesi terzi riconosciute come equivalenti al livello di protezione fitosanitaria garantito dal rispetto delle condizioni stabilite nell’allegato 7 dell’OSalV-DEFR-DATEC3 sono elencate nell’allegato 6.

II

1 Gli allegati 1, 2 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 Gli allegati 3 e 5 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

3 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 6 secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

26 maggio 2025

Ufficio federale dell’agricoltura:

p.p. Jean-Marc Chappuis

(art. 1)

Equivalenze terminologiche e diritto applicabile

N. 2La voce relativa al regolamento (UE) 2016/2031 è sostituita dalla versione seguente:

2 Diritto applicabile

Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell’UE che, a loro volta, rimandano ad altri atti dell’UE, in luogo di tali atti dell’UE si applica il diritto svizzero seguente:

Unione europea

Svizzera

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

OSalV

  • Art. 9 par. 1 e 2

Art. 104 cpv. 1 e 2 lett. a OSalV

  • Art. 13

Art. 104 cpv. 2 lett. a OSalV

  • Art. 17

Art. 13 OSalV

  • Art. 18

Art. 15 OSalV

  • Art. 24

Art. 18 OSalV

  • Art. 25

Art. 20 OSalV

  • Art. 29

Art. 23 OSalV

  • Art. 40 par. 1

Art. 7 cpv. 1 OSalV

  • Art. 42 par. 1

Art. 31 cpv. 1 OSalV

(art. 2)

Merci temporaneamente escluse dal divieto d’importazione, condizioni d’importazione e durata dell’esclusione dal divieto d’importazione

N. 1.5

1 Patate originarie dell’Egitto

1.5 Durata dell’esclusione dal divieto d’importazione

L’esclusione dal divieto d’importazione è riesaminata al più tardi il 31 dicembre 2026.

(art. 3)

Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena potenziali

1 Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner)

1.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner) si applicano gli articoli 1–5 e gli allegati I e II della decisione di esecuzione 2012/270/UE4.

1.2 Disposizioni speciali
  • 1.2.1 I tuberi di patata che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2012/270/UE possono essere importati anche in Svizzera.

  • 1.2.2 Invece del termine menzionato nell’articolo 4 paragrafo 1 della decisione di esecuzione 2012/270/UE si applica quello stabilito dal SFF. Quest’ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.

2 Specie di lumache del genere Pomacea (Perry)

2.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di specie di lumache del genere Pomacea (Perry) si applicano gli articoli 1–10 e l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/20135.

2.2 Disposizioni speciali
  • 2.2.1 Le piante specificate che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2013 possono essere importate anche in Svizzera.

  • 2.2.2 L’autorità competente secondo gli articoli 3–5 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2013 è il servizio fitosanitario cantonale competente. Se le indagini o le misure riguardano un’azienda omologata ai sensi dell’articolo 76 o 89 OSalV, l’autorità competente è il SFF.

  • 2.2.3 La definizione di aree delimitate ai sensi dell’articolo 4 e la loro revoca ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2013 sono attuate in collaborazione con l’UFAG.

  • 2.2.4 Invece del termine menzionato nell’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2013 si applica quello stabilito dal SFF. Quest’ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.

3 Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield)

3.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione del Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield) si applicano gli articoli 1–11 e gli allegati 1 e 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/13726.

3.2 Disposizioni speciali
  • 3.2.1 La definizione di aree delimitate e la loro revoca ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 sono attuate in collaborazione con l’UFAG.

  • 3.2.2 Per le relazioni di cui all’articolo 8 paragrafi 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti dal SFF. Quest’ultimo comunica le prescrizioni e i termini ai Cantoni in forma adeguata.

  • 3.2.3 L’autorità competente secondo l’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 è il SFF.

  • 3.2.4 A condizione che si possa escludere la diffusione del Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield), l’UFAG può autorizzare su richiesta l’importazione per i seguenti scopi:

    • a. ricerca;

    • b. diagnosi.

4 Chloridea virescens, Homona magnanima Dyakonov, Resseliella citrifrugis e Spodoptera ornithogalli

4.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Chloridea virescens, Homona magnanima Dyakonov, Resseliella citrifrugis e Spodoptera ornithogalli si applicano gli articoli 1 e 2 e l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/19417.

4.2 Disposizioni speciali

A condizione che si possa escludere la diffusione di Chloridea virescens, Homona magnanima Dyakonov, Resseliella citrifrugis e Spodoptera ornithogalli, l’UFAG può autorizzare su richiesta l’importazione per i seguenti scopi:

  • a. ricerca;

  • b. diagnosi.

5 Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)

5.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione del Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) valgono i requisiti validi per il ToBRFV elencati nell’allegato IV, parti F e I, e nell’allegato V, parti E e H, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/20728.

(art. 4)

Misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena di cui all’allegato 1 OSalV‑DEFR‑DATEC9

N.2.1, nota a piè di pagina

2 Xylella fastidiosa (Wells et al.)

2.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Xylella fastidiosa (Wells et al.) si applicano gli articoli 1, 2 paragrafi 1–7 e 3–34 nonché gli allegati 1–4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/120110.

N. 4

4 Spodoptera frugiperda (Smith)

4.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Spodoptera frugiperda (Smith) si applicano gli articoli 1–12 nonché gli allegati 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/113411.

4.2 Disposizioni speciali

  • 4.2.1 L’autorità competente menzionata all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 è il servizio fitosanitario cantonale competente. Sono eccettuati i rilevamenti in aziende omologate ai sensi dell’articolo 76 o 89 OSalV o un punto di ingresso alla frontiera, che sono di competenza del SFF.

  • 4.2.2 La definizione di aree delimitate ai sensi dell’articolo 5 e la loro revoca ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 sono attuate in collaborazione con l’UFAG.

  • 4.2.3 Le deroghe alle misure di eradicazione di cui all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 sono soggette all’approvazione dell’UFAG.

  • 4.2.4 L’autorità competente menzionata all’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 è il servizio fitosanitario cantonale competente. Sono eccettuati i rilevamenti in aziende omologate ai sensi dell’articolo 76 OSalV, che sono eseguiti dal SFF.

  • 4.2.5 Le piante specificate che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE conformemente all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 possono essere importate anche in Svizzera.

  • 4.2.6 Per le relazioni sui rilevamenti effettuati conformemente all’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti dal SFF. Quest’ultimo comunica le prescrizioni e i termini ai Cantoni in forma adeguata.

N. 6.1

6 Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018

6.1 Misure per l’eradicazione e la prevenzione della diffusione

Per l’eradicazione e la prevenzione della diffusione di Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 si applicano gli articoli 1–8 nonché gli allegati I–V del regolamento di esecuzione (UE) 2022/119412.

N. 7.1

7 Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

7.1 Misure per l’eradicazione e la prevenzione della diffusione

Per l’eradicazione e la prevenzione della diffusione di Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens si applicano gli articoli 1–12 nonché gli allegati I–V del regolamento di esecuzione (UE) 2022/119213.

N. 7.2.37.2 Disposizioni speciali7.2.3 Se gli organismi nocivi specificati all’articolo 2 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 vengono rilevati in un sito di produzione diverso da quelli di cui all’articolo 5 paragrafo 1, occorre adottare le seguenti misure:– Nei siti di produzione in questione non possono essere coltivate patate destinate alla produzione di tuberi.– Le patate raccolte nei siti di produzione in questione e destinate alla trasformazione industriale o alla cernita in base alla dimensione possono essere consegnate solo a imprese di trasformazione o di cernita che dispongono di procedure di smaltimento dei rifiuti adeguate e ufficialmente riconosciute (SFF o servizio cantonale competente), affinché l’acqua di lavaggio e il terreno di scarto non comportino alcun rischio dimostrabile di diffusione degli organismi nocivi specificati.– Tutte le piante prodotte nei siti di produzione in questione che comportano un rischio di diffusione degli organismi nocivi specificati possono essere piantate solo se sono sottoposte ad almeno una delle misure elencate nell’allegato II punto 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192.

N. 8.1

8 Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014

8.1 Misure per l’eradicazione e la prevenzione della diffusione

Per l’eradicazione e la prevenzione della diffusione di Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014si applicano gli articoli 1–7 nonché gli allegati I–VI del regolamento di esecuzione (UE) 2022/119314.

N. 9.1

9 Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

9.1 Misure per l’eradicazione e la prevenzione della diffusione

Per l’eradicazione e la prevenzione della diffusione di Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival si applicano gli articoli 1–9 nonché gli allegati I–IV del regolamento di esecuzione (UE) 2022/119515.

(art. 5)

Merci per le quali si applica un divieto d’importazione preventivo da determinati Stati terzi a causa del rischio fitosanitario elevato

  1. Le merci per le quali si applica un divieto d’importazione preventivo a causa del rischio fitosanitario elevato sono elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/201916.

  2. Le merci escluse dal divieto di importazione ai sensi dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 ed elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/121317 sono escluse dal divieto di importazione solo se sono state adottate le misure elencate nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213.

(art. 5a)

Misure adottate da Paesi terzi che garantiscono lo stesso livello di protezione fitosanitaria previsto dal rispetto delle condizioni stabilite nell’allegato 7 dell’OSalV-DEFR-DATEC18

1 Misure relative ai frutti di Citrus sinensis Pers. originari di Israele, in considerazione dei rischi derivanti dalla Thaumatotibia leucotreta

Le misure adottate da Israele relative ai frutti di Citrus sinensis Pers. conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/165919 sono considerate equivalenti al rispetto delle condizioni supplementari che i frutti devono soddisfare per l’importazione conformemente all’allegato 7 n. 62.1 lettera d OSalV-DEFR-DATEC.

Ordinanza dell’UFAG<br />concernente le misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale<br />(OMF-UFAG) | Lexipedia | Lexipedia