00.1129 · Interrogazione ordinaria · 2000-12-11
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. - Nella sessione invernale 2000 è stata ampliata la cerchia di coloro che a partire
dal 1° luglio 2001 sottostanno all'obbligo fiscale (i cosiddetti negoziatori di titoli).
Conformemente all'articolo 13 capoverso 3 lettera d della legge federale del
27 giugno 1973 risp. del 15 dicembre 2000 sulle tasse di bollo (LTB) sono ora
considerati negoziatori di titoli anche gli istituti svizzeri di previdenza professionale e
di previdenza vincolata. Tuttavia, essi sono considerati negoziatori di titoli soltanto se
i loro attivi, conformemente all'ultimo bilancio, sono composti per oltre 10 milioni di
franchi da documenti imponibili.
a) Il passaggio all'obbligo fiscale in materia di tassa di negoziazione comporta nuovi
obblighi e di conseguenza provoca spesso disagi o addirittura timori.
L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è cosciente del fatto che sia
estremamente importante fornire un'informazione completa e tempestiva.
b) L'ampiezza dei nuovi obblighi viene spesso sopravvalutata. È vero che tutti i
nuovi negoziatori di titoli sono tenuti a dichiararsi spontaneamente all'AFC prima
dell'inizio dell'obbligo fiscale (art. 19 dell'ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente
le tasse di bollo [OTB]). È però altrettanto vero che gli istituti svizzeri di previdenza
professionale e di previdenza vincolata hanno la possibilità di delegare
l'adempimento del loro obbligo fiscale legato alla tassa di negoziazione a negoziatori
professionali. In questo caso, al momento della conclusione di operazioni di
compravendita di titoli effettuate con banche e negoziatori svizzeri, essi non
dichiarano la loro qualità di negoziatori di titoli. In tal modo esclusivamente i
contraenti sono tenuti a fornire all'AFC un rendiconto di queste operazioni. In questi
casi di delega, le Casse pensioni stesse devono fare le iscrizioni nel loro registro
soltanto nella misura in cui effettuino altre operazioni supplementari di compravendita
di titoli (con contraenti esteri o svizzeri che non sono considerati né banche ai sensi
della legge sulle banche né negoziatori di titoli ai sensi dell'art. 13 cpv. 3 lett. b n. 1
LTB).
2. - L'AFC è disposta a comunicare queste informazioni. Nella primavera del 2001
pubblicherà una versione aggiornata delle direttive sulla tassa di bollo di
negoziazione, che sarà disponibile sotto forma di opuscolo stampato oppure su
internet. Inoltre, l'AFC si è già messa in contatto con l'Associazione delle Casse
pensioni allo scopo di informare nel modo migliore tramite questa associazione le
Casse pensioni che a partire dal 1° luglio 2001 soggiaceranno all'obbligo di pagare la
tassa di negoziazione. Anche nel giornale svizzero della previdenza in favore del
personale dovrebbe venire pubblicato un inserto che informerà non soltanto sui nuovi
obblighi, ma anche sulla possibilità di delegare a negoziatori professionali l'obbligo di
rendiconto.
Risposta del Consiglio federale.