00.3430 · Interpellanza · 2000-09-19
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
La presente interpellanza, pur riferendosi alle decisioni prese al vertice dell'UE di
Santa Maria de Feira riguardo all'imposizione dei versamenti transfrontalieri di
interessi, contiene soprattutto domande che si rifanno al rapporto del Comitato degli
affari fiscali dell'OCSE in materia di accesso a informazioni bancarie a scopi fiscali.
1. Il Consiglio federale non concorda con l'avviso secondo cui la legislazione
fiscale adottata dagli Stati europei venga elusa tramite la legislazione parimenti
adottata dalla Svizzera, nella quale rientra anche la riservatezza delle relazioni
tra una banca e i loro clienti. Anzitutto, il segreto bancario svizzero non offre
nessuna protezione in caso di delitti di frode fiscale. Inoltre, i redditi conseguiti
con beni depositati presso banche svizzere sottostanno all'imposta preventiva
che, confrontata a livello internazionale, con un'aliquota del 35 per cento è
molto elevata. Lo sgravio totale o parziale concesso in virtù della Convenzione
svizzera di doppia imposizione con gli Stati dell'UE alle persone che risiedono in
tali Stati viene accordato tramite un rimborso. Le autorità fiscali dello Stato di
residenza dell'istante devono confermare l'istanza di rimborso rispettivamente
ricevono dall'Amministrazione federale delle contribuzioni una copia dell'istanza.
In tal modo è garantito che tali autorità vengano a conoscenza dei redditi per i
quali un contribuente fa valere una deduzione dell'imposta preventiva.
2. Nella sua presa di posizione del 28 giugno 2000 riguardo alle decisioni prese al
vertice dell'UE di Santa Maria de Feira, il Consiglio federale ha
inequivocabilmente affermato che la Svizzera non è interessata ad attirare
operazioni volte a eludere un'eventuale nuova regolamentazione dell'UE nel
settore dell'imposizione degli interessi. In quell'occasione si è altresì dichiarato
disposto, nell'ambito dell'ordinamento giuridico svizzero e sempre
salvaguardando il segreto bancario, a cercare nuove vie che rendano il meno
attraente possibile tali elusioni attraverso la Svizzera. Ciò a condizione che l'UE
raggiunga un'intesa per un sistema che assicuri un'imposizione completa ed
effettiva dei redditi da interessi dei cittadini dell'UE. Tale sistema dovrebbe
valere, oltre che per i territori associati o dipendenti degli Stati dell'UE, anche
per i centri finanziari più importanti fuori dall'UE. Dato che per il Consiglio
federale la procedura di notifica automatica non è una soluzione praticabile, è
stato posto in primo piano l'esame di un'imposta basata sul luogo del
pagamento su interessi da investimenti in capitale stranieri. Conformemente alle
decisioni di Santa Maria de Feira, una simile imposta basata sul luogo di
pagamento è notoriamente un'alternativa alla procedura di notifica automatica,
vista peraltro come soluzione transitoria, anche per gli Stati dell'UE. Secondo il
Consiglio federale, essa rappresenta una misura "equivalente" ai sensi delle
citate decisioni. Il fatto che è stato istituito un gruppo di lavoro incaricato di
esaminare la fattibilità di una simile imposta basata sul luogo di pagamento
dimostra che la disponibilità della Svizzera a voler collaborare costruttivamente
in questo senso con l'UE è seria.
3. Secondo il Consiglio federale né le decisioni di Santa Maria de Feira né il
rapporto del Comitato degli affari fiscali dell'OCSE concernente l'accesso a
informazioni bancarie a scopi fiscali richiedono la conclusione di un accordo di
assistenza amministrativa nell'ambito fiscale con l'UE che preveda una
collaborazione nei casi di evasione fiscale. Per contro, il Consiglio federale è
intenzionato a trovare il più presto possibile una soluzione volta a combattere
efficacemente taluni reati doganali, in particolare il contrabbando di sigarette in
parte organizzato partendo dalla Svizzera.
4. La disposizione riguardante lo scambio di informazioni contenuta nella
Convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e gli Stati Uniti obbliga
entrambi gli Stati contraenti a scambiarsi le informazioni necessarie alla corretta
applicazione della convenzione. Inoltre, lo scambio si estende anche alle
informazioni intese a prevenire truffe e delitti che hanno per oggetto un'imposta
che rientra nel campo d'applicazione della Convenzione. Concretamente ciò
significa che, in caso di una richiesta di assistenza amministrativa basata su una
frode fiscale ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale concernente
l'AIMP, la Svizzera è tenuta a prestare assistenza amministrativa e in questo
ambito a fornire alle autorità fiscali americane anche documenti bancari. Questa
procedura presenta il vantaggio per le autorità americane che le informazioni
fornite seguendo questo iter possono essere utilizzate per la tassazione. Ciò, a
differenza delle informazioni bancarie che sono ottenute in virtù dell'AIMP tramite
la richiesta di assistenza giudiziaria e che sottostanno al principio della specialità.
Approvando il rapporto concernente il segreto bancario, la delegazione svizzera
rappresentata nel Comitato degli affari fiscali ha garantito che riesaminerà la
sua legislazione e la sua prassi amministrativa nel settore dello scambio di
informazioni per i casi di frode fiscale e, se necessario, le adatterà
bilateralmente. Il Consiglio federale ritiene che sia possibile rendere più efficace
lo scambio di informazioni quando si è in presenza di simili delitti di frode
fiscale, introducendo anche in Convenzioni con altri Stati una disposizione
sull'assistenza amministrativa ai sensi di quella contemplata nella Convenzione
di doppia imposizione con gli Stati Uniti. In tal caso, deve tuttavia rimanere
valido il principio della punibilità reciproca. Trattative al riguardo con singoli Stati
dell'UE dovrebbero poter essere avviate in un prossimo futuro.
Questo scambio di informazioni non ha niente a che vedere con la procedura
per lo sgravio dell'imposta alla fonte in base alla Convenzione di doppia
imposizione con gli Stati Uniti. Ogni Stato decide in modo autonomo in quale
modo intende accordare alle persone residenti nell'altro Stato contraente lo
sgravio dell'imposta alla fonte previsto dalla Convenzione. A differenza della
Svizzera, che di norma applica la procedura di rimborso, finora gli Stati Uniti
hanno accordato lo sgravio sull'imposta alla fonte americana nel seguente
modo:
- nel caso di dividendi, sulla base dell'indirizzo del pagamento in uno Stato con
una Convenzione di doppia imposizione con gli Stati Uniti,
- nel caso di interessi e altri redditi da fonte americana che sottostanno a
questa imposta, sulla base di un'autodichiarazione del beneficiario.
In particolare la riduzione dell'imposta alla fonte su dividendi in base al luogo del
pagamento permetteva alle persone che risiedevano in uno Stato terzo, senza
una convenzione di doppia imposizione con gli Stati Uniti, di beneficiare di uno
sgravio facendo amministrare i titoli americani da una banca con sede in uno
Stato che aveva concluso una convenzione con gli Stati Uniti. Occorre tuttavia
rilevare che simili usi ingiustificati di vantaggi offerti dalla convenzione tramite
banche svizzere non erano possibili, poiché queste ultime dovevano dedurre
una trattenuta supplementare d'imposta dai redditi americani sgravati
dall'imposta alla fonte ricevuti per conto di terzi. A partire dall'inizio di
quest'anno, gli Stati Uniti hanno modificato la loro procedura. In tal modo
vogliono essere sicuri che, da un lato, soltanto le persone che hanno diritto a
vantaggi della Convenzione possano beneficiarne e che, d'altro lato, i redditi di
capitali americani conseguiti da cittadini americani nonché da altre persone, che
secondo il diritto americano soggiacciono illimitatamente alle imposte negli Stati
Uniti, possano essere correttamente tassati. La nuova procedura non vige solo
nei confronti della Svizzera, bensì in tutto il mondo. Essa impone ai beneficiari
effettivi di redditi di capitali americani residenti in Stati contraenti degli USA e in
particolare alle persone che ricevono tali redditi per conto di terzi diversi nuovi
obblighi, che offrono la garanzia che gli obiettivi perseguiti con la nuova
procedura possano essere raggiunti.
La maggior parte degli Stati dell'UE accorda uno sgravio convenzionale sulle
loro imposte alla fonte sia, come la Svizzera, attraverso il rimborso, oppure, per
uno sgravio alla fonte, richiedendo la presentazione di una domanda che deve
essere confermata dalle autorità fiscali dello Stato in cui risiede il beneficiario. In
entrambi i casi è assicurato che possono beneficiare di uno sgravio soltanto le
persone che ne hanno diritto. Pertanto, la situazione non è paragonabile a
quella degli Stati Uniti.
5. In relazione con gli sforzi profusi dall'UE per garantire l'imposizione dei
versamenti transfrontalieri di interessi e a seguito della pubblicazione del
rapporto concernente il segreto bancario redatto dal Comitato degli affari fiscali
dell'OCSE, il Consiglio federale ha ripetutamente affermato che il segreto
bancario svizzero non è in discussione. Vi si aggiunge anche la sua
indivisibilità. Infatti, trattare in modo diverso i clienti stranieri di banche rispetto a
clienti svizzeri è in contraddizione con la concezione giuridica svizzera.
Risposta del Consiglio federale.