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00.3430 · Interpellanza · 2000-09-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La presente interpellanza, pur riferendosi alle decisioni prese al vertice dell'UE di

Santa Maria de Feira riguardo all'imposizione dei versamenti transfrontalieri di

interessi, contiene soprattutto domande che si rifanno al rapporto del Comitato degli

affari fiscali dell'OCSE in materia di accesso a informazioni bancarie a scopi fiscali.

1. Il Consiglio federale non concorda con l'avviso secondo cui la legislazione

fiscale adottata dagli Stati europei venga elusa tramite la legislazione parimenti

adottata dalla Svizzera, nella quale rientra anche la riservatezza delle relazioni

tra una banca e i loro clienti. Anzitutto, il segreto bancario svizzero non offre

nessuna protezione in caso di delitti di frode fiscale. Inoltre, i redditi conseguiti

con beni depositati presso banche svizzere sottostanno all'imposta preventiva

che, confrontata a livello internazionale, con un'aliquota del 35 per cento è

molto elevata. Lo sgravio totale o parziale concesso in virtù della Convenzione

svizzera di doppia imposizione con gli Stati dell'UE alle persone che risiedono in

tali Stati viene accordato tramite un rimborso. Le autorità fiscali dello Stato di

residenza dell'istante devono confermare l'istanza di rimborso rispettivamente

ricevono dall'Amministrazione federale delle contribuzioni una copia dell'istanza.

In tal modo è garantito che tali autorità vengano a conoscenza dei redditi per i

quali un contribuente fa valere una deduzione dell'imposta preventiva.

2. Nella sua presa di posizione del 28 giugno 2000 riguardo alle decisioni prese al

vertice dell'UE di Santa Maria de Feira, il Consiglio federale ha

inequivocabilmente affermato che la Svizzera non è interessata ad attirare

operazioni volte a eludere un'eventuale nuova regolamentazione dell'UE nel

settore dell'imposizione degli interessi. In quell'occasione si è altresì dichiarato

disposto, nell'ambito dell'ordinamento giuridico svizzero e sempre

salvaguardando il segreto bancario, a cercare nuove vie che rendano il meno

attraente possibile tali elusioni attraverso la Svizzera. Ciò a condizione che l'UE

raggiunga un'intesa per un sistema che assicuri un'imposizione completa ed

effettiva dei redditi da interessi dei cittadini dell'UE. Tale sistema dovrebbe

valere, oltre che per i territori associati o dipendenti degli Stati dell'UE, anche

per i centri finanziari più importanti fuori dall'UE. Dato che per il Consiglio

federale la procedura di notifica automatica non è una soluzione praticabile, è

stato posto in primo piano l'esame di un'imposta basata sul luogo del

pagamento su interessi da investimenti in capitale stranieri. Conformemente alle

decisioni di Santa Maria de Feira, una simile imposta basata sul luogo di

pagamento è notoriamente un'alternativa alla procedura di notifica automatica,

vista peraltro come soluzione transitoria, anche per gli Stati dell'UE. Secondo il

Consiglio federale, essa rappresenta una misura "equivalente" ai sensi delle

citate decisioni. Il fatto che è stato istituito un gruppo di lavoro incaricato di

esaminare la fattibilità di una simile imposta basata sul luogo di pagamento

dimostra che la disponibilità della Svizzera a voler collaborare costruttivamente

in questo senso con l'UE è seria.

3. Secondo il Consiglio federale né le decisioni di Santa Maria de Feira né il

rapporto del Comitato degli affari fiscali dell'OCSE concernente l'accesso a

informazioni bancarie a scopi fiscali richiedono la conclusione di un accordo di

assistenza amministrativa nell'ambito fiscale con l'UE che preveda una

collaborazione nei casi di evasione fiscale. Per contro, il Consiglio federale è

intenzionato a trovare il più presto possibile una soluzione volta a combattere

efficacemente taluni reati doganali, in particolare il contrabbando di sigarette in

parte organizzato partendo dalla Svizzera.

4. La disposizione riguardante lo scambio di informazioni contenuta nella

Convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e gli Stati Uniti obbliga

entrambi gli Stati contraenti a scambiarsi le informazioni necessarie alla corretta

applicazione della convenzione. Inoltre, lo scambio si estende anche alle

informazioni intese a prevenire truffe e delitti che hanno per oggetto un'imposta

che rientra nel campo d'applicazione della Convenzione. Concretamente ciò

significa che, in caso di una richiesta di assistenza amministrativa basata su una

frode fiscale ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale concernente

l'AIMP, la Svizzera è tenuta a prestare assistenza amministrativa e in questo

ambito a fornire alle autorità fiscali americane anche documenti bancari. Questa

procedura presenta il vantaggio per le autorità americane che le informazioni

fornite seguendo questo iter possono essere utilizzate per la tassazione. Ciò, a

differenza delle informazioni bancarie che sono ottenute in virtù dell'AIMP tramite

la richiesta di assistenza giudiziaria e che sottostanno al principio della specialità.

Approvando il rapporto concernente il segreto bancario, la delegazione svizzera

rappresentata nel Comitato degli affari fiscali ha garantito che riesaminerà la

sua legislazione e la sua prassi amministrativa nel settore dello scambio di

informazioni per i casi di frode fiscale e, se necessario, le adatterà

bilateralmente. Il Consiglio federale ritiene che sia possibile rendere più efficace

lo scambio di informazioni quando si è in presenza di simili delitti di frode

fiscale, introducendo anche in Convenzioni con altri Stati una disposizione

sull'assistenza amministrativa ai sensi di quella contemplata nella Convenzione

di doppia imposizione con gli Stati Uniti. In tal caso, deve tuttavia rimanere

valido il principio della punibilità reciproca. Trattative al riguardo con singoli Stati

dell'UE dovrebbero poter essere avviate in un prossimo futuro.

Questo scambio di informazioni non ha niente a che vedere con la procedura

per lo sgravio dell'imposta alla fonte in base alla Convenzione di doppia

imposizione con gli Stati Uniti. Ogni Stato decide in modo autonomo in quale

modo intende accordare alle persone residenti nell'altro Stato contraente lo

sgravio dell'imposta alla fonte previsto dalla Convenzione. A differenza della

Svizzera, che di norma applica la procedura di rimborso, finora gli Stati Uniti

hanno accordato lo sgravio sull'imposta alla fonte americana nel seguente

modo:

- nel caso di dividendi, sulla base dell'indirizzo del pagamento in uno Stato con

una Convenzione di doppia imposizione con gli Stati Uniti,

- nel caso di interessi e altri redditi da fonte americana che sottostanno a

questa imposta, sulla base di un'autodichiarazione del beneficiario.

In particolare la riduzione dell'imposta alla fonte su dividendi in base al luogo del

pagamento permetteva alle persone che risiedevano in uno Stato terzo, senza

una convenzione di doppia imposizione con gli Stati Uniti, di beneficiare di uno

sgravio facendo amministrare i titoli americani da una banca con sede in uno

Stato che aveva concluso una convenzione con gli Stati Uniti. Occorre tuttavia

rilevare che simili usi ingiustificati di vantaggi offerti dalla convenzione tramite

banche svizzere non erano possibili, poiché queste ultime dovevano dedurre

una trattenuta supplementare d'imposta dai redditi americani sgravati

dall'imposta alla fonte ricevuti per conto di terzi. A partire dall'inizio di

quest'anno, gli Stati Uniti hanno modificato la loro procedura. In tal modo

vogliono essere sicuri che, da un lato, soltanto le persone che hanno diritto a

vantaggi della Convenzione possano beneficiarne e che, d'altro lato, i redditi di

capitali americani conseguiti da cittadini americani nonché da altre persone, che

secondo il diritto americano soggiacciono illimitatamente alle imposte negli Stati

Uniti, possano essere correttamente tassati. La nuova procedura non vige solo

nei confronti della Svizzera, bensì in tutto il mondo. Essa impone ai beneficiari

effettivi di redditi di capitali americani residenti in Stati contraenti degli USA e in

particolare alle persone che ricevono tali redditi per conto di terzi diversi nuovi

obblighi, che offrono la garanzia che gli obiettivi perseguiti con la nuova

procedura possano essere raggiunti.

La maggior parte degli Stati dell'UE accorda uno sgravio convenzionale sulle

loro imposte alla fonte sia, come la Svizzera, attraverso il rimborso, oppure, per

uno sgravio alla fonte, richiedendo la presentazione di una domanda che deve

essere confermata dalle autorità fiscali dello Stato in cui risiede il beneficiario. In

entrambi i casi è assicurato che possono beneficiare di uno sgravio soltanto le

persone che ne hanno diritto. Pertanto, la situazione non è paragonabile a

quella degli Stati Uniti.

5. In relazione con gli sforzi profusi dall'UE per garantire l'imposizione dei

versamenti transfrontalieri di interessi e a seguito della pubblicazione del

rapporto concernente il segreto bancario redatto dal Comitato degli affari fiscali

dell'OCSE, il Consiglio federale ha ripetutamente affermato che il segreto

bancario svizzero non è in discussione. Vi si aggiunge anche la sua

indivisibilità. Infatti, trattare in modo diverso i clienti stranieri di banche rispetto a

clienti svizzeri è in contraddizione con la concezione giuridica svizzera.

Risposta del Consiglio federale.