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AS 2025 589

Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera, la Germania e l’Italia concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas
del 21 marzo 2025

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 20242,

decreta:

Art. 11 L’Accordo del 19 marzo 20243 concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana è approvato.2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2La modifica della legge federale di cui all’allegato è adottata.

Art. 31 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della legge federale di cui all’allegato. Consiglio degli Stati, 21 marzo 2025 Il presidente: Andrea Caroni
La segretaria: Martina Buol Consiglio nazionale, 21 marzo 2025 La presidente: Maja Riniker
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Referendum ed entrata in vigore1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 10 luglio 2025.42 Conformemente all’articolo 3 capoverso 2, la modifica di legge di cui all’articolo 2 entra in vigore il 1° ottobre 2025. 27 agosto 2025 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 2)

Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del 30 settembre 20165 sull’energia è modificata come segue:

Art. 8a Misure volte a garantire l’approvvigionamento di gas

Se imprese od organizzazioni del settore del gas sono tenute ad adottare misure volte a garantire l’approvvigionamento di gas sulla base della legge del 17 giugno 20166 sull’approvvigionamento del Paese, i rispettivi costi sono considerati costi computabili della rete di trasporto che i gestori di quest’ultima possono ripercuotere in modo non discriminatorio sui consumatori finali.

L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese decide in merito all’adeguatezza dei costi computati.

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni:

  • a. sulla ripartizione dei costi tra i gestori della rete di trasporto e sulla loro ulteriore ripercussione sui consumatori finali;

  • b. sull’indicazione trasparente dei costi nel corrispettivo per l’utilizzazione della rete.

Decreto federale<br />che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera, la Germania e l’Italia concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas<br />del 21 marzo 2025 | Lexipedia | Lexipedia