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00.1129 · Interrogazione ordinaria · 2000-12-11

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. - Nella sessione invernale 2000 è stata ampliata la cerchia di coloro che a partire

dal 1° luglio 2001 sottostanno all'obbligo fiscale (i cosiddetti negoziatori di titoli).

Conformemente all'articolo 13 capoverso 3 lettera d della legge federale del

27 giugno 1973 risp. del 15 dicembre 2000 sulle tasse di bollo (LTB) sono ora

considerati negoziatori di titoli anche gli istituti svizzeri di previdenza professionale e

di previdenza vincolata. Tuttavia, essi sono considerati negoziatori di titoli soltanto se

i loro attivi, conformemente all'ultimo bilancio, sono composti per oltre 10 milioni di

franchi da documenti imponibili.

a) Il passaggio all'obbligo fiscale in materia di tassa di negoziazione comporta nuovi

obblighi e di conseguenza provoca spesso disagi o addirittura timori.

L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è cosciente del fatto che sia

estremamente importante fornire un'informazione completa e tempestiva.

b) L'ampiezza dei nuovi obblighi viene spesso sopravvalutata. È vero che tutti i

nuovi negoziatori di titoli sono tenuti a dichiararsi spontaneamente all'AFC prima

dell'inizio dell'obbligo fiscale (art. 19 dell'ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente

le tasse di bollo [OTB]). È però altrettanto vero che gli istituti svizzeri di previdenza

professionale e di previdenza vincolata hanno la possibilità di delegare

l'adempimento del loro obbligo fiscale legato alla tassa di negoziazione a negoziatori

professionali. In questo caso, al momento della conclusione di operazioni di

compravendita di titoli effettuate con banche e negoziatori svizzeri, essi non

dichiarano la loro qualità di negoziatori di titoli. In tal modo esclusivamente i

contraenti sono tenuti a fornire all'AFC un rendiconto di queste operazioni. In questi

casi di delega, le Casse pensioni stesse devono fare le iscrizioni nel loro registro

soltanto nella misura in cui effettuino altre operazioni supplementari di compravendita

di titoli (con contraenti esteri o svizzeri che non sono considerati né banche ai sensi

della legge sulle banche né negoziatori di titoli ai sensi dell'art. 13 cpv. 3 lett. b n. 1

LTB).

2. - L'AFC è disposta a comunicare queste informazioni. Nella primavera del 2001

pubblicherà una versione aggiornata delle direttive sulla tassa di bollo di

negoziazione, che sarà disponibile sotto forma di opuscolo stampato oppure su

internet. Inoltre, l'AFC si è già messa in contatto con l'Associazione delle Casse

pensioni allo scopo di informare nel modo migliore tramite questa associazione le

Casse pensioni che a partire dal 1° luglio 2001 soggiaceranno all'obbligo di pagare la

tassa di negoziazione. Anche nel giornale svizzero della previdenza in favore del

personale dovrebbe venire pubblicato un inserto che informerà non soltanto sui nuovi

obblighi, ma anche sulla possibilità di delegare a negoziatori professionali l'obbligo di

rendiconto.

Risposta del Consiglio federale.